Il rapporto ambientale sull’aviazione europea 2025 prende in esame i settori seguenti:
- panoramica del settore dell’aviazione - impatti ambientali dell’aviazione - tecnologia e progettazione - operazioni e gestione del traffico aereo - aeroporti - carburante sostenibile per l’aviazione - misure basate sul mercato - cooperazione internazionale
La sostenibilità è una questione cruciale per tutti i settori economici, compreso quello dell’aviazione, i cui effetti negativi (rumore, qualità dell’aria e cambiamenti climatici) sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini europei sono oggetto di controlli maggiori e nel quale si registra la volontà di un’azione più incisiva.
Il settore dell’aviazione è notoriamente difficile da decarbonizzare, ma gli ultimi tre anni sono stati contrassegnati da passi avanti nelle politiche e nelle normative chiave per compiere progressi verso i tanto necessari obiettivi, come il Green Deal europeo, la normativa europea sul clima, la strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, il piano d’azione «inquinamento zero», il regolamento ReFuelEU Aviation e un sistema per lo scambio di quote di emissioni riveduto (un meccanismo per compensare le emissioni del trasporto aereo attraverso la riduzione delle emissioni in altri settori). Per maggiori informazioni su queste politiche potete consultare la sezione dei contenuti correlati.
Disporre di un quadro chiaro delle prestazioni ambientali e delle sfide che il settore deve affrontare è fondamentale per cercare di migliorare. Pertanto, ogni tre anni l’EASA pubblica il rapporto ambientale sull’aviazione europea, che offre una panoramica obiettiva, chiara e accurata delle prestazioni reali e previste del settore. Fornisce inoltre raccomandazioni a diversi tipi di portatori di interessi affinché gli obiettivi di sostenibilità possano trasformarsi in azioni concrete.
Pubblicato dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) il settimo rapporto Ambiente in Europa 2025, l’analisi più completa sullo stato attuale e le prospettive future per clima e sostenibilità in Europa.
Ogni cinque anni, l’Agenzia fornisce ai decisori politici europei e nazionali, ma anche al grande pubblico, una valutazione completa e trasversale della situazione ambientale del continente, elaborata sulla base dei dati raccolti dalla Rete europea di informazione e osservazione ambientale (Eionet) composta da 32 paesi e dai sei cooperanti.
Il documento presenta un quadro preoccupante per la maggior parte delle matrici ambientali e un quadro generale che pone gravi rischi alla prosperità economica, sicurezza e qualità della vita in Europa. Nonostante i significativi progressi compiuti nella riduzione delle emissioni di gas serra e dell’inquinamento atmosferico, lo stato generale dell’ambiente in Europa non è buono, soprattutto per quanto riguarda la natura che continua a subire degrado, sfruttamento eccessivo e perdita di biodiversità e per l’accelerazione dei cambiamenti climatici che rappresentano una sfida urgente. Occorre ripensare i legami tra economia e ambiente naturale, territorio, acqua e risorse.
Sono stati compiuti progressi significativi nella riduzione delle emissioni di gas serra e dell’inquinamento atmosferico, ma lo stato generale dell’ambiente in Europa non è buono, soprattutto per quanto riguarda la natura, che continua a subire degrado, sfruttamento eccessivo e perdita di biodiversità. Anche gli effetti dell’accelerazione dei cambiamenti climatici sono una problematica urgente, secondo il più completo rapporto sullo stato dell’ambiente, pubblicato oggi dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA). Le prospetti ve per la maggior parte delle tendenze ambientali sono preoccupanti e comportano gravi rischi per la prosperità economica, la sicurezza e la qualità della vita in Europa.
Il Rapporto sottolinea che cambiamenti climatici e degrado ambientale rappresentano una minaccia diretta per la competitività dell’Europa, dipendente dalle risorse naturali. Il documento evidenzia inoltre che il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 dipende anche da una migliore e più responsabile gestione del suolo, dell’acqua e di altre risorse. Protezione delle risorse naturali, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, insieme alla riduzione dell’inquinamento rafforzeranno la resilienza delle funzioni sociali vitali che dipendono dalla natura, quali la sicurezza alimentare, l’acqua potabile e le difese contro le inondazioni.
Il Rapporto esorta ad accelerare l’attuazione di politiche e azioni, per una sostenibilità a lungo termine, già concordate nell’ambito del Green Deal europeo. Tali azioni sono in linea con le priorità della Bussola per la Competitività della Commissione Europea in materia di innovazione, decarbonizzazione e sicurezza.
Il Rapporto sull’ambiente in Europa 2025 è l’analisi più completa sullo stato attuale e le prospetti ve per l’ambiente, il clima e la sostenibilità del continente basato su dati provenienti da 38 paesi. Il documento sottolinea che l’Unione europea è leader mondiale nell’impegno per il clima, in quanto riduce le emissioni di gas serra e l’uso di combustibili fossili mentre raddoppia la quota di energie rinnovabili dal 2005. Negli ultimi 10-15 anni sono stati compiuti significativi progressi anche nel miglioramento della qualità dell’aria, nell’aumento del riciclo dei rifiuti e dell’efficienza delle risorse. Ulteriori progressi raggiunti su una serie di fattori che consentono la transizione verso la sostenibilità
Il Rapporto afferma che vi è una necessità urgente di un cambiamento radicale dei sistemi di produzione e di consumo: decarbonizzazione dell’economia, transizione verso la circolarità, riduzione dell’inquinamento e gestione responsabile delle risorse naturali. Le politiche dell’UE, compreso il Green Deal, tracciano un percorso chiaro verso la sostenibilità.
Il documento si sofferma, in particolare, sull’impegno volto a ripristinare gli habitat attraverso soluzioni basate sulla natura, che rafforzeranno la resilienza e contribuiranno anche agli sforzi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Sottolinea inoltre la necessità di decarbonizzare i principali settori economici, in particolare i trasporti, e di affrontare la questione delle emissioni dell’agricoltura. L’aumento della circolarità ha il potenziale di ridurre la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di energia e di materie prime critiche. Inoltre, investendo nella transizione digitale e verde dell’industria europea, l’Europa può migliorare la produttività e diventare un leader mondiale nell’innovazione verde, sviluppando tecnologie per la decarbonizzazione di industrie difficili da abbattere, quali quella dell’acciaio e del cemento.
