Norme armonizzate direttiva strumenti di misura / Settembre 2025
ID 24635 | 25.09.2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1939 della Commissione, del 24 settembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 per quanto riguarda le norme armonizzate per i contatori di calore redatte a sostegno della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 2025/1939 del 25.9.2025
Entrata in vigore: 25.09.2025
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
(1) Conformemente all’articolo 14 della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli strumenti di misura che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I e agli allegati specifici di tale direttiva per ciascuno strumento oggetto di tali norme o parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 8558 (3) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/32/UE per alcuni strumenti di misura («richiesta»).
(3) In base alla richiesta, il CEN ha redatto le seguenti norme armonizzate sui contatori di calore: EN 1434-1:2022 Contatori di calore - parte 1: Requisiti generali, EN 1434-2:2022 Contatori di calore - parte 2: Requisiti costruttivi, EN 1434-4:2022 Contatori di calore - parte 4: Prove per l’approvazione del modello, EN 1434-5:2022 Contatori di calore - parte 5: Prove per la verifica prima e EN 1434-6:2022 Contatori di calore - parte 6: Installazione, messa in servizio, controllo e manutenzione.
(4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 1434-1:2022, EN 1434-2:2022, EN 1434-4:2022, EN 1434-5:2022 e EN 1434-6:2022 siano conformi alla richiesta.
(5) Le norme armonizzate EN 1434-1:2022, EN 1434-2:2022, EN 1434-4:2022, EN 1434-5:2022 e EN 1434-6:2022 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/32/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 della Commissione (4)figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/32/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/32/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 1434-1:2022, EN 1434-2:2022, EN 1434-4:2022, EN 1434-5:2022 e EN 1434-6:2022 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(8) La conformità alle norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
Regolamento sanzioni violazioni degli obblighi di transizione digitaleÂ
ID 24610 | 18.09.2025 / In allegato
Regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di transizione digitale.
Provvedimento n. 190/2025 - Approvazione del Regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di transizione digitale di cui all’art. 18-bis del Codice dell’amministrazione digitale.
Art. 18-bis (Violazione degli obblighi di transizione digitale)
1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà .
2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.
4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge.[/panel]
Decreto Legislativo 14 giugno 2011 n. 104 Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.
(GU n.159 del 11.07.2011) _________
Aggiornamenti atto:
03/12/2015 Â Â DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2015, n. 190 (in G.U. 03/12/2015, n.282) - Consolidato 09.2025
Linee guida e modello relazioni resilienza dei soggetti critici
ID 24578 | 12.09.2025 / In allegato
Comunicazione della Commissione - Linee guida e modello per la presentazione delle relazioni elaborati dalla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’articolo 6, paragrafo 6, e dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici
GU C/2025/4990 del 12.9.2025
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La direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici («direttiva») mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno. La direttiva rafforza la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi e crea un quadro generale di resilienza dei soggetti critici rispetto a tutti i rischi (naturali e di origine umana, accidentali e intenzionali).
Per conseguire un livello elevato di resilienza, la direttiva impone agli Stati membri taluni obblighi. La Commissione è stata incaricata di elaborare raccomandazioni, linee guida non vincolanti e un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni al fine di sostenerli nell’adempimento di alcuni di tali obblighi. Nello specifico, la presente comunicazione dà attuazione all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva per quanto riguarda lo sviluppo di un modello per la comunicazione di determinate informazioni alla Commissione, all’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva per quanto riguarda l’elaborazione di raccomandazioni e linee guida volte ad aiutare gli Stati membri a individuare i soggetti critici e all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva per quanto riguarda l’adozione di linee guida volte ad agevolare l’applicazione dei criteri per determinare la rilevanza degli effetti negativi, tenendo conto delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.
Prima dell’adozione della presente comunicazione, conformemente alle disposizioni summenzionate, sono stati consultati gli Stati membri nel corso di un seminario tenutosi il 3 e il 4 ottobre 2024 e il gruppo per la resilienza dei soggetti critici il 12 febbraio 2025. Ulteriori consultazioni bilaterali dei delegati del gruppo per la resilienza dei soggetti critici si sono svolte per iscritto nel marzo 2025 e una versione aggiornata è stata condivisa con tale gruppo il 7 aprile 2025.
