Nota VVF prot. n. 18838 dell'11 Novembre 2025 / Quesito Macchine elettriche non collegate alla rete
ID 24918 | 14.11.2025 / In allegato
Nota VVF prot. n. 18838 dell'11 Novembre 2025 Quesito Assoggettabilità attività 48.1.B DPR 151/11 - Macchine elettriche non collegate alla rete.
Sono pervenute a questa Direzione Centrale richieste di chiarimento circa l’assoggettabilità alle procedure di cui al D.P.R. 151/2011 di macchine elettriche fisse non collegate alla rete.
Al riguardo, tenuto conto della specifica formulazione del punto 48 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, si ritiene che tutte le macchine elettriche fisse con presenza di quantitativi di liquidi combustibili superiore a 1 m3, anche non collegate alla rete, siano soggette alle ordinarie procedure di prevenzione incendi.
Resta inteso che, da un punto di vista tecnico, per la specifica casistica in argomento, dovranno essere rispettate le disposizioni contenute al Titolo IV del decreto del 15 luglio 2014 relativo Macchine elettriche non collegate alla rete.
Legge 22 ottobre 2025 n. 163 / Ratifica Protocollo di Göteborg
ID 24864 | 05.11.2025
Legge 22 ottobre 2025 n. 163 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonche' aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.
Rettifica della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
(GU L 2025/90864 del 3.11.2025)
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Pagina 8, punto 7) relativo all'articolo 8, paragrafo 2, parte introduttiva, della direttiva 2009/148/CE,
anziché:
«2. Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a:» ,
leggasi:
«2. A partire dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a:».
Lavori su impianti elettrici - Tavola di sintesi Figure PES - PAV / Rev. 0.0 Ottobre 2025
ID 24802 | 26.10.2025 / Documento completo allegato
Il Documento illustra le Figure del PES e PAV di cui alla norma CEI 11-27:2021. In particolare è presente una tabella che elenca le tipologie di lavori su impianti e le relative Figure preposte. Inoltre sono individuati i livelli di conoscenza di PES e PAV, di cui ai Livelli 1A/1B e 2A/2B. I riferimenti numerici riportati nel documento sono quelli della CEI 11-27:2021.
CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici
La CEI 11-27 si applica a tutti i lavori, compreso il lavoro sotto tensione su impianti a tensione fino a 1 000 V in c.a. e 1 500 V in c.c. ed esclusi i lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1 000 V in c.a e 1 500 V in c.c.. Questi ultimi sono regolamentati dal DM 4 febbraio 2011, dalla Norma CEI EN 50110-1 e dalla Norma CEI 11-15.
I lavori indicati comprendono tutti i lavori indipendentemente dalla loro natura (elettrici e non elettrici). I tipi di lavoro (per es. lavori in prossimità, lavori sotto tensione) sono considerati in relazione alle distanze da parti attive in tensione della Tabella A.1 dell’Allegato A della presente Norma.
La presente Norma deve comunque essere applicata in tutti i lavori in cui sia presente rischio elettrico, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso.
La presente Norma si applica, pertanto, anche ai lavori eseguiti a distanza minore di DA9 (vedi Tabella A.1, Allegato A) da parti attive in tensione non protette o non sufficientemente protette come previsto nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
[box-warning]La CEI 11-27:2021presenta una struttura identica alla NormaCEI EN 50110-1:2014 Esercizio degli impianti elettrici - Parte 1 Prescrizioni generali. La CEI EN 50110-1:2014 è stata sostituita dalla CEI EN 50110-1:2024 in applicazione dal 29.05.2026 (vedi)
Di conseguenza la CEI 11-27 sarà adeguata alla CEI EN 50110-1:2024, vedasi progetto in inchiesta pubblica:CEI 11-27 Ed. VI[/box-warning]
PES - Persona Esperta in ambito elettrico Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare
L’aggettivo “esperta” è limitata al campo di applicazione della presente Norma e della CEI EN 50110-1. Nella presente Norma, pur non esplicitandolo, l’attribuzione di PES non è afferente al solo personale operativo, ma anche al personale tecnico che viene coinvolto nel processo realizzativo di lavori elettrici.