Il quadro italiano
L'Italia sta compiendo passi significativi verso la sostenibilità, ma deve affrontare numerose sfide. Tra i punti di forza emergono lo sviluppo dell’agricoltura biologica, la crescita delle fonti rinnovabili, che supera il traguardo 2020 e punta al 38,7% entro il 2030, e la riduzione delle emissioni di gas serra. Ampia è anche l’estensione delle aree protette, ma per contribuire al raggiungimento degli obietti vi europei sarà necessario compiere ulteriori passi avanti.
Sul fronte dell’economia circolare, l’Italia registra un tasso elevato di utilizzo dei materiali. Tuttavia, occorre ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie prime critiche, rafforzando il riciclo e il riutilizzo delle risorse già presenti sul territorio nazionale.
Restano aperte questioni importanti: dalle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici alla gestione dei rifiuti, fino alle sfide socio-economiche legate al divario generazionale, alla scarsa mobilità sociale e alla diffusa povertà energetica. Le sfide ambientali si intrecciano infatti con quelle sociali ed economiche, richiedendo un approccio integrato capace di coniugare tutela ambientale, innovazione e benessere collettivo. In questo percorso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta uno strumento decisivo per sostenere sostenibilità, innovazione e competitività, mentre la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, in coerenza con l’Agenda 2030, resta il quadro di riferimento per garantire politiche coerenti e di lungo periodo.
Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout) / OSHA US
ID 24633 | 24.09.2025 / OSHA 3120 2002 (Revised)
This booklet presents OSHA’s general requirements for controlling hazardous energy during service or maintenance of machines or equipment. It is not intended to replace or to supplement OSHA standards regarding the control of hazardous energy. After reading this booklet, employers and other interested parties are urged to review the OSHA standards on the control of hazardous energy to gain a complete understanding of the requirements regarding the control of hazardous energy. These standards, as well as other relevant resources, are identified throughout this publication.
What is lockout/tagout ?
“Lockout/tagout” refers to specific practices and procedures to safeguard employees from the unexpected energization or startup of machinery and equipment, or the release of hazardous energy during service or maintenance activities. (1)
This requires, in part, that a designated individual turns off and disconnects the machinery or equipment from its energy source(s) before performing service or maintenance and that the authorized employee(s) either lock or tag the energy-isolating device(s) to prevent the release of hazardous energy and take steps to verify that the energy has been isolated effectively. If the potential exists for the release of hazardous stored energy or for the reaccumulation of stored energy to a hazardous level, the employer must ensure that the employee(s) take steps to prevent injury that may result from the release of the stored energy. Lockout devices hold energy-isolation devices in a safe or “off” position.
They provide protection by preventing machines or equipment from becoming energized because they are positive restraints that no one can remove without a key or other unlocking mechanism, or through extraordinary means, such as bolt cutters.
Tagout devices, by contrast, are prominent warning devices that an authorized employee fastens to energy-isolating devices to warn employees not to reenergize the machine while he or she services or maintains it. Tagout devices are easier to remove and, by themselves, provide employees with less protection than do lockout devices.
Why do I need to be concerned about lockout/tagout?
Employees can be seriously or fatally injured if machinery they service or maintain unexpectedly energizes, starts up, or releases stored energy. OSHA’s standard on the Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout), found in Title 29 of the Code of Federal Regulations (CFR) Part 1910.147, spells out the steps employers must take to prevent accidents associated with hazardous energy.
The standard addresses practices and procedures necessary to disable machinery and prevent the release of potentially hazardous energy while maintenance or servicing activities are performed. Two other OSHA standards also contain energy control provisions: 29 CFR 1910.269 and 1910.333.
In addition, some standards relating to specific types of machinery contain deenergization requirements—such as 29 CFR 1910.179(l)(2)(i)(c) (requiring the switches to be “open and locked in the open position” before performing preventive maintenance on overhead and gantry cranes). (2)
The provisions of Part 1910.147 apply in conjunction with these machine-specific standards to assure that employees will be adequately protected against hazardous energy.
(1) The standard refers to servicing and maintaining “machines or equipment.” Although the terms “machine” and “equipment” have distinct meanings, this booklet uses the term “machines” to refer both to machines and equipment. This is done for purposes of brevity only, and readers should not infer that it is intended to limit the scope of the standard. The term “equipment” is broad in scope and encompasses all types of equipment, including process equipment such as piping systems.
(2) The standard provides a limited exception to the requirement that energy control procedures be documented. If an employer can demonstrate the existence of EACH of the eight elements listed in 1910.147(c)(4)(i), the employer is not required to document the energy control procedure. However, the exception terminates if circumstances change and ANY of the elements no longer exist. ... add attached
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 / Nuovi requisiti attestati F-GAS
ID 24612 | 19.09.2025 / In allegato
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione, del 17 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali attestati per quanto riguarda determinate apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione GU L 2025/1893 del 19.9.2025
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, in particolare l’articolo 10, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2024/573 della Commissione prevede obblighi relativi agli attestati di formazione che le persone fisiche devono detenere per svolgere determinate attività riguardanti le apparecchiature di condizionamento d’aria nei veicoli a motore che rientrano e che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e le apparecchiature di condizionamento d’aria e le pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram, nonché le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari comprendenti gas fluorurati a effetto serra o alternative pertinenti, inclusi i refrigeranti naturali.
(2) Le norme del regolamento (UE) 2024/573 relative agli attestati di formazione si applicano a un ampio elenco di apparecchiature mobili e sostanze ivi contenute, comprese le alternative ai gas fluorurati a effetto serra.