La presente comunicazione non è giuridicamente vincolante e non pregiudica l’interpretazione del diritto dell’UE da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Codice della Navigazione /Â Aereonautica - V. ENAC 2006
ID 24576 | 11.09.2025 / In allegato Versione ENAC
Nel 2005 è stata approvata la riforma del Codice della Navigazione, e più precisamente la modifica della sua parte aeronautica: un passo ormai non più rimandabile, se si pensa che il testo precedente risaliva al 1942 (Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327) ed era naturalmente inadeguato all’odierno scenario del trasporto aereo. La riforma, sancita dal Decreto Legislativo 96/2005, ha affrontato i nodi cruciali dell’aviazione civile italiana: le fonti normative, gli aeroporti e le gestioni aeroportuali, il regime amministrativo dei mezzi, le funzioni di polizia, i servizi aerei ed aeroportuali, le responsabilità dei soggetti operanti nel settore. Di conseguenza il nuovo Codice ha dato all’Enac la possibilità di assolvere più fluidamente i suoi compiti, nel pieno rispetto della normativa comunitaria e internazionale.
Tra le novità introdotte va segnalata innanzitutto l’individuazione di un’unica autorità di vigilanza, identificata espressamente nell’Enac, con la separazione fra le attività di regolazione, controllo e certificazione da un lato, e la fornitura di servizi di navigazione aerea, affidata ad Enav SpA, dall’altro.Viene poi introdotta una disciplina più esaustiva per quanto riguarda gli aeroporti e le concessioni di gestione totale (queste ultime non previste nell’impianto normativo del 1942). Il Codice ora prevede la definizione delle funzioni principali del gestore aeroportuale, che deve essere adeguatamente certificato dall’autorità unica; inoltre le funzioni di polizia e di vigilanza che il vecchio testo attribuiva al Direttore di aeroporto vengono ora assorbite direttamente dall’Enac.
Il nuovo Codice affronta la problematica dell’impatto ambientale, con particolare riguardo ai vincoli alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti e all’inquinamento acustico: questioni sempre più urgenti, considerando l’escalation del traffico aereo registrata negli ultimi decenni. Al fine di tutelare in maniera più efficace i diritti del passeggero, si obbligano inoltre i vettori a pubblicizzare adeguatamente gli accordi di natura commerciale stipulati fra più compagnie aeree (come ad esempio il code sharing) e ad adottare procedure trasparenti per le liste d’attesa.
Il nuovo testo di legge rinnova e semplifica radicalmente anche la disciplina amministrativa relativa agli aeromobili e ai titoli professionali aeronautici; da sottolineare infine la revisione generale della normativa in materia di servizi e di contrattualistica, con adeguamento ai dettati comunitari con speciale riguardo al contratto di trasporto aereo.
Nel 2006 è stata apportata una nuova modifica alla parte aeronautica del Codice della Navigazione con il Decreto Legislativo 151/2006. ... Segue allegato
ENAC
Vedi il testo consolidato Codice della Navigazione
L’obbligo di diagnosi energetica ai sensi dell’Art. 8 comma 1 e 3 del D.Lgs 102/2014 / ENEA Giugno 2025
ID 24557 | 09.09.2025 / In allegato
L’obbligo di diagnosi energetica ai sensi dell’Art. 8 comma 1 e 3 del D. Lgs. 102/2014: le risultanze dell’adempimento normativo alla scadenza del dicembre 2024.
Il rapporto presenta i risultati dell’obbligo di diagnosi per grandi imprese ed imprese energivore al dicembre 2024, ai sensi dell’Art. 8 del D. Lgs. 102/2014.
Sono riportate all’interno l’analisi e la suddivisione delle diagnosi pervenute ad ENEA tramite il Portale Audit102, i consumi per codice ATECO, per categoria di soggetto obbligato e per tipologia di impresa, l’analisi del potenziale di efficientamento riportato nelle diagnosi, sia in termini di interventi realizzati che di interventi programmati, un focus su tutti i siti dotati di ISO 50001.
Attenzione viene anche data ai redattori delle diagnosi, con un focus su EGE ed ESCO.
Concludono il rapporto le schede regionali, con tutti i dati esplosi regione per regione, e un focus sull’aggiornamento normativo nel corso del 2024, relativo alle diagnosi energetiche.
Autorizzazione di deroga per l’immatricolazione di veicoli in fine serie, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Regolamento UE 2018/858, per le categorie internazionali M, N ed O, aventi un’omologazione non più valida ai fini immatricolativi applicando il regolamento (UE) 2025/1122.
CP Sez. 5 n. 28613/2025 - Videosorveglianza nascosta sul posto di lavoro: ammessa in presenza di fondati sospetti di furto
ID 24436 | 17.08.2025 / In allegato
Cassazione Penale Sez. 5 del 05 Agosto 2025 n. 28613 - Furto continuato commesso dal dipendente: lecita l’installazione di telecamere nascoste se rivolte a controllare un lavoratore nei confronti del quale ci siano validi sospetti di comportamenti illeciti. __________
Cassazione Penale Sez. 5 del 05 Agosto 2025 n. 28613 Composta da Dott. CATENA Rossella - Presidente Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere Dott. OCCHIPINTI Andreina - Consigliere Dott. BELMONTE Maria Teresa - Relatore Dott. CAVALLONE Luciano - Consigliere __________
SENTENZA
Fatto
1. È impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, che, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero e della parte civile agli effetti civili, ha riformato l'assoluzione, per insussistenza del fatto, di A.A. per il delitto di furto continuato aggravato dalla destrezza, dalla relazione di prestazione d'opera e dall'aver cagionato un danno di rilevante gravità , e l'ha condannata alla pena di giustizia, oltre alla condanna generica al risarcimento del danno con liquidazione di una provvisionale di Euro 5.000 e alle pene accessorie.
