EN 15628:2025 / Qualifica del personale addetto alla manutenzione
ID 24933 | 18.11.2025 / Preview in allegato
EN 15628:2025 Manutenzione - Qualifica del personale addetto alla manutenzione
Il presente documento specifica la qualificazione del personale in relazione alle mansioni da svolgere nell'ambito della manutenzione di impianti, infrastrutture e sistemi di produzione per soddisfare i requisiti del lavoro di manutenzione.
Il presente documento descrive le conoscenze, le abilità e le competenze richieste per la qualificazione del personale di manutenzione. Queste linee guida possono essere utilizzate per la formazione, la convalida delle competenze del personale addetto alla manutenzione e la pianificazione della carriera.
Il presente documento copre i seguenti ruoli professionali nell'organizzazione di manutenzione:
- Tecnico di manutenzione specializzato; - Supervisore di manutenzione; - Ingegnere di manutenzione; - Responsabile della manutenzione.
Queste designazioni possono essere adattate in base alle prassi aziendali e all'organizzazione operativa. Un esempio di struttura organizzativa è riportato nell'Allegato A.
Il presente documento non specifica i criteri di verifica né la formazione specialistica del personale, che è correlata a settori specifici.
NOTA: specializzazione e professione sono gli argomenti della formazione svolta nel settore di riferimento.
UNI EN 12252:2025 / Equipaggiamento cisterne trasporto su strada di GPL
ID 24927 | 16.11.2025 / Preview allegato
UNI EN 12252:2025 Attrezzature e accessori per GPL - Equipaggiamento delle cisterne per il trasporto su strada di GPL
Data disponibilità: 13 novembre 2025
La norma specifica gli equipaggiamenti e gli accessori delle cisterne per il trasporto su strada di gas di petrolio liquefatti (GPL) e identifica gli equipaggiamenti considerati necessari al fine di garantire che le operazioni di riempimento, trasporto e scarico siano eseguite in sicurezza.
Esso specifica i requisiti per il montaggio degli accessori e delle attrezzature GPL del veicolo sull'autocisterna.
Il presente documento identifica inoltre le attrezzature e gli accessori aggiuntivi che possono essere utilizzati sulle cisterne che trasportano GPL su strada.
Il presente documento non preclude l'uso di progetti, materiali e prove delle attrezzature alternativi che garantiscano un livello di sicurezza uguale o maggiore.
L'ADR richiede che tali codici tecnici alternativi siano riconosciuti dall'autorità competente, a condizione che siano rispettati i requisiti minimi della sezione 6.8.2 dell'ADR.
Il presente documento non si applica ai “contenitori cisterna” o ai “veicoli a batteria” utilizzati per il trasporto di GPL.
[box-info]ADR
6.8.2. Prescrizioni applicabili a tutte le classi
6.8.2.1. Costruzione - Principi di base
6.8.2.1.1. I serbatoi, i loro attacchi e i loro equipaggiamenti di servizio e di struttura devono essere progettati per resistere, senza dispersione del contenuto (ad eccezione delle quantità di gas sfuggenti da eventuali aperture di degasaggio): - alle sollecitazioni statiche e dinamiche nelle normali condizioni di trasporto, così come definite al 6.8.2.1.2 e 6.8.2.1.13; - agli sforzi minimi prescritti, così come definiti al 6.8.2.1.15. ... segue[/box-info]
CEI UNI EN 16325:2025 / Requisiti Garanzie di Origine (GO) elettricità / gas / riscaldamento / raffreddamento
ID 24926 | 16.11.2025 / In allegato Preview
CEI UNI EN 16325:2025 Classificazione CEI: 315-9 Garanzie d'origine dell'energia
Data Pubblicazione: 10.2025 Inizio validità: 11.2025
La norma specifica i requisiti per le Garanzie di Origine (GO) dell'elettricità, del gas (relativamente a diversi vettori energetici gassosi) e del riscaldamento e raffreddamento.