(3) I requisiti relativi al contenuto dei programmi di formazione e attestazione dovrebbero garantire la manipolazione sicura delle apparecchiature contenenti gas infiammabili o tossici o funzionanti ad alta pressione.
(4) Il miglioramento della qualità della manutenzione delle apparecchiature o dell’assistenza è essenziale per ottimizzare e mantenere l’efficienza energetica, che costituisce un altro obiettivo degli obblighi di formazione e attestazione.
(5) A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2024/573 è pertanto necessario aggiornare i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche per quanto riguarda le competenze e le conoscenze da contemplare in relazione alle apparecchiature pertinenti e specificare le norme per l’attestazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati.
(6) Il regolamento (UE) 2024/573 ha sostituito il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha introdotto nuove norme relative agli obblighi in materia di attestati di formazione. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra istituito dall’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività:
a) manutenzione, assistenza o riparazione delle apparecchiature di condizionamento d’aria nei veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE e delle apparecchiature di condizionamento d’aria e delle pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram contenenti gas fluorurati a effetto serra o le sostanze alternative idrocarburi o diossido di carbonio (CO2);
b) controlli delle perdite delle apparecchiature di condizionamento d’aria e delle pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram contenenti i gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573;
c) recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature di condizionamento d’aria e delle pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram e dalle apparecchiature di condizionamento d’aria in veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE;
d) recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 dalle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, non disciplinate dalla lettera c), che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE.
2. Il presente regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante delle apparecchiature in questione.
Articolo 2 Formazione delle persone fisiche
1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 1, devono detenere uno dei tipi di attestati di formazione di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri possono consentire il rilascio di più tipi di attestati distinti o di un attestato unico che ne combini due o più, con l’indicazione delle attività interessate.
I certificati istituiti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione possono essere considerati conformi ai requisiti del presente regolamento per le sostanze pertinenti.
2. Gli attestati di formazione di cui al paragrafo 1 che dimostrano che il titolare ha completato un corso di formazione nel quale sono impartite le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I sono:
a) attestato M1: i titolari possono svolgere le attività di cui all’articolo 1, lettere a), b), c) e d), per quanto riguarda i gas fluorurati a effetto serra e gli idrocarburi;
b) attestato M2: i titolari possono svolgere le attività di cui all’articolo 1, lettere a), b), c) e d) per quanto riguarda i gas fluorurati a effetto serra e gli idrocarburi, solo in caso di utilizzo di una stazione di recupero e ricarica automatica per le apparecchiature di condizionamento d’aria;
c) attestato M3: i titolari possono svolgere le attività di cui all’articolo 1, lettera a), per quanto riguarda il diossido di carbonio (CO2);
d) attestato M4: i titolari possono svolgere le attività di cui all’articolo 1, lettere c) e d), per quanto riguarda i gas fluorurati a effetto serra.
3. Le persone fisiche che svolgono una delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 1, non sono soggette all’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché soddisfino le seguenti condizioni:
a) sono iscritte a un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato riguardante l’attività pertinente; e
b) svolgono l’attività in questione sotto la supervisione del titolare di un attestato per tale attività, che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.
La deroga di cui al primo comma si applica per la durata dei periodi in cui vengono svolte le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che in totale non deve essere superiore a 24 mesi.
Articolo 3 Rilascio degli attestati di formazione alle persone fisiche
1. L’organismo di attestazione di cui al paragrafo 4 rilascia un attestato di formazione alle persone fisiche che hanno completato un corso di formazione nel quale siano impartite le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I.
2. L’attestato di formazione deve contenere almeno i dati seguenti:
a) nome dell’organismo di attestazione, nome completo del titolare e numero di registrazione;
b) tipo di attestato di formazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e indicazione delle attività che il titolare dell’attestato è autorizzato a svolgere, nonché il tipo di apparecchiature interessate;
c) data di rilascio e firma di chi rilascia l’attestato.
3. Gli Stati membri possono consentire agli organismi di attestazione di esentare le persone fisiche dall’obbligo di seguire un corso di formazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, se queste ultime hanno acquisito in precedenza competenze e conoscenze equivalenti a quelle di cui all’allegato I.
Articolo 4 Organismo di attestazione
1. Gli Stati membri specificano nel diritto nazionale o designano l’autorità o le autorità competenti a designare l’organismo di attestazione autorizzato a rilasciare un attestato di formazione alle persone fisiche che hanno completato un corso di formazione nel quale siano impartite le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I.
L’organismo di attestazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Le formazioni sono programmate e concepite in modo da impartire le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I. L’organismo di attestazione mette a disposizione per la formazione un luogo che garantisca la sicurezza dei richiedenti, in particolare quando svolgono attività che riguardano refrigeranti infiammabili.
3. L’organismo di attestazione definisce e applica le procedure per il rilascio degli attestati di formazione e per almeno 5 anni conserva registri che consentano di verificare il rilascio degli attestati.
Articolo 5 Condizioni per il riconoscimento reciproco
1. Il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione tra Stati membri si applica unicamente agli attestati di formazione rilasciati conformemente all’articolo 3 per le attività specificate in tali attestati.
2. Gli Stati membri non impongono alcuna procedura di valutazione o di altro tipo né obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di attestati di formazione rilasciati in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento di tali attestati o per consentire loro di accedere al mercato del lavoro per le attività specificate negli attestati.
3. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di un attestato di formazione rilasciato in un altro Stato membro la traduzione dell’attestato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.