2. Ricorre per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Roberto Tartaro, che svolge nove motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 576 e 593 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto ammissibile l'appello del Pubblico ministero, graficamente reiterativo dei motivi articolati dalla parte civile, censura ignorata dal la Corte di appello nel provvedimento impugnato.
2.2. Erronea applicazione degli artt. 191 e 189 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, contraddittoria e illogica quanto alla ritenuta utilizzabilità delle immagini captate tramite l'impianto di video-sorveglianza situato all'interno della farmacia. Si sostiene trattarsi di vere e proprie intercettazioni ambientali che avrebbero dovuto essere autorizzate dall'A.G. in quanto le riprese sono state effettuate all'interno della farmacia con installazione delle telecamere da parte del titolare, senza darne avviso ai dipendenti, e dopo avere concordato con i Carabinieri la procedura esecutiva. In particolare, le telecamere erano poste "nella parte posteriore del locale farmacia ove venivano ripresi i registratori di cassa ed il locale posteriore interno adibito a spogliatoio personale dei dipendenti". Trattasi, nell'ottica difensiva, di locali rientranti nella nozione di domicilio, nella declinazione proveniente dalla esegesi giurisprudenziale.
2.3. Violazione di legge e correlati vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61 n. 7 cod. pen., e dell'abuso di relazione di prestazione d'opera ex art. 61 n. 11 cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo, è dedotta la prescrizione del reato, considerato il tempus commissi delieti dell'unico episodio addebitabile alla ricorrente, risalente al marzo 2017, e la sospensione conseguente al rinvio disposto su istanza difensiva dal 22/12/2022 al 17/03/2023, pari a giorni 62 (dovendo escludersi a tali fini l'ulteriore rinvio d'Ufficio disposto alla udienza del 24/04/2020), con conseguente prescrizione maturata a novembre 2024, prima della pronuncia, in data 17/12/2024, della sentenza di appello.
2.5. Con il quinto e il sesto motivo sono denunciati vizi della motivazione sotto il profilo del travisamento dei fatti quanto alla ritenuta attendibilità dei testi ed all'interpretazione delle immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza.
2.7. L'ottavo motivo denuncia difetto di motivazione quanto all'esame delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito al monitoraggio esercitato quotidianamente dal titolare della farmacia attraverso i terminali presenti nei locali della farmacia, alla chiusura di cassa che veniva effettuata dal medesimo titolare, dichiarazioni peraltro riscontrate dalle altre dipendenti della farmacia, colleghe della ricorrente.
2.8. Il nono motivo censura la sentenza impugnata nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio. Ci si duole dell'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, stante l'incensuratezza dell'imputata e il corretto comportamento post factum, non essendo mai incorsa in ricadute delittuose.
3. Ha depositato memorie l'avvocato Leonardo Lanucara, nell'interesse della parte civile B.B., e ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna alla rifusione delle spese del giudizio, come da nota spese depositata.
4. Ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G. il difensore dell'imputata, che insiste nei motivi di ricorso, altresì, eccependo la inammissibilità dell'istanza di trattazione orale formulata dalla parte civile, nel giudizio di legittimità instaurato con ricorso dell'imputato.
Diritto
Il ricorso, nel complesso, è infondato; per molti aspetti, inammissibilmente declinato.
1. In premessa, va ricordato - a fronte della obiezione difensiva veicolata con la memoria integrativa - che, ai sensi dell'art. 611 co. 1 -bis del codice di rito, il procuratore generale e i difensori delle parti possono chiedere - con istanza irrevocabile - la discussione in pubblica udienza. La richiesta può, quindi, provenire da qualunque parte processuale, mentre il precedente giurisprudenziale indicato nella memoria difensiva (Sez. Un. n. 41461/2002), risulta del tutto inconferente con il tema dedotto
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, alla luce del radicato orientamento di questa Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, che considera ammissibile l'appello del Pubblico ministero che trascriva nel proprio atto d'appello, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta allo stesso presentata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., risultando così rispettato il requisito di specificità dei motivi (Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, Rv. 263016; Sez. 5, n. 41782 del 26/05/2016, Rv. 267864; Sez. 5, n. 38700 del 03/05/2019, n.m.; Sez. 4, n. 26886 del 20/02/2019, n.m.; Sez. 5, n. 25846 del 26/03/2019, n.m.; Sez. 5, n. 32650 dell'11/05/2018, n.m.).