Il documento stabilisce i termini e definizioni, nonché i requisiti per la registrazione, l'emissione, il trasferimento e l'annullamento delle GO in accordo con le seguenti direttive:
UNI EN 280-2:2022 / Requisiti di sicurezza aggiuntivi PLE
ID 24881 | 08.11.2022 / Preview allegato
Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Parte 2: Requisiti di sicurezza aggiuntivi per apparecchi di sollevamento carichi sulla struttura di sollevamento estensibile e sulla piattaforma di lavoro
Data disponibilità:29 agosto 2023 ________
La norma, che deve essere utilizzata in combinazione con la EN 280-1:2022, specifica i requisiti di sicurezza aggiuntivi per le piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP) di tipo 1 gruppo B dotate di un apparecchio di sollevamento del carico.
L'apparecchio di sollevamento del carico è progettato per il sollevamento di carichi sospesi solo nell'ambito dell'attività svolta dal personale dalla piattaforma di lavoro.
Il presente documento tratta i pericoli aggiuntivi, le situazioni pericolose e gli eventi relativi agli apparecchi di sollevamento del carico sia sulla struttura di sollevamento estensibile che sulla piattaforma di lavoro, quando la MEWP e l'apparecchio di sollevamento del carico sono utilizzati come previsto e in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili da parte del fabbricante della MEWP. I pericoli significativi trattati dal presente documento sono elencati nell'appendice A. ... Preview allegato
Interpello ambientale 03.11.2025 | EoW “caso per caso” terre e rocce da scavo
ID 24876 | 07.11.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.[/panel]
Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comune di Cerro Tanaro (AT) ha richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di applicare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” alle terre e rocce da scavo provenienti da attività di bonifica, riporti e materiali eterogenei di origine antropica. Nello specifico, l’interpello solleva plurimi quesiti, così formulati:
a) se sia corretto e cautelativo per la qualifica di EoW che le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica, i rifiuti interrati, i riporti, etc., sottoposti a solo trattamento meccanico, possano indifferentemente rispettare in uscita i limiti di cui alla tabella 1, allegato 5, Parte Quinta [Quarta], titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in base alla loro specifica destinazione d’uso; b) se le terre e rocce da scavo sub a) debbano rispettare anche (e non solo) i criteri e i limiti fissati dal Dm 127/2024 per le terre e rocce da scavo non provenienti da siti di bonifica; c) se siano sufficienti lavorazioni meccaniche di trito vagliatura per ricondurre nella colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica i cui limiti in entrata rientrano nella colonna B (sito ad uso commerciale e industriale); d) quali debbano essere i “tempi di attesa” strettamente necessari prima di poter miscelare cumuli omogenei di aggregato recuperato ≤ 3.000 mc/cadauno; e) se le autorizzazioni ex art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già rilasciate in assenza di parere vincolante di Arpa possano legittimamente continuare ad operare sino al loro rinnovo/riesame, oppure sino alla richiesta di una modifica sostanziale, oppure ancora sino a quando il produttore degli aggregati recuperati s u base volontaria deciderà di sua iniziativa di sottoporre la sua autorizzazione ad una ulteriore valutazione della Provincia/Città Metropolitana di Torino; f) se è possibile che taluni rifiuti che possono essere recuperati in regime agevolato ai fini di un loro utilizzo in discarica come opere di ingegneria (piste interne, copertura giornaliera, etc…) secondo i dettami prescrittivi e vincolanti di cui al Dm 05/02/1998 e s.m.i., tra cui il test di cessione di cui all’allegato 3, e che non assumono neppure la qualifica di materia prima seconda, possano, per contro, essere comunque definiti EoW, seppur con destinazione specifica e in assenza del richiamato test di eluizione, posto che, come ricordato nel citato interpello novarese “(…) in linea generale, non è possibile considerare come materia prima una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito in cui deve essere utilizzata”.
[...]
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, visto il parere tecnico di ISPRA richiesto con nota prot. n. 83254 del 5 maggio 2025 e acquisito con nota prot. n. 107583 del 6 giugno 2025, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento al quesito a), occorre osservare in primo luogo che le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica nonché i rifiuti interrati sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, come esplicitamente disposto nell’allegato 1 del medesimo decreto: “Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”.