Articolo 6 Attestati di formazione esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione
Gli Stati membri provvedono affinché i corsi di aggiornamento di cui all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino che le persone fisiche sono in possesso delle conoscenze e competenze teoriche e pratiche di cui all’allegato I del presente regolamento. A tal fine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573, gli Stati membri provvedono affinché i titolari di attestati rilasciati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per gli attestati M1, M2 o M4 di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e d), del presente regolamento, specificato nell’allegato I.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 8 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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ALLEGATO I
Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere impartite nei programmi di formazione
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 - organizzazioni di volontariato della protezione civile, - volontari della Croce Rossa Italiana
in cui i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
[box-warning]L'interpretazione mira a chiarire la posizione dei volontari e dei coordinatori in un contesto non professionale, esonerandoli da responsabilità che non gli competono (tutela del volontariato). [/box-warning]
In sostanza tali organizzazioni non sono sottoposte agli obblighi dell'Art. 18 relative al Datore di lavoro e del Dirigente, in particolare:
- nominare il medico competente - designare gli addetti PI - fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI - individuare i preposti
- Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili -- valutazione di tutti i rischi ed elaborazione documento Art. 28 -- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. - Art. 28 Oggetto valutazione dei rischi - Art. 29 Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.[/box-note]
[box-note]Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ... Art. 3 - Campo di applicazione ... 3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità' di svolgimento delle rispettive attività', individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dal decreto adottato in attuazione del primo periodo.[/box-note]
Ordinanza 8 agosto 2025 Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
(GU n.212 del 12.09.2025) _________
Art. 1. Finalità
1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi contenenti sostanze tossiche o nocive o materiali nocivi compresi metalli, vetri, plastiche o materiale esplodente, i quali possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di sostanze tossiche o nocive e di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.
Art. 2. Obblighi di segnalazione
1. Il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa della sospetta ingestione di esche o bocconi di cui all’art. 1, o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile a tale evento, segnala l’episodio ad un medico veterinario che emette la relativa diagnosi corredata da referto anamnestico. 2. Chiunque rinvenga esche o bocconi sospetti può segnalare l’evento all’azienda sanitaria competente per territorio o alle Forze dell’ordine presenti sul territorio.
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1769 / Documento EAD Settembre 2025
ID 24520 | 03.09.2025 / In allegato
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1769 della Commissione, del 27 agosto 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea dei sistemi fermoporta alimentati a batteria con sistema radio opzionale, degli appoggi strutturali sferici e cilindrici con materiale di scorrimento speciale realizzato con una miscela modificata di poliammide e polietilene, e di altri prodotti da costruzione
C/2025/5971
GU L 2025/1769 del 3.9.2025
Entrata in vigore: 03.09.2025
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) In conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011, in seguito a richieste di valutazioni tecniche europee di fabbricanti, l’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha adottato 21 documenti per la valutazione europea.
(2) I documenti per la valutazione europea che sono stati adottati dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica si riferiscono ai seguenti riferimenti di prodotti da costruzione:
- sistemi fermoporta alimentati a batteria con sistema radio opzionale; - appoggi strutturali sferici e cilindrici con materiale di scorrimento speciale realizzato con una miscela modificata di poliammide e polietilene; - staffe a parete con riduzione del ponte termico come parte del sottotelaio di rivestimento di pareti esterne ventilate o altri sistemi di facciata; - kit per sistemi di pareti esterne non portanti in pannelli minerali (sostituisce la specifica tecnica «EAD 090120-00-0404»); - variante: kit per rivestimenti di pareti esterne con elementi di rivestimento rigidi compositi multistrato – estensione del campo di applicazione; - pannelli compositi alleggeriti con anima in polimero espanso o in alluminio alveolare; - legante naturale da marna «Scaglia Rossa» per miscele per costruzioni; - gabbioni a maglie esagonali intrecciate, materassi e gabbioni a sacco (sostituisce la specifica tecnica «EAD 200019-00-0102»); - kit di gabbioni saldati per l’utilizzo in fondazioni; - kit di protezione allo sfondellamento di solai composti da reti in acciaio saldato e rondelle; - sistema multistrato autoportante di impermeabilizzazione e isolamento per tetti spioventi; - scossaline per dispositivi di luce diurna; - additivi polimerici per strati legati con leganti idraulici per la costruzione di strade; - ceneri pesanti trattate provenienti da inceneritori di rifiuti solidi urbani come aggregati per materiali non legati da utilizzare nella costruzione di strade; - agente espansivo non metallico a base di ossido di calcio per calcestruzzo; - sistemi di protezione catodica dalla corrosione realizzati con anodi di zinco mediante spruzzatura termica combinati con rivestimenti polimerici; - fissaggi azionati elettricamente nel calcestruzzo per applicazioni non strutturali ridondanti (sostituisce la specifica tecnica «EAD 330083-03-0601»); - variante: prestazione sismica dei collegamenti dei montanti metallici non portanti delle partizioni interne in cartongesso al calcestruzzo realizzati con elementi di fissaggio multipli azionati elettricamente; - canaline di montaggio (sostituisce la specifica tecnica «EAD 330667-00-0602»); - variante: kit per costruzioni a base di pannelli massicci con struttura metallica - estensione del campo di applicazione; - kit scala per soffitte.
(3) I documenti per la valutazione europea che sono stati adottati dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti relativi a tali documenti per la valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(4) L’elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea dei prodotti da costruzione è pubblicato a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione. Per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere a tale elenco i riferimenti relativi ai nuovi documenti per la valutazione europea.