PAV - Persona Avvertita in ambito elettrico Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare
L’aggettivo “avvertita” è limitata al campo di applicazione della presente Norma e della CEI EN 50110-1. Nella presente Norma, pur non esplicitandolo l’attribuzione di PAV non è afferente al solo personale operativo, ma anche al personale tecnico che viene coinvolto nel processo realizzativo di lavori elettrici.
PEC - Persona Comune Persona che non è esperta e non è avvertita
[box-info](!) Nota su definizione PEI
PEI - Persona idonea ai lavori sotto tensione Persona Esperta o Avvertita che ha le conoscenze teorico/pratiche richieste per i lavori sotto tensione in Bassa Tensione
La PEI non è definizione prevista dalla CEI 11-27:2021 e CEI EN 50110-1:2014, trattasi, in gergo, della Persona che è abilitata ad eseguire i lavori sotto tensione sugli impianti di Bassa Tensione di cui al p. 6.3.4.5, formazione Livello 1A e 1B + Livello 2A e 2B. _______
Tale figura è prevista nella CEI 11-15 Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata, così definita:
3.22 Persona idonea ai lavori sotto tensione
persona che ha seguito la specifica azione di formazione e addestramento all’esecuzione dei lavori sotto tensione presso un organismo di formazione sotto tensione, a seguito della quale ha superato il relativo esame.[/box-info]
In sintesi per i PES, PAV e Lavori sotto tensione, i requisiti formativi sono:
Schema 1 - Requisiti formativi PES, PAV e Lavori sotto tensione
Figura A.1 - Illustrazione delle distanze di lavoro e limitazioni con dispositivi isolanti
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Tabella 1 - Lavori e Figure preposte
Nei lavori fuori tensione e/o in prossimità, si possono utilizzare Persone Comuni (PEC) sotto la responsabilità, per quanto riguarda il controllo del rischio elettrico, di PES attraverso la supervisione o in casi particolari sotto la sorveglianza di PES o PAV; negli altri casi, i lavori devono essere eseguiti da PES o PAV: in particolare, tutti quelli sotto tensione per i quali è necessaria anche l’idoneità ad eseguirli. [...]
3.4.4 lavoro sotto tensione
tutti i lavori in cui un lavoratore deve entrare in contatto con le parti attive in tensione o deve raggiungere l’interno della zona di lavoro sotto tensione con parti del suo corpo o con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che da lui vengono maneggiati
In bassa tensione, il lavoro sotto tensione viene eseguito dal lavoratore quando entra in contatto con le parti attive. In media e alta tensione, il lavoro sotto tensione viene eseguito dal lavoratore quando entra nella zona di lavoro sotto tensione, sia senza contatto, sia a contatto con le parti attive.
3.4.5 lavoro in prossimità di parti attive
tutte le attività lavorative in cui un lavoratore entra nella zona prossima con parti del proprio corpo, con un attrezzo o con qualsiasi altro oggetto senza invadere la zona di lavoro sotto tensione [...]
3.4.2 lavoro elettrico
lavoro svolto a distanza minore o uguale a DV da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici o lavori fuori tensione sugli stessi [...]
6.4.4 Lavori in vicinanza (lavori non elettrici)
Si premette che i lavori che si svolgono a distanza d≥ DA9 da parti attive non protetteo non sufficientemente protette non sono oggetto della presente Norma perché non presentano rischi elettrici.
I lavori che si svolgono nello spazio compreso tra DV e DA9, devono essere oggetto di attenta valutazione da parte del Datore di Lavoro avvalendosi, eventualmente, di un esperto come specificato nel seguito del presente paragrafo. [...]
Requisiti formativi PES / PAV
4.15.5 Requisiti formativi minimi per PES e PAV
Per le persone che non hanno già i requisiti, la formazione minima ad una PES o PAV (come definite nella presente Norma), per l’esecuzione di lavori, seppure a diversi livelli di conoscenza, può essere sintetizzata strutturandola nei livelli di seguito illustrati.