Per quanto attiene ai materiali di riporto, risulta necessario preliminarmente richiamare quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2012: “Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”. Pertanto, il materiale di riporto classificato come rifiuto, qualora non provenga da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica, rientra nel campo applicativo del D.M. 28 giugno 2024, n. 127 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, se allo stesso risulta attribuito uno dei codici EER ammessi dal medesimo regolamento.
Il citato decreto ministeriale, all’articolo 1, comma 2, esplicita la possibilità che le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, quando riguardano in tutto o in parte rifiuti diversi da quelli elencati al comma 1 oppure rifiuti riportati in tabella 1 ma destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'allegato 2, sono soggette al rilascio ovvero al rinnovo di autorizzazioni “caso per caso” ai sensi del comma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Ciò determina che il primo quesito formulato si debba preliminarmente inquadrare attraverso l’evidenziazione dell’architettura del sistema ordinamentale dell’EOW che prevede l’esistenza di un decreto specifico (in questo caso appunto il D.M. 127 del 2024) tale da rappresentare la fonte di riferimento dominante.
L’ambito di applicazione chiarisce cosa viene regolato da esso (i rifiuti ammessi nell’ambito di applicazione al netto, pertanto, delle esclusioni) e cosa invece estraneo al medesimo per espressa previsione (le terre contaminate e i rifiuti interrati) e quello che pertanto debba essere regolato “caso per caso” (i rifiuti non ammessi o quelli astrattamente ammessi ma la cui utilizzazione è riferita a scopi specifici diversi”).
Nei limiti dei rifiuti ammessi (cfr. all. 1), il decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, individua i requisiti di qualità dell’aggregato recuperato in funzione degli scopi specifici di cui all’allegato 2 del regolamento stesso, e non della destinazione d’uso del sito di utilizzo proponendo un’impostazione diversa da quella attraverso la quale si indagano i procedimenti di bonifica posto alla base del ragionamento della richiesta di interpello.
La tabella 2 dell’allegato 1 del decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, infatti, stabilisce limiti specifici da rispettare per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, differenziati in funzione di nove diversi scopi specifici previsti dall’allegato 2.
In particolare, i valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della tabella 2 si applicano ai lotti destinati agli scopi di cui alla lettera a) dell’allegato 2, mentre i valori limite di concentrazione indicati nella quarta colonna della medesima tabella si applicano ai lotti destinati agli scopi di cui alle lettere da b) a g) dell’allegato 2. La disposizione stabilisce, infine, che per i lotti di aggregato recuperato destinati agli scopi di cui alle lettere h) e i) si applica esclusivamente il valore limite di concentrazione per l’amianto riportato nella quinta colonna della citata tabella. Impostazione strutturale del decreto - è lecito ricordare - che ha subito una costitutiva evoluzione tra la prima efficacia del D.M. 152 del 2022 (allorquando gli scopi erano limitati e differenti e non esisteva una distinzione rispetto ai riferimenti analitici declinati in una doppia colonna di parametri) e quella successiva (e al momento effettiva e cogente) del sopravvenuto decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 in cui tali modifiche hanno preso forma.
Tanto premesso, le operazioni di recupero ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie escluse dall’ambito di applicazione del decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 sono soggette alle sole autorizzazioni “caso per caso” secondo i criteri e le garanzie indicate dall’articolo 184-ter del D.lgs. n. 152 del 2006 all’interno delle quali va ricondotto il quesito.
Tali operazioni di recupero (i.e. tra le quali si annoverano anche le operazioni di trattamento meccanico indicate) risultano essere, quindi, disciplinate dalle prerogative esclusive delle singole autorità competenti regionali nell’ambito dell’iter autorizzativo con valutazioni specifiche puntuali volte a garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute umana, come richiesto dalla normativa all’esito dei preliminari pareri obbligatori garantiti dalle agenzie regionali competenti.