(6) Al fine di consentire il prima possibile l’uso dei documenti per la valutazione europea, in modo che i fabbricanti già in possesso di una valutazione tecnica europea possano immettere i loro prodotti sul mercato, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,
Sistemi fermoporta alimentati a batteria con sistema radio opzionale»
«050078-00-0301
Appoggi strutturali sferici e cilindrici con materiale di scorrimento speciale realizzato con una miscela modificata di poliammide e polietilene»
«090018-00-0404
Staffe a parete con riduzione del ponte termico come parte del sottotelaio di rivestimento di pareti esterne ventilate o altri sistemi di facciata»
«090120-01-0404
Kit per sistemi di pareti esterne non portanti in pannelli minerali (sostituisce la specifica tecnica “EAD 090120-00-0404”)»
«090125-00-0404-v01
Variante: kit per rivestimenti di pareti esterne con elementi di rivestimento rigidi compositi multistrato – estensione del campo di applicazione»
«090262-00-0404
Pannelli compositi alleggeriti con anima in polimero espanso o in alluminio alveolare»
«150059-00-0301
Legante naturale da marna “Scaglia Rossa” per miscele per costruzioni»
«200019-01-0102
Gabbioni a maglie esagonali intrecciate, materassi e gabbioni a sacco (sostituisce la specifica tecnica “EAD 200019-00-0102”)»
«200171-00-0103
Kit di gabbioni saldati per l’utilizzo in fondazioni»
«210161-00-0501
Kit di protezione allo sfondellamento di solai composti da reti in acciaio saldato e rondelle»
«220119-00-0402
Sistema multistrato autoportante di impermeabilizzazione e isolamento per tetti spioventi»
«220163-00-0401
Scossaline per dispositivi di luce diurna»
«230172-00-0102
Additivi polimerici per strati legati con leganti idraulici per la costruzione di strade»
«240002-00-0108
Ceneri pesanti trattate provenienti da inceneritori di rifiuti solidi urbani come aggregati per materiali non legati da utilizzare nella costruzione di strade»
«260055-00-0301
Agente espansivo non metallico a base di ossido di calcio per calcestruzzo»
«260100-00-0301
Sistemi di protezione catodica dalla corrosione realizzati con anodi di zinco mediante spruzzatura termica combinati con rivestimenti polimerici»
«330083-04-0601
Fissaggi azionati elettricamente nel calcestruzzo per applicazioni non strutturali ridondanti (sostituisce la specifica tecnica “EAD 330083-03-0601”)»
«330083-04-0601-v01
Variante: prestazione sismica dei collegamenti dei montanti metallici non portanti delle partizioni interne in cartongesso al calcestruzzo realizzati con elementi di fissaggio multipli azionati elettricamente»
«330667-01-0602
Canaline di montaggio (sostituisce la specifica tecnica “EAD 330667-00-0602”)»
«340452-00-0204-v01
Variante: kit per costruzioni a base di pannelli massicci con struttura metallica – estensione del campo di applicazione»
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1760 / Giustificato il ritiro dal mercato iPhone 12 A2403
ID 24508 | 01.09.2025 / In allegato
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1760 della Commissione, del 19 agosto 2025, che determina, a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se una misura adottata dalla Francia nei confronti dell’iPhone 12 A2403 di Apple sia giustificata [notificata con il numero C(2025) 5736]
C/2025/5736
GU L 2025/1760 dell'1.9.2025
__________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, in particolare l’articolo 41, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
(1) Il 5 ottobre 2023 la Francia, tramite la propria autorità di vigilanza del mercato competente, «Agence Nationale des Fréquences» («ANFR»), ha notificato, conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE e tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (Information and Communication System on Market Surveillance – «ICSMS»), una misura volta a far ritirare dal mercato francese il telefono cellulare «iPhone 12 A2403» fabbricato da Apple Inc. («Apple») («misura nazionale»).
(2) La Francia, tramite l’ANFR, ha adottato la misura nazionale sulla base del fatto che l’iPhone 12 A2403 supera il valore limite di 4 W/kg, che rappresenta il valore limite per il tasso di assorbimento specifico (specific absorption rate - «SAR») sugli arti di cui alla norma armonizzata EN 50566:2017, che rispecchia i limiti stabiliti nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio. Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE, tale norma armonizzata conferisce, se applicata da un fabbricante, una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali. Il SAR indica il tasso al cui l’energia elettromagnetica emessa da un dispositivo senza fili è assorbita dal corpo umano, espresso in potenza assorbita per unità di massa di tessuto (W/kg).
(3) L’ANFR ha indicato che la non conformità a tale valore limite non riguardava i modelli iPhone 12 Mini, Pro e Pro Max. L’ANFR ha concluso che l’iPhone 12 A2403 non è conforme al requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/53/UE relativo alla protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici.
(4) Dato che la misura nazionale è stata comunicata alla Commissione e agli Stati membri il 5 ottobre 2023, era possibile sollevare un’obiezione nei confronti di tale misura fino al 3 gennaio 2024, conformemente all’articolo 40, paragrafo 7, della direttiva 2014/53/UE.
(5) Il 24 ottobre 2023 l’Irlanda, tramite la propria autorità di vigilanza del mercato competente, la «Commission for Communications Regulation» (Commissione per la regolamentazione delle comunicazioni – «ComReg»), ha presentato tramite l’ICSMS un’obiezione in merito alla misura nazionale.
(6) In tale obiezione formale, la ComReg ha concluso che l’iPhone 12 A2403 era conforme ai requisiti essenziali di cui alla direttiva 2014/53/UE.
(7) A seguito dell’obiezione sollevata nei confronti della misura nazionale conformemente all’articolo 40, paragrafo 7, della direttiva 2014/53/UE, la Commissione ha avviato consultazioni con l’ANFR, la ComReg e Apple al fine di valutare la misura nazionale conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva.
(8) In una riunione del gruppo di cooperazione amministrativa delle autorità di vigilanza del mercato nel settore delle apparecchiature radio (ADCO RED) tenutasi il 18 e 19 ottobre 2023, l’ANFR ha presentato la misura nazionale alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. La Commissione ha partecipato a tale riunione in qualità di osservatore.
(9) Nella riunione online del comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), tenutasi il 30 novembre 2023, l’ANFR ha presentato agli Stati membri una panoramica della misura nazionale. La Commissione ha spiegato la procedura della clausola di salvaguardia di cui al capo V della direttiva 2014/53/UE.
(10) Il 30 novembre e il 1o dicembre 2023 si è tenuta una riunione online del gruppo di esperti della Commissione sulle apparecchiature radio (E03587). Apple è stata invitata a partecipare alla discussione in merito all’iPhone 12 A2403 che si è svolta durante tale riunione. Più specificamente, Apple ha dichiarato che le prove condotte dall’ANFR non riflettono l’uso previsto del prodotto e possono portare a potenziali risultati errati.