L’azione formativa si sviluppa comprendendo:
- corsi frontali o a distanza per le parti teoriche; - addestramento operativo, simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo.
Tutte le attività formative svolte devono essere documentate e devono prevedere momenti di valutazione dei risultati raggiunti.
La durata e l’ampiezza dell’attività formativa dipendono da vari fattori, tra cui si evidenziano la preparazione scolastica, l’esperienza pregressa e la complessità dei lavori che dovranno essere svolti. In particolare, la complessità dovrà essere definita dal datore di lavoro e indicata al soggetto formatore per la preparazione dei contenuti e della durata dei corsi
Si raccomanda, comunque, una durata minima per la preparazione teorica (livello 1A) non inferiore alle 10 h.
La formazione, o parte di essa, può essere svolta sia all’interno sia al di fuori dell’azienda di appartenenza, purché il soggetto formatore sia in possesso delle necessarie conoscenze professionali.
La formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro, trattando argomenti relativi l’ambito specifico del lavoro elettrico dei discenti (1)
Per l’esecuzione di lavori sotto tensione in BT è richiesta una formazione specifica trattata nella parte dedicata a tali lavori
Lavori sotto tensione sugli impianti di Bassa Tensione (Categoria 0 e I) _____
6.3.2.3 Conoscenze per eseguire i lavori sotto tensione sugli impianti di Bassa Tensione (Categoria 0 e I)(Tensione ≤ 1 000 volt in c.a e 1 500 volt in c.c.)
I livelli qui descritti sono ulteriori rispetto a quelli di livello 1A descritti in 4.15.5.
Si raccomanda che la formazione teorica relativa al livello 2A abbia una durata minima di 4 h.
ID 24826 | 29.10.2025 / Testo approvato Senato allegato
In data 29 Ottobre 2025 il Senato ha approvato con voto di fiducia il disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2025.
Il provvedimento passa ora all'esame della Camera. _______
“L’approvazione in prima lettura al Senato del ddl concorrenza segna un ulteriore passo avanti verso un sistema più competitivo e trasparente, a sostegno delle imprese italiane e della crescita del Paese”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, commentando il via libera al provvedimento, la cui approvazione annuale rappresenta una delle milestone del PNRR sulle riforme per la competitività.
“Dopo anni di inerzia, il nostro Governo è il primo ad aver ripristinato la cadenza annuale della legge sulla concorrenza: tre provvedimenti in tre anni, un risultato che parla da sé e conferma la volontà di rimettere la competitività al centro dell’agenda politica nazionale”, ha aggiunto Urso. “Dal 2009 al 2023 misure analoghe erano state approvate solo due volte. Dopo anni di immobilismo, riportiamo al centro le imprese e la crescita del Paese”.
Il disegno di legge contiene interventi finalizzati alla rimozione degli ostacoli alla concorrenza che tengono conto non soltanto delle richieste della Commissione UE, ma anche della segnalazione dell’AGCM, soprattutto con specifico riguardo ad alcuni settori ritenuti prioritari per la crescita economica del Paese quali i servizi pubblici locali, il trasporto regionale, il sistema di accreditamento sanitario e il trasferimento tecnologico alle imprese.
In particolare:
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Il ddl concorrenza impone obblighi più stringenti in capo agli enti locali in relazione alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, incluse le gestioni “in house” (cioè affidate direttamente all’ente o a società controllate) nei Comuni con oltre 5.000 abitanti. In particolare: in caso di gestioni considerate inefficienti, l’ente locale deve adottare un atto di indirizzo nei confronti del gestore del servizio, prescrivendo misure correttive per migliorare qualità, efficienza, costi e risanamento delle eventuali perdite. In caso di inadempimento di tali obblighi, le violazioni possono arrivare sino alla risoluzione del contratto.
TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE
Il provvedimento introduce per il settore del trasporto pubblico regionale (in primis servizi ferroviari regionali) specifici obblighi di trasparenza in merito agli affidamenti e alle attività di gestione. Nello specifico, per favorire la più ampia partecipazione alle procedure di gare degli operatori interessati, le Regioni dovranno comunicare all’Osservatorio Nazionale sul Trasporto Pubblico Locale il calendario delle gare o delle procedure di affidamento relative ai servizi regionali
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Novità anche in materia di trasferimento tecnologico che ha come obiettivo quello di supportare le attività destinate al trasferimento delle conoscenze ai settori produttivi e industriali, in modo da colmare il gap di investimento che vedono ancora il nostro Paese al di sotto degli standard europei. In particolare, è previsto che il MIMIT e il MUR adottino, su base triennale, una specifica Strategia con l’obiettivo di valorizzare le conoscenze e contribuire alla trasformazione tecnologica delle filiere produttive. In proposito Il ddl prevede la trasformazione della Fondazione ENEA Tech & Biomedical in una nuova entità (la “Fondazione Tech e Biomedical”), cui è affidato il compito di gestire un fondo di circa 250 milioni di euro, già assegnati e finora non utilizzati, per finanziare progetti presentati dalla rete di fondazioni e centri di competenza (“competence center”) operanti nel campo del trasferimento tecnologico e valutati idonei, nel rispetto di nuovi criteri di managerialità e premialità.
ACCREDITAMENTO SANITARIO
Il provvedimento interviene, inoltre, in materia di accordi conseguenti all’accreditamento sanitario ai fini dell’attribuzione del budget, con la previsione di specifici criteri (quali, ad esempio, la continuità assistenziale) volti a favorire la concorrenza. L’obiettivo è principalmente quello di agevolare l’attività del tavolo interistituzionale con le Regioni che ha il compito di definire i requisiti per lo svolgimento delle gare in vista della scadenza della proroga precedentemente fissata per dicembre 2026.
PRODOTTI COSMETICI
In materia di prodotti cosmetici, il provvedimento introduce novità significative in tema di responsabilità, sanzioni e sicurezza per la salute. Viene esteso il raggio d’azione delle sanzioni per chi produce, vende o immette sul mercato prodotti cosmetici che, “nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana”. Il testo prevede che coloro che a uso professionale impieghino cosmetici in modo difforme rispetto all’etichettatura (o alle indicazioni d’uso) e ciò comporti un pericolo per la salute, potrà essere punito con reclusione da 1 a 5 anni e con multa non inferiore a 1.000 euro.
VEICOLI ELETTRICI
Il DDL Concorrenza 2025 introduce, inoltre, disposizioni specifiche per le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (colonnine) e le relative concessioni/gestioni, con lo scopo di promuovere maggiore concorrenza e pluralità di operatori con l’obiettivo di evitare situazioni distorsive di monopolio.
AEROPORTI
Il provvedimento introduce specifiche misure di semplificazione in materia di diritti aeroportuali con riferimento agli aeroporti di piccole dimensioni. Viene stabilito che per gli aeroporti aventi una soglia di traffico inferiore a 5 milioni di passeggeri annui si possano applicare i modelli semplificati di aggiornamento dei diritti aeroportuali previsti dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART). La soglia precedentemente stabilita per poter accedere a questi modelli semplificati era “pari o inferiore a 1 milione di passeggeri annui”. Il ddl innalza dunque la soglia a 5 milioni di passeggeri permettendo, così, ad un numero maggiore di scali di poter accedere a tali procedure più snelle, con l’obiettivo di favorire la competitività degli aeroporti minori/medi.
Decreto 10 ottobre 2025 / Regola tecnica rete di condutture trasporto di CO2 al sito di stoccaggio
ID 24819 | 28.10.2025
Decreto 10 ottobre 2025 Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio.