Con riferimento al quesito b) occorre precisare che il decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 può rappresentare il documento tecnico di riferimento, ove pertinente, all’interno dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni “caso per caso”. In proposito, giova rammentare che l’art. 184-ter, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che ISPRA o l’agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente partecipino alla procedura di rilascio dell’autorizzazione caso per caso rendendo il parere obbligatorio e vincolante all’autorità competente. In questo quadro si inseriscono le Linee guida SNPA n. 41/2022 per l’applicazione della disciplina End of Waste, che forniscono indicazioni operative e individuano gli elementi utili da valutare in fase istruttoria, tra cui figurano, con riferimento alla verifica della condizione c) di cui al comma 1 del medesimo articolo 184-ter, anche i criteri EoW nazionali.
Con riferimento alla richiesta di cui alla lettera c) si rimanda a quanto rappresentato per la lettera a). In particolare, per le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica le amministrazioni competenti dovranno tener conto, nell’ambito della procedura autorizzativa, delle concentrazioni di inquinanti rilevate nelle matrici ambientali ai fini dell’individuazione delle lavorazioni idonee al raggiungimento dello scopo.
Relativamente al quesito di cui alla lettera d), l’allegato 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 prevede che, durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione dello stesso presso il produttore siano organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Non vengono invece fornite indicazioni in merito a un’eventuale miscelazione di lotti di aggregato recuperato effettuata successivamente alla verifica di conformità degli stessi.
Direttiva (UE) 2025/2205 / Nuove regole patente di guida
ID 24854 | 05.11.2025
Direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, concernente la patente di guida, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione
GU L 2025/2205 del 5.11.2025
Entrata in vigore 25.11.2025
[box-warning]Recepimento
Fatto salvo il paragrafo 2, entro il 26 novembre 2028, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Fatto salvo il paragrafo 2, essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2029.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Entro il 26 novembre 2027, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 9, paragrafo 2, lettere j) e k). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2027.
Entro il 26 novembre 2028, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 17. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2028.[/box-warning]
Modifiche: - Direttiva (UE) 2025/2206 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva (UE) 2025/2205 per quanto riguarda talune interdizioni alla guida (GU L 2025/2206 del 5.11.2025). Entrata in vigore: 25.11.2025
___________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce regole comuni per quanto riguarda:
a) i modelli, le norme e le categorie delle patenti di guida; b) il rilascio, la validità, il rinnovo e il riconoscimento reciproco delle patenti di guida; c) taluni aspetti relativi alla conversione, alla sostituzione, all’annullamento, alla revoca, alla sospensione e alla limitazione delle patenti di guida; d) taluni aspetti applicabili ai conducenti inesperti, in particolare per quanto riguarda un sistema di guida accompagnata e un periodo di prova.
2. La presente direttiva non si applica:
a) alle macchine mobili non stradali quali definite all’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio; e b) ai veicoli a motore, su ruote o cingoli, aventi almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepiti per trainare, spingere, trasportare o azionare determinate attrezzature, macchine o rimorchi impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.
[...]
Articolo 6 Categorie di patenti di guida
1. La patente di guida autorizza il titolare a guidare veicoli a motore secondo la seguente classificazione:
a) ciclomotori:
categoria AM:
- veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di progetto non superiore a 45 km/h e una potenza massima netta non superiore a 4 kW (esclusi quelli con una velocità massima di progetto inferiore o uguale a 25 km/h); - quadricicli leggeri;
b) motocicli e tricicli a motore:
i) categoria A1: - motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, con una potenza massima netta non superiore a 11 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; - tricicli a motore con una potenza massima netta non superiore a 15 kW;
ii) categoria A2: - motocicli con una potenza massima netta non superiore a 35 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione di potenza [netta] superiore a 70 kW; iii) Categoria A: - motocicli; - tricicli a motore con una potenza massima netta superiore a 15 kW.