(11) Il 5 gennaio 2024 l’ANFR ha inviato una lettera alla Commissione esprimendo il parere che l’obiezione sollevata dalla ComReg in relazione alla misura nazionale non dovesse essere accolta.
(12) Con lettera dell’8 marzo 2024 la Commissione ha invitato l’ANFR a presentare le proprie osservazioni e a rispondere a diversi quesiti relativi alla misura nazionale. L’ANFR ha risposto tramite posta elettronica il 25 marzo 2024. A seguito di ulteriori quesiti sollevati dalla Commissione il 3 maggio 2024, l’ANFR ha inviato ulteriori informazioni tramite posta elettronica il 14 maggio 2024. Lo stesso giorno ha avuto luogo una riunione online tra la Commissione e l’ANFR, alla quale ha partecipato anche il laboratorio indipendente CETECOM ADVANCED GmbH («CETECOM»), accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025:2017. Nel corso di tale riunione online, e anche tramite posta elettronica lo stesso giorno, la Commissione ha informato l’ANFR della validità dell’obiezione sollevata dalla ComReg.
(13) Con lettera del 22 aprile 2024 la Commissione ha invitato Apple a presentare le sue osservazioni in merito alla misura nazionale e a rispondere ai quesiti al fine di chiarire la sua posizione e le sue osservazioni. Apple ha presentato le proprie osservazioni e risposte tramite posta elettronica il 12 maggio 2024. A seguito di tale comunicazione, la Commissione e Apple hanno tenuto una riunione online il 4 giugno 2024. Il 3 giugno 2024 la Commissione ha inviato ad Apple ulteriori quesiti in merito a vari elementi tecnici, in relazione ai quali Apple ha inviato risposte e chiarimenti il 18 giugno 2024 tramite posta elettronica.
(14) Il 4 luglio 2024 la Commissione ha tenuto una riunione online con la ComReg per discutere la misura nazionale. L’8 luglio 2024 la ComReg ha presentato una dichiarazione scritta. Tale dichiarazione ha sottolineato che l’iPhone 12 A2403 era stato sottoposto a prova da Apple in collaborazione con un organismo notificato ed era risultato rientrare nei valori limite per il SAR sugli arti.
2. CONTESTO
(15) Il modello iPhone 12 A2403 è stato immesso sul mercato dell’Unione nell’ottobre 2020. Si tratta del primo modello di iPhone dotato di tecnologia 5G e, quando l’ANFR ha notificato la misura nazionale, era ancora venduto sul mercato dell’Unione.
(16) Apple integrava nell’iPhone 12 A2403 la cosiddetta funzione «Body Detect» (rilevamento del corpo). Grazie a tale meccanismo, quando rileva il movimento il dispositivo ritiene di essere utilizzato a contatto con il corpo umano e imposta quindi la funzione «Body Detect» sullo stato «on-body» (a contatto con il corpo). L’obiettivo è ridurre la potenza emessa e, quindi, il livello medio di SAR in modo tale che il dispositivo soddisfi i pertinenti valori limite per il SAR stabiliti nella norma armonizzata EN 50566:2017.
(17) Nel luglio 2022 l’ANFR ha effettuato le prime misurazioni del SAR sull’iPhone 12 A2403 al fine di stabilire se il dispositivo rispettasse i limiti stabiliti nella norma armonizzata EN 50566:2017.
(18) Dopo aver effettuato la misurazione del SAR l’ANFR ha concluso che il dispositivo superava il valore limite per il SAR sugli arti di cui alla pertinente norma armonizzata. Conformemente alla norma armonizzata EN 50566:2017, il valore limite per il SAR sugli arti è fissato a 4 W/kg. L’ANFR ha concluso che la misurazione del SAR sugli arti presentava un valore trattenuto di 5,615 W/kg e superava quindi significativamente il limite di cui alla norma.
(19) Apple ha contestato tali conclusioni affermando quanto segue:
- il laboratorio che ha condotto la prova per la Francia aveva fissato l’iPhone 12 A2403 saldamente sul manichino (10) per le misurazioni del SAR. Secondo Apple, tale configurazione potrebbe impedire all’iPhone 12 A2403 di attivare l’algoritmo «Body Detect» e potrebbe comportare una potenziale inosservanza del valore limite per il SAR; - gli strumenti ingegneristici proprietari di Apple sono necessari per garantire che gli algoritmi di controllo della potenza dell’iPhone 12 A2403 non producano risultati imprecisi.
(20) A seguito delle discussioni tra l’ANFR e Apple, quest’ultima ha suggerito di ripetere le misurazioni del SAR nell’ambito di una specifica procedura di prova (il cosiddetto «protocollo 1»), che è stata comunicata all’ANFR nel febbraio 2023.
(21) Il protocollo 1 presentava le caratteristiche seguenti:
- una distanza di separazione di 1 mm tra il dispositivo e il manichino; - un sistema motorizzato esterno proprietario collegato al dispositivo per produrre vibrazioni artificiali al fine di simulare e attivare correttamente la funzione «Body Detect»; - l’impostazione di una specifica configurazione di prova per effettuare una misurazione stabile e precisa e garantire che l’emissione provenisse esclusivamente da un’antenna preselezionata dell’iPhone 12 A2403 soggetto a prova.
(22) L’ANFR non ha accolto il protocollo 1 per i motivi seguenti:
- è più probabile che il SAR massimo emesso dal dispositivo si verifichi a una distanza di 0 mm dal dispositivo; - il fissaggio di un sistema motorizzato al dispositivo è stato considerato un meccanismo artificiale che potrebbe non rispecchiare le reali condizioni d’uso del prodotto; - la configurazione di prova utilizzata per garantire che l’emissione provenga esclusivamente da un’antenna preselezionata del dispositivo potrebbe incidere in maniera indeterminata sulle misurazioni del SAR.