(GU n.251 del 28.10.2025)
Entrata in vigore: 29.10.2025
___________
Art. 1. Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione della regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 in fase gassosa al sito di stoccaggio, al fine di garantire la sicurezza e la possibilità di interconnessione e interoperabilità dei sistemi stessi, di cui all’allegato A, recante «Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei limiti definiti in allegato A, agli impianti o sistemi di trasporto di nuova realizzazione e alle loro eventuali modifiche, nonché alle riconversioni di condotte esistenti al trasporto di CO2, come definite in allegato A.
3. Nel caso di modifiche sostanziali, come definite in allegato A, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo alle parti oggetto di modifica, fermo restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per le parti non oggetto di modifica.
Art. 2. Clausola di reciproco riconoscimento
1. Le attrezzature a pressione standard quali ad esempio le valvole, i regolatori di pressione, le valvole di sicurezza, i filtri, i recipienti a pressione, gli scambiatori di calore, devono essere conformi al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.
2. Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere conformi, quando applicabili, anche regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le norme, di cui al presente decreto, suoi allegati, e qualsiasi futura modifica, non producono l’effetto di creare specificazioni di prodotto obbligatorie applicabili a prodotti che ricadono al di fuori del campo di applicazione delle suddette direttive e che sono legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea, in Turchia o in uno stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo SEE.
4. Se le autorità competenti possono provare che un prodotto specifico legalmente fabbricato e/o commercializzato in uno Stato membro dell’Unione europea, in Turchia, o in uno Stato dell’EFTA, parte contraente l’accordo SEE, non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa, possono rifiutare l’immissione in commercio o farlo ritirare dal mercato dopo aver indicato per iscritto al fabbricante o al distributore (colui che commercializza il prodotto) quali elementi delle loro regole tecniche nazionali impediscono la commercializzazione del prodotto in questione, e dimostrato, in base a tutti gli elementi scientifici pertinenti a disposizione delle autorità competenti, per quali motivi vincolanti di interesse generale dette regole tecniche devono essere imposte al prodotto interessato e che non sono accettabili regole meno restrittive, e invitato l’operatore economico a formulare le proprie eventuali osservazioni, entro il termine di almeno quattro settimane o venti giorni lavorativi, prima che venga adottato nei suoi confronti un provvedimento individuale di divieto di commercializzare il prodotto in questione e tenuto debitamente conto di tali osservazioni nella motivazione della decisione definitiva. L’autorità competente notifica il provvedimento individuale di divieto, indicando i mezzi di ricorso a disposizione dell’operatore economico interessato.
5. Le prescrizioni delle norme indicate nell’allegato A non si applicano alla progettazione, alla costruzione ed al collaudo delle attrezzature a pressione standard ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 sopra richiamato.
Art. 3. Procedure
1. Per le opere e gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto, qualora per particolari esigenze di carattere tecnico e/o di esercizio, non fosse possibile il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente decreto, il soggetto interessato può presentare domanda motivata di deroga al Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all’art. 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito, anche «Comitato»). Per l’esame delle deroghe, il Comitato è integrato da un rappresentante del Ministero della salute e del Comitato italiano gas. 2. Agli impianti ed alle opere di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto soggette al rilascio del parere del Ministero delle imprese e del made in Italy si applicano le procedure tecnico amministrative di cui all’art. 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Agli impianti ed alle opere di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto soggette al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile 23 febbraio 1971, n. 2445 e successive modificazioni si applicano le «Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto» di cui al decreto 4 aprile 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 22 settembre 2022, n. 292.
1. Ai fini del presente decreto si intende per: ... aa) rete di trasporto: la rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio.[/box-info]
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2091 della Commissione, del 17 ottobre 2025, che stabilisce la buona pratica di fabbricazione per i medicinali veterinari conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio
UNI/PdR 181:2025 | Produzione e utilizzo agronomico fanghi di depurazione
ID 24798 | 24.10.2025
UNI/PdR 181:2025 Produzione e utilizzo agronomico delle matrici organiche ottenute da fanghi di depurazione
Data entrata in vigore: 24 ottobre 2