Ai veicoli a motore delle categorie di cui alla lettera a) e alla presente lettera può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi la metà della massa a vuoto del veicolo. Gli Stati membri possono applicare condizioni supplementari alle patenti di guida da essi rilasciate, sulla base di considerazioni di sicurezza stradale;
c) autoveicoli:
i) categoria B1: - quadricicli pesanti.
La categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è necessaria una patente della categoria B per la guida di questi veicoli. Tali Stati membri possono rifiutare la conversione di una patente di guida per la categoria B1.
Gli Stati membri possono inoltre decidere di introdurre questa categoria, ai fini della guida sul loro territorio, esclusivamente per i veicoli di cui all’articolo 9, paragrafo 4, primo comma, lettera c), alle condizioni ivi previste e purché siano rispettati i requisiti aggiuntivi che il conducente abbia meno di 21 anni di età al momento del rilascio della patente di guida e che la patente di guida per tale categoria scada al compimento dei 21 anni. Qualora uno Stato membro decida in tal senso, contrassegna la patente di guida con il codice dell’Unione 60.03, di cui all’allegato I, parte E;
ii) categoria B: - autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; - agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858.
Fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O2 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2018/858, purché la massa massima autorizzata complessiva non superi 4 250 kg. Qualora la massa complessiva superi 3 500 kg, gli Stati membri, conformemente all’allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa:
- il completamento di un corso di formazione; oppure - il superamento di una prova di capacità e comportamento.
Gli Stati membri possono anche richiedere sia il corso di formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento.
A condizione che tale corso di formazione sia stato completato e/o che tale prova sia stata superata, conformemente all’allegato V, e fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, gli autoveicoli di questa categoria possono consistere in:
- un camper la cui massa massima autorizzata superi 3 500 kg ma non superi 4 250 kg, anche in combinazione con un rimorchio, se la massa massima autorizzata complessiva non supera 5 000 kg; - fatta salva un’autorizzazione di uno Stato membro conformemente alle condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera d), un veicolo di emergenza a motore utilizzato per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, anche fornendo assistenza immediata durante emergenze naturali o antropogeniche, come i veicoli di polizia, le ambulanze, i veicoli di protezione civile e di soccorso o i veicoli dei vigili del fuoco, la cui massa massima autorizzata superi 3 500 kg ma non superi, anche in combinazione con un rimorchio, 5 000 kg; o - un autoveicolo alimentato con combustibili alternativi che rientri nell’equivalenza di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera i), in combinazione con un rimorchio, non già contemplato dal secondo trattino, se la massa massima autorizzata complessiva supera 4 250 kg ma non supera 5 000 kg.
Gli Stati membri indicano sulla patente di guida, mediante il pertinente codice dell’Unione di cui all’allegato I, parte E, l’abilitazione alla guida di tale combinazione, camper o veicolo di emergenza.
iii) categoria BE:
- fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio delle categorie O1 o O2 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/858; iv) categoria C1: - autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; - agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858;
v) categoria C1E:
- fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg, purché la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg; - fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata eccede i 3 500 kg, purché la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;
vi) categoria C: - autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; - agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858.
vii) categoria CE: - fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg;
viii) categoria D1: - autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 ma non più di 16 passeggeri, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; - agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858;
ix) categoria D1E: - fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D1 e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg;
x) categoria D: - autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente; - agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858;
xi) categoria DE: - fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg.
2. Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione del presente articolo determinati tipi specifici di veicoli a motore, tra cui i veicoli speciali per le persone con disabilità, previo accordo della Commissione, che si basa su una valutazione dell’impatto dell’esclusione proposta sulla sicurezza stradale.
Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della presente direttiva i tipi di veicoli utilizzati dalle forze armate o dagli organismi di protezione civile o messi a loro disposizione. Essi ne informano la Commissione.