(23) Nel giugno 2023, a causa della mancanza di accordo tra l’ANFR e Apple in merito al protocollo 1, Apple ha proposto una seconda procedura di misurazione (il cosiddetto «protocollo 2»), che presentava le caratteristiche seguenti:
- una distanza di separazione di 0 mm tra il dispositivo e il manichino; - l’attivazione dell’algoritmo «Body Detect» premendo il pulsante del volume dell’iPhone 12 A2403 ogni 20 secondi; - al fine di garantire che l’emissione provenisse esclusivamente da un’antenna preselezionata dell’iPhone 12 A2403, il ricorso a due metodi alternativi: quello già proposto nel protocollo 1 oppure un altro metodo che comportava un posizionamento specifico dell’antenna del simulatore di rete.
(24) L’ANFR ha accettato la procedura di misurazione descritta nel protocollo 2 e ha deciso di utilizzare il metodo che prevedeva un posizionamento specifico dell’antenna del simulatore di rete.
(25) Nell’agosto 2023 l’ANFR ha chiesto a CETECOM di effettuare misurazioni del SAR sull’iPhone 12 A2403 conformemente al protocollo 2 su diversi campioni. Il CETECOM ha concluso che l’iPhone 12 A2403 rimaneva non conforme applicando il protocollo 2 (5,740 W/kg).
(26) Il 12 settembre 2023 la Francia, tramite l’ANFR, ha adottato una decisione nazionale che ordinava il ritiro dal mercato francese dell’iPhone 12 A2403. Secondo quanto sostenuto dall’ANFR tale decisione è stata adottata sulla base del fatto che Apple si era rifiutata di offrire un aggiornamento del software per rendere il prodotto conforme, come solitamente fanno altri fabbricanti.
(27) A seguito delle preoccupazioni espresse dall’ANFR e della successiva adozione di una misura restrittiva, Apple ha indicato che avrebbe rilasciato un aggiornamento del software per gli utenti dell’iPhone 12 A2403 in Francia al fine di attivare in modo permanente lo stato «on-body» della funzione «Body Detect». Tale aggiornamento dell’iPhone 12 A2403 avrebbe ridotto in modo permanente la potenza emessa e, quindi, il livello del SAR. Apple ha aggiunto che tale aggiornamento non sarebbe stato reso disponibile in altri Stati membri in quanto riteneva che l’iPhone 12 A2403 fosse conforme alla direttiva 2014/53/UE e che la misura nazionale fosse infondata.
(28) Le nuove misurazioni effettuate da CETECOM nel settembre 2023 hanno dimostrato la conformità di un iPhone 12 A2403 sul quale viene eseguito il software aggiornato (iOS 17.1) al valore limite del SAR stabilito nella norma armonizzata EN 50566:2017. Tali misurazioni sono state effettuate con apparecchiature di prova che simulano una rete mobile situata in Francia.
(29) A seguito del rilascio dell’aggiornamento del software, l’ANFR ha ritenuto che i dispositivi per i quali il software aggiornato (iOS 17.1) era operativo e attivava in modo permanente lo stato «on-body» della funzione «Body Detect» fossero conformi, in quanto era stato dimostrato che tali dispositivi rispettavano il limite del SAR di cui alla norma armonizzata EN 50566:2017.
(30) L’ANFR ha tuttavia indicato di essere stata informata da Apple, il 4 ottobre 2023, che l’aggiornamento correttivo del software sarebbe stato operativo soltanto sul territorio francese. Durante la riunione dei servizi della Commissione con Apple, tenutasi il 4 giugno 2024, Apple ha confermato che l’aggiornamento correttivo del software sarebbe stato operativo soltanto sul territorio francese.
(31) L’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2014/53/UE prevede l’adozione di un’azione correttiva nei confronti di apparecchiature radio non conformi in tutta l’Unione. Se l’azione intrapresa per i dispositivi risultati non conformi consiste, ad esempio, nell’installazione di un aggiornamento del software, tale azione può essere considerata correttiva se l’aggiornamento del software, ossia il software correttivo, è messo a disposizione ed è operativo in tutta l’Unione, ed è quindi disponibile per tutti i dispositivi correlati in uso nell’Unione.
(32) Nella fattispecie, l’azione intrapresa per i dispositivi iPhone 12 A2403, ossia l’installazione di un aggiornamento software per garantire che lo stato «on-body» della funzione «Body Detect» si attivi in modo permanente, in modo tale che detti dispositivi possano rispettare i valori limite del SAR e quindi essere conformi, può essere considerata correttiva soltanto se tale aggiornamento software è reso disponibile in tutto il territorio dell’Unione. Di conseguenza tali dispositivi sono considerati non conformi non soltanto quando non dispongono del software correttivo installato, ma anche quando tale software è installato, ma l’attivazione permanente della funzione «Body Detect» è funzionante soltanto in Francia e non in tutta l’Unione.
(33) Il 5 ottobre 2023 l’ANFR ha codificato la misura nazionale sull’ICSMS, avviando il periodo di tre mesi in cui si possono sollevare obiezioni in merito agli iPhone 12 A2403 funzionanti senza l’aggiornamento del software (iOS 17.1) e, di conseguenza, senza che lo stato di «on-body» della funzione «Body Detect» sia attivato in modo permanente.
3. ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI
[....]
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La misura adottata dalla Francia tramite la sua autorità di vigilanza del mercato competente, «Agence Nationale des Fréquences», notificata il 5 ottobre 2023 conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 (ICSMS) e volta a ritirare dal mercato l’iPhone 12 A2403 fabbricato da Apple Inc., è giustificata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Decreto 21 luglio 2025 / Auto di sicurezza - Safety car
ID 14493 | 28.08.2025
Decreto 21 luglio 2025 Procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare. Auto di sicurezza - Safety car.