4. Non hanno pregio le doglianze riferite allo scrutinio delle circostanze aggravanti contestate.
4.1. nell'imputazione elevata dall'Accusa, vi è espresso riferimento, nella descrizione del fatto, alla destrezza che ha connotato la condotta illecita, dal che è del tutto evidente che la indicazione, nella rubrica dell'imputazione, dell'art. 625 n. 2 costituisce un mero refuso, e che, proprio in ragione di tale evidenza, l'imputata si è potuta adeguatamente difendere dalla contestazione della 'destrezza'.
4.2. Del tutto generiche si presentano le censure afferenti alle altre aggravanti: quanto al danno patrimoniale, la Corte di appello ha posto in rilievo l'entità della sottrazione accertata nel solo breve periodo di monitoraggio registrato (Euro 850); d'altro canto, già il solo dato patrimoniale complessivo relativo alla sottrazione dei prodotti cosmetici e farmaceutici (pari a circa 7.000 euro), indiscusso, integra la contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. (Sez. 2 ri. 40314 del 03/05/2023, Rv. 285253)
4.3. La ricorrente era alle dipendenze della p.o., relazione che integra oggettivamente la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 11 cod. pen. che ricorre tutte le volte che l'agente abbia agito abusando di rapporti che implicano una prestazione di lavoro in un cui si instauri un rapporto fiduciario tra le parti, ed essendo esplicitato chiaramente, nell'imputazione, l'elemento qualificante dell'abuso (quale dipendente della farmacia (Omissis).
6.1. Viene, correttamente, evidenziato che la sistematica ripetizione giornaliera, negli anni, di episodi identici, rende comprensibilmente difficoltosa la focalizzazione di elementi distintivi, peraltro a significativa distanza di tempo.
6.3. Risulta, dunque, totalmente infondato l'assunto di una superficiale ponderazione delle dichiarazioni dei testi escussi, che, invece, sono state fatto oggetto di un attento, puntuale, argomentato scrutinio da parte della Corte di appello.
6.4. Quanto alle immagini dell'impianto di video-sorveglianza, inammissibile è il tentativo di confutare il contenuto dei files video attribuendo finanche connotazioni di falso a quanto affermato nella sentenza, che riporta in realtà quanto osservato dalla persona offesa dopo che, decisasi finalmente ad indagare sugli ammanchi rilevati, ha proceduto all'installazione delle telecamere e all'esame delle immagini registrate.
6.5. Ancora, riguardo alla assenza dal lavoro per malattia della A.A., si profila come del tutto irrilevante, ai fini del giudizio sulla sua responsabilità , il periodo di assenza, nel momento in cui la Corte di appello ha rimesso al giudice civile la determinazione del quantum del risarcimento, mentre è chiaro come ai fini della sussistenza del reato continuato, detta circostanza risulti priva di rilievo.
6.6. Con riguardo alla sentenza sul giudizio disciplinare, la Corte di appello ha posto in rilievo il dato della conferma della legittimità del licenziamento per giusta causa da parte del giudice civile, in tal modo, rendendo chiare le ragioni del dissenso rispetto agli argomenti posti a fondamento della decisione assolutoria da parte del giudice di primo grado, che ha, illogicamente, valorizzato dati ritenuti in appello inconferenti.
6.7. Infine, riguardo alle dichiarazioni dell'imputata, il motivo propone valutazioni inerenti esclusivamente al merito dell'interpretazione della fonte dichiarativa, peraltro, reiterando deduzioni già confutate dalla sentenza impugnata, nella parte in cui riporta le contrarie indicazioni che emergono dal dichiarato dei testi e della parte civile che sconfessano le asserite consegne "a mano" nei confronti della farmacia 'Cavallo'.
9. Anche il nono motivo è inammissibile. La motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche è corretta, congrua e logica. La Corte di appello ha evidenziato la gravità del fatto - commesso dall'imputata tradendo la fiducia risposta dal datore di lavoro nell'ambito di un rapporto di lavoro trentennale, cagionando un danno economico di oggettiva rilevanza; ha sottolineato le ragioni per cui la personalità dell'imputata risulti allarmante, per l'impudenza dimostrata, a dispetto di uno stato di incensuratezza evidentemente ritenuto recessivo, infine, dando atto dell'assenza di elementi positivamente apprezzabili.
10. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro cinquemila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 04 giugno 2025 Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2025
Legge 8 agosto 2025 n. 118 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.