Articolo 7 Età minima
1. L’età minima del candidato cui può essere rilasciata la patente di guida è la seguente:
a) 16 anni per le categorie AM, A1 e B1; b) 18 anni per le categorie A2, B, BE, C1 e C1E;
c) per quanto riguarda la categoria A: i) 20 anni per i motocicli. Tuttavia, la guida di motocicli di questa categoria è subordinata all’acquisizione di una previa esperienza di almeno due anni alla guida di motocicli con patente di guida della categoria A2. Tale requisito di previa esperienza di due anni può non essere richiesto se il candidato ha almeno 24 anni; ii) 21 anni per i tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW;
d) 21 anni per le categorie C, CE, D1 e D1E; e) 18 anni per le categorie C e CE a condizione che il conducente sia titolare di un certificato di abilitazione professionale (CAP) di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561; f) 24 anni per le categorie D e DE; g) 21 anni per le categorie D e DE a condizione che il conducente sia titolare di un CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1 o 2, della direttiva (UE) 2022/2561.
2. Gli Stati membri possono modificare l’età minima per il rilascio della patente di guida:
a) abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM; b) innalzandola a 18 anni per la categoria B1;
per la categoria B1, previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono comunque abbassare l’età minima a 15 anni per il rilascio di una patente di guida limitata al loro territorio, per i veicoli di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), e alle condizioni specificate all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i) e all’articolo 9, paragrafo 4, lettera c);
c) innalzandola a 18 anni per la categoria A1, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
i) tra l’età minima per la categoria A1 e l’età minima per la categoria A2 c’è un intervallo di almeno due anni; ii) è richiesta un’esperienza di almeno due anni su motocicli della categoria A2 prima di consentire la guida di motocicli della categoria A, come previsto al paragrafo 1, lettera c), punto i);
d) abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE;
e) abbassandola a 18 anni per le categorie D1, D1E, D e DE, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: i) il conducente è titolare di un CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561; ii) solo per le categorie D e DE, il conducente è soggetto alle limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2561;
f) abbassandola a 20 anni per le categorie D e DE, a condizione che il conducente sia titolare di un CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561.
3. Gli Stati membri possono abbassare l’età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto riguarda:
a) veicoli di emergenza a motore utilizzati per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, anche fornendo assistenza immediata durante emergenze naturali o antropogeniche, come i veicoli di polizia, le ambulanze, i veicoli di protezione civile e di soccorso, e i veicoli dei vigili del fuoco;
b) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione.
4. Le patenti di guida rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di emissione fino a quando il titolare della patente di guida non abbia raggiunto l’età minima di cui al paragrafo 1, dopo di che sono valide in tutta l’Unione.
Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui al paragrafo 1. Tuttavia, non riconoscono la validità delle patenti di guida rilasciate a norma del paragrafo 2, lettere b), e) ed f).
Gli Stati membri possono riconoscere reciprocamente, nei rispettivi territori, la validità delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui al paragrafo 3, lettera a).
[...]
Articolo 29 Recepimento
1. Fatto salvo il paragrafo 2, entro il 26 novembre 2028, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Fatto salvo il paragrafo 2, essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2029.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Entro il 26 novembre 2027, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 9, paragrafo 2, lettere j) e k). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2027.
3. Entro il 26 novembre 2028, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 17. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2028.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 30 Abrogazione
1. La direttiva 2006/126/CE è abrogata a decorrere dal 26 novembre 2029, ad eccezione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), che è abrogato a decorrere dal 26 novembre 2027.
I riferimenti alla direttiva 2006/126/CEE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII della presente direttiva.
2. Il regolamento (UE) n. 383/2012 è abrogatoa decorrere dal 26 novembre 2029.
I riferimenti al regolamento (UE) n. 383/2012 si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza all’allegato VII.
Articolo 31 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il TAR Lombardia si è pronunciato con sentenza n. 3496 del 30 ottobre 2025 su un ricorso proposto da una serie di aziende contro ARERA e nei confronti di alcuni Comuni, con il quale le società chiedevano l’annullamento della deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante l’adozione dello “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”, nonché la deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A. ... Segue allegata Sentenza
OELs 6 Study on collecting the most recent information on substances to analyse health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments of Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens, mutagens or reprotoxic substances at work:
OELs 6 - Final Report V3 Welding fumes Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic substances Directive (Directive 2004/37/EC), hereinafter referred to as CMRD, protects workers from exposure to carcinogens, mutagens or reprotoxic substances at work.