(GU n.191 del 19.08.2025) __________
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino al possibile arresto, e dell’eventuale regolazione del flusso veicolare sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) e d) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i soggetti abilitati, nonché le caratteristiche dei veicoli impiegati nell’esecuzione della predetta procedura, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure di rallentamento di cui al comma 1 operate con l’impiego di veicoli nella disponibilità degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché dei soggetti abilitati ai sensi dell’art. 5, comma 1 del presente decreto, nei seguenti casi:
a) esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti da eventi prevedibili con o senza presenza di persone sulla carreggiata come l’installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali; b) esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza con o senza presenza di persone sulla carreggiata come incidenti stradali, rimozione di ostacoli, installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali in caso di improvvisa esigenza o di altre situazioni di pericolo per l’utenza stradale. ...
SEGNALETICA INERENTE AL DISPOSITIVO SAFETY CAR
Fig. 1: Pannello segnaletico rettangolare di tipo fisso ad angoli arrotondati, realizzato con pellicola retroriflettente a elevata efficienza, di dimensioni non inferiori a 1,20 x 0,40 m, da utilizzare sui veicoli impiegati nell’esecuzione del dispositivo safety car.
Fig. 2: Indicazione del presegnalamento del dispositivo safety car su pannello a messaggio variabile a due righe di testo senza l’utilizzo di pittogrammi.
Fig. 3: Indicazione del presegnalamento del dispositivo safety car su pannello a messaggio variabile a tre righe di testo senza l’utilizzo di pittogrammi. ...
5-bis. Sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, al fine di prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di persone sulla carreggiata, dall'installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da incidenti o da altri eventi imprevedibili, il rallentamento graduale della marcia dei veicoli e l'eventuale regolazione del flusso veicolare può avvenire anche mediante l'impiego di veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, nonché dei soggetti in possesso dell'abilitazione prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo 12.
5-ter. I veicoli di cui al comma 5-bis, impiegati nelle attività di cui al medesimo comma, devono tenere in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un pannello rettangolare recante la scritta: "auto di sicurezza - safety car". Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, d'intesa con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare nei casi di cui al comma 5-bis nonché le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi. ... Art. 177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze ...
3-bis. Nelle situazioni di cui all'articolo 43, comma 5-bis, è vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare di cui al medesimo comma 5-bis. Nelle medesime situazioni di cui al primo periodo, i conducenti dei veicoli che seguono devono rallentare gradualmente, attivare la segnalazione luminosa di pericolo di cui all'articolo 151, comma 1, lettera f), e osservare le eventuali prescrizioni imposte dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3-bis, impiegati nella procedura di cui all'articolo 43, comma 5-bis[/box-note]
Interpello ambientale 11.08.2025 - Utilizzo acque reflue depurate per scopi antincendio in emergenza idrica
ID 24437 | 25 Agosto 2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.[/panel]
Interpello ambientale ai sensi dell’art.3 septies del d.lgs 152/2006 in ordine a “'utilizzo di acque reflue depurate per scopi antincendio in situazione di emergenza idrica”. RIF. NOTA PROT. n. 136815 21.07.2025.
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3 septies, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, acquisita al protocollo di questo Ministero con nota prot. n. 136815 del 21-07-2025, codesta Amministrazione ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in tema di utilizzo di acque reflue depurate per scopi antincendio in situazione di emergenza idrica, proponendo i seguenti quesiti:
1. Utilizzo di acqua reflua depurata e affinata, conforme ai limiti di qualità stabiliti dal DM 185/2003, in uscita dagli impianti di depurazione e stoccata in apposite vasche, per l’approvvigionamento delle Auto Pompa Serbatoio (APS) e Auto Botte Pompa (ABP) dei Vigili del Fuoco, in assenza di rete duale, per interventi di spegnimento di incendi boschivi e non. 2. Utilizzo, in via eccezionale e temporanea, delle acque reflue depurate che rispettino i parametri della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, ai fini antincendio, in ragione dell’emergenza idrica in atto e della necessità di garantire disponibilità idrica immediata per finalità di pronto intervento.
[...]
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Questa Amministrazione precisa, innanzitutto, che la fattispecie in cui si inscrivono i quesiti posti è quella del riutilizzo delle acque reflue per scopi antincendio.
Come noto, il regolamento (UE) 2020/741, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua, limita il proprio ambito applicativo al riutilizzo di acque reflue urbane a fini irrigui in agricoltura (art. 2 reg. 2020/741). Pertanto, la vicenda in esame non è da considerare regolata dal suddetto regolamento.
Attualmente, nelle more dell’adozione del regolamento previsto dall’art. 99 TUA, il riutilizzo per fini diversi da quelli irrigui di acque reflue continua ad essere disciplinato dal d.m. n. 185/2003.
Esso, in particolare, subordina l’esercizio dell’attività di riutilizzo al rilascio di un titolo autorizzatorio nell’ambito del quale «sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l’impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del presente regolamento e della normativa regionale di attuazione» (art. 6 d.m. n. 185/2003).
Con il quesito n. 1), codesta Amministrazione chiede se è ammissibile l’«utilizzo di acqua reflua depurata e affinata […] per interventi di spegnimento di incendi boschivi e non».
Il suddetto d.m. n. 185/2003), ammette, oltre agli usi irrigui in agricoltura – ora, come osservato, disciplinati dal regolamento (UE) 2020/741 – anche gli usi civili e industriali (art. 3). In particolare, l’uso «come acqua antincendio» è espressamente contemplato dall’art. 3, lett. c) d.m. n. 185/2003, tra gli usi industriali.
Alla luce di quanto sopra espresso, sembra pertanto dover ritenere ammissibile una simile forma di riutilizzo, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal d.m. n. 185/2003 in materia di riutilizzo a fini industriali.
L’esame di tali prescrizioni è utile ai fini del riscontro del successivo quesito n. 2).
Con esso, l’interpellante chiede se la pertinente normativa statale in materia ambientale ammetta un utilizzo a fini antincendio di «acque reflue depurate che rispettino i parametri della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006», ma che – sembra di capire – non siano state sottoposte a un ulteriore trattamento all’esito del quale esse possano essere qualificate come «acque affinate» ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. i bis) TUA.