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UNI EN ISO 17635:2025 / Controllo non distruttivo delle saldature - Materiali metallici

UNI EN ISO 17635:2025

UNI EN ISO 17635:2025 / Controllo non distruttivo delle saldature - Materiali metallici

ID 24810 | 27.10.2025 / Preview in allegato

UNI EN ISO 17635:2025
Controllo non distruttivo delle saldature - Regole generali per i materiali metallici

La norma, aggiornata essenzialmente nell'appendice A e per la cancellazione dell'appendice C, fornisce una guida per la scelta dei metodi di controllo non distruttivo delle saldature e per la valutazione dei risultati ai fini del controllo qualità e tiene conto del materiale, dello spessore della saldatura, del procedimento di saldatura e dell'estensione dell'esame.

La norma specifica inoltre le regole generali e le norme applicabili per i diversi tipi di controllo, sia dal punto di vista metodologico sia da quello dei livelli di accettabilità per i materiali metallici. I requisiti per i livelli di accettabilità per il controllo non distruttivo delle imperfezioni rispettano i livelli di qualità contenuti nelle UNI EN ISO 5817 o UNI EN ISO 10042 (moderato, medio, severo), solo in via generale e non dettagliatamente per ogni indicazione.

Data entrata in vigore: 22 maggio 2025

Sostituisce: UNI EN ISO 17635:2017

Recepisce: EN ISO 17635:2025

Adotta: ISO 17635:2025

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Fonte: UNI / ISO

Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza LEA 2025

LEA 2025

Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza LEA 2025

ID 24792 | 23.10.2025 / In allegato Bozza DPCM aprile 2025

Roma, 23 ottobre 2025 (comunicato stampa)

Approvati in Conferenza Stato-Regioni i nuovi livelli essenziali di assistenza che aggiornano quanto previsto dal DPCM 12 gennaio del 2017.

L’obiettivo dell’intervento è quello di eliminare prestazioni ormai obsolete, migliorare l’appropriatezza organizzativa e clinica e favorire una maggiore razionalizzazione prescrittiva, in linea con la riduzione degli oneri per il Servizio sanitario nazionale.

In particolare, le Regioni si sono espresse favorevolmente sul DPCM con impatto economico che prevede, a titolo esemplificativo, l’inserimento di:

- due nuove prestazioni relative alla terapia psicoeducazionale per disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, sia per sedute individuali sia collettive;

- tre nuove malattie croniche esenti dalla partecipazione del paziente al costo delle prestazioni, con l’indicazione della durata minima dell’attestato di esenzione: sindrome fibromialgica, idrosadenite cronica suppurativa e malattia polmonare da micobatteri non tubercolari;

- prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica.

Parere favorevole delle Regioni anche sul secondo provvedimento, il Decreto del Ministro della Salute “isorisorse”, a neutralità finanziaria, che aggiorna, tra gli altri:

- gli elenchi delle malattie rare che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni correlate alla malattia;

- le prestazioni di assistenza termale;

- i Diagnosis Related Group (DRG) per i ricoveri in regime di degenza ordinaria ad alto rischio di non appropriatezza.

La Conferenza della Regioni, inoltre, ha ricordato la necessità di garantire un’interlocuzione diretta e continuativa con la Commissione LEA del Ministero della Salute anche al fine di poter condividere tematiche e quesiti relativi all’aggiornamento e all’inserimento di altre prestazioni, ancora non previste.

Condivisa, infine, l’osservazione relativa ai tempi di entrata in vigore dei due provvedimenti, che le Regioni chiedono siano portati a un termine non inferiore ai 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, in modo da consentire anche l’adeguamento di tutti i sistemi centrali e regionali.
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Collegati
[box-note]DPCM 12 gennaio 2017 [/box-note]

Rettifica regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 - 09.10.2025

Rettifica regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 - 09.10.2025

ID 24713 | 10.10.2025

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2493, 27.9.2024)

C/2025/6803

GU L 2025/90795 del  9.10.2025

__________

Pagina 16, articolo 1, punto 18, lettera e), punto i), che sostituisce l’articolo 39, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066:

anziché:

«“4. Il gestore può determinare la frazione di biomassa considerandola identica alla frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:”;»

leggasi:

«“4. Il gestore può determinare la frazione di biomassa e la frazione identica di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:";».