OELs 6 - Final report V3 Isoprene This study supports the European Commission’s Impact Assessment of a potential Occupational Exposure Limit (OEL) value for isoprene under the scope of Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic substances Directive (CMRD, Directive 2004/37/EC).
OELs 6 - 1,4-dioxane Final report V3 The Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic substances Directive (Directive 2004/37/EC), hereinafter the CMRD, protects workers from exposure to carcinogens, mutagens or reprotoxic substances at work.
European Commission, DG employment, social affairs and inclusion
L’Osservatorio Nazionale Radon (ONR) è un organismo collegiale previsto dal Piano Nazionale d’Azione per il Radon, all’ Asse 3 “Coinvolgere”, Azione 3.1.
L’ONR, composto dai rappresentanti designati dai Ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Infrastrutture e dei Trasporti , nonché delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione e dell’Istituto Superiore di Sanità, è stato costituito con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Salute n. 599 del 10 ottobre 2025.
L’ONR svolge compiti di verifica dell’attuazione del PNAR e opera assicurando la diffusione delle informazioni concernenti l’attuazione delle Azioni previste dal PNAR e la loro efficacia.
L’ONR assicura:
- la verifica della corretta esecuzione delle attività previste dal Piano; - il monitoraggio della corrispondenza tra quanto previsto dal Piano e quanto attuato, nel rispetto del cronoprogramma delle attività, esprimendo, se necessario, pareri specifici; - l’approvazione e il coordinamento del programma di comunicazione; - la diffusione e la gestione delle informazioni concernenti l’attuazione del Piano; - l’interoperabilità delle banche dati da parte delle amministrazioni competenti; - un’efficace azione di comunicazione e divulgazione; - l’istruttoria delle richieste di informazioni, documenti, segnalazioni di criticità in merito allo stato del Piano presentate da cittadini, enti pubblici e privati, associazioni di categoria; - la condivisione dei dati di monitoraggio e di analisi relativi alle diverse componenti; - la trasmissione e la condivisione con le Direzioni Generali competenti del MASE e del MS, alle quali segnala ogni problematica connessa con l’acquisizione dei dati e con le informazioni da rendere disponibili al cittadino; - il superamento di eventuali criticità emerse in sede di attuazione del Piano, proponendo soluzioni che non ne modificano i contenuti e gli obiettivi. Tali soluzioni che non costituiscono variazioni sostanziali del Piano sono adottate con decreto del MASE e del MS; - l’acquisizione di risultati di azioni non comprese nel programma di comunicazione attuate dalla PA; - la valutazione della necessità di aggiornamento del Piano; - l’individuazione di opportuni strumenti legislativi, da proporre agli uffici competenti, attraverso i quali incentivare le indagini di misurazione e le azioni di risanamento; - il supporto alle Regioni e Province autonome per le indagini volte all’individuazione delle aree prioritarie e degli edifici con situazioni di esposizione potenzialmente elevata; - la formulazione di proposte normative alle autorità competenti, sulla base degli esiti del Piano; - l’individuazione di opportune strategie per una riduzione diffusa dell’esposizione al radon nelle abitazioni.
Interpello ambientale 16.10.2025 | Individuazione Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR
ID 24753 | 17.10.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.[/panel]
Oggetto: Interpello, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 in merito all’individuazione dell’Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per progetti con unica soglia di verifica VIA o con valore sopra soglia verifica VIA ma sotto soglia VIA.
Con nota acquisita con prot. n. 163983 del 08/09/2025 codesta Provincia ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, avente ad oggetto, la richiesta di individuazione dell’Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per progetti con unica soglia di verifica VIA o con valore sopra soglia verifica VIA ma sottosoglia VIA.
L’Ente evidenzia due casistiche procedurali per le quali si richiede una valutazione.
