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Ordinanza 8 agosto 2025 

Ordinanza 8 agosto 2025 

ID 24580 | 12.09.2025

Ordinanza 8 agosto 2025 
Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

(GU n.212 del 12.09.2025)
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Art. 1. Finalità

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi contenenti sostanze tossiche o nocive o materiali nocivi compresi metalli, vetri, plastiche o materiale esplodente, i quali possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di sostanze tossiche o nocive e di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.

Art. 2. Obblighi di segnalazione

1. Il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa della sospetta ingestione di esche o bocconi di cui all’art. 1, o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile a tale evento, segnala l’episodio ad un medico veterinario che emette la relativa diagnosi corredata da referto anamnestico.
2. Chiunque rinvenga esche o bocconi sospetti può segnalare l’evento all’azienda sanitaria competente per territorio o alle Forze dell’ordine presenti sul territorio.

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