Pagina 17, articolo 1, punto 19, che inserisce l’articolo 39 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, paragrafo 5, primo comma, frase introduttiva:

anziché:

«Il gestore può determinare la frazione di RFNBO o RCF considerandola identica alla frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di RFNBO o RCF di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:»,

leggasi:

«Il gestore può determinare la frazione di RFNBO o RCF e la frazione identica di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di RFNBO o RCF di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:».

Pagina 22, articolo 1, punto 31, che inserisce l’articolo 53 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, paragrafo 4, primo comma, punto i),

anziché:

«i) il quantitativo totale di carburante alternativo per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall’aerodromo a cui è fornito il carburante alternativo per l’aviazione;»,

leggasi:

«i) il quantitativo totale di carburante alternativo per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall’aerodromo in cui è fornito il carburante alternativo per l’aviazione;».

Pagina 24, articolo 1, punto 32, che sostituisce gli articoli 54 e 54 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, articolo 54 bis, paragrafo 6, primo comma, lettera a),

anziché:

«a) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e per i voli contemplati dall’articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall’aerodromo a cui è fornito il carburante ammissibile per l’aviazione;»,

leggasi:

«a) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e per i voli contemplati dall’articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall’aerodromo in cui è fornito il carburante ammissibile per l’aviazione;».

[...]

Collegati
[box-note]Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493[/box-note]

Delibera ARERA 27 dicembre 2022 727/2022/R/eel

Delibera ARERA 27 dicembre 2022 727/2022/R/eel - Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD)

ID 24682 | 03.10.2025 / In allegato

Allegato Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 15/2024/R/eel

Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell’autoconsumo diffuso. Approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso

La presente deliberazione approva il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) attuando le disposizioni dei decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di comunità energetiche rinnovabili, comunità energetiche dei cittadini, gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, autoconsumatori individuali di energia rinnovabili.
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segue allegato

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199
Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210
CEI 64-61:2025
Deliberazione 12 novembre 2019 467/2019/R/EEL
Guida CEI 64‑61 "Ammodernamento delle colonne montanti dei condomini"[/box-note]

Circolare CP e GC Prot. n. 90721 del 03.07.2025

Circolare Corpo delle Capitanerie di porto Guardia costiera Prot. n. 90721 del 03.07.2025

ID 24603 | 18.09.2025 / In allegato

D. lgs. 12 maggio 2020, n. 43 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la Direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri”. Modifiche apportate a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 31 ottobre 2024, n.179 (D.lgs 45/2000 - Art.4 bis - Requisiti di stabilità e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri.

1. Scopo

La presenta Circolare intende fornire una linea guida per l’attuazione della normativa applicabile alle navi da passeggeri, impiegate in viaggi nazionali, alla luce delle principali innovazioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2017/2108, indicata in argomento.
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segue allegato

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 12 maggio 2020 n. 43
Direttiva (UE) 2017/2108
Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n. 179
Decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 [/box-note]

Relazione speciale 19/2025 - Carenze critiche di medicinali

Relazione speciale 19/2025 - Carenze critiche di medicinali

Relazione speciale 19/2025: Carenze critiche di medicinali

ID 24602 | 18.09.2025 / In allegato

Relazione speciale 19/2025: Carenze critiche di medicinali
Le misure dell’UE hanno fornito un valore aggiunto, ma i problemi strutturali persistono

Le carenze critiche di medicinali sono diventate una minaccia frequente per la salute pubblica in tutta l’UE. La Corte ha esaminato le misure adottate dall’UE per garantire la disponibilità di medicinali. La Corte ha concluso che attualmente non esiste un quadro efficace per affrontare le carenze critiche di medicinali. Anche se l’Agenzia europea per i medicinali fornisce un valido sostegno agli Stati membri e la Commissione ha iniziato ad attivarsi proponendo modifiche legislative, le misure volte ad affrontare le cause di tali carenze sono ancora in una fase iniziale. Inoltre, la frammentazione all’interno del mercato unico continua ad ostacolare la disponibilità di medicinali in tutta l’UE.

La Corte raccomanda alla Commissione di migliorare il sistema per affrontare le carenze critiche, avviare un’azione coordinata per affrontare le cause profonde delle carenze e migliorare il funzionamento del mercato unico dei medicinali.

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Fonte: Corte dei Conti europea

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