1° CASO Il progetto presentato rientra in una categoria di opera per la quale non è prevista una soglia per la procedura di VIA, ma solo una soglia per l’espletamento della verifica di VIA (es. impianti agrivoltaici – 12 MW – o impianti rifiuti con attività R5).
Relativamente a detta ipotesi l’interpellante chiede se un soggetto possa presentare direttamente un’istanza di VIA, e, di conseguenza, di PAUR art.27-bis d.lgs. 152/2006, pur non essendo normativamente previsto l’espletamento diretto di tale procedura e, in caso affermativo, quale sia l’autorità competente all’espletamento della VIA, in considerazione del principio di tipicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi.
2° CASO Il progetto presentato rientra in una categoria d’opera per la quale è prevista una soglia per la assoggettabilità a VIA e una soglia per la VIA, ma con differenti Autorità Competenti.
Relativamente a detta ipotesi, l’interpellante chiede Nel caso di assoggettamento volontario alla procedura di VIA, si chiede quale sia l’autorità competente all’espletamento della VIA, in considerazione dell’attribuzione delle competenze per i relativi procedimenti e, quindi, del principio di tipicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi.
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Con riferimento all’istanza formulata si ritiene di dover preliminarmente evidenziare che il D.Lgs. 152/2006 stabilisce una chiara distinzione tra la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la procedura di VIA. La verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è un procedimento preliminare attivato allo scopo di valutare se un progetto possa determinare impatti ambientali significativi e negativi e debba, laddove si valuti che i predetti effetti possano sussistere, essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale.
La procedura di VIA, invece, viene effettuata per tipologie progettuali che a priori si ritenga possano determinare impatti ambientali significativi e negativi ed è la valutazione completa degli impatti ambientali di un determinato progetto.
Inoltre come chiarito dalla giurisprudenza, i presupposti per l’espletamento delle procedure di compatibilità sono oggettivi e riposano esclusivamente nel ricadere o meno di un certo progetto fra le tipologie ricomprese negli allegati alla Parte II del D.lgs. n. 152 del 2006.
Con riferimento alle ipotesi delineate nel presente interpello:
1° Caso: Progetto che rientra in una categoria per la quale è prevista solo la soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA (es. impianti agrivoltaici < 12 MW o impianti rifiuti con attività R5) e nonostante ciò il proponente voglia presentare istanza di VIA/PAUR.
Il D.Lgs. 152/2006 articola in modo sequenziale le procedure di valutazione ambientale. L'articolo 6, comma 6, elenca i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, mentre l'articolo 6, comma 5, riserva la VIA ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).
Quando un progetto rientra esclusivamente nelle categorie soggette a verifica di assoggettabilità a VIA, non è normativamente previsto che il proponente possa presentare direttamente un'istanza di VIA completa. La verifica di assoggettabilità ha proprio la finalità di determinare se la VIA sia necessaria. Purtuttavia, alla luce del fatto che la Valutazione di Impatto Ambientale è un procedimento ad istanza di parte e che il proponente stesso nella redazione dello studio di impatto ambientale possa valutare che il progetto produca impatti significativi e negativi, nulla esclude che possa decidere di voler direttamente assoggettare a VIA il proprio progetto. In quest’ultimo caso l’autorità competente è da rinvenirsi in quella presso la quale si sarebbe incardinato il procedimento di verifica di assoggettabilità in ragione della tipologia progettuale.
2° Caso: Progetto che rientra in una categoria d’opera per la quale è prevista una soglia per l'assoggettabilità a VIA e una soglia per la VIA, ma con differenti Autorità Competenti.
Nell’ipotesi in cui un progetto rientri in una categoria con soglie che individuino per la verifica di assoggettabilità e per la VIA Autorità Competenti diverse (ad esempio, verifica regionale e VIA statale), nulla esclude che il proponente possa effettuare la scelta, come e per le medesime motivazioni del caso esaminato ex ante, di sottoporre il progetto alla procedura di VIA.
Anche in questo caso l’autorità competente è da rinvenirsi in quella presso la quale si sarebbe incardinato il procedimento di verifica di assoggettabilità in ragione della tipologia progettuale.[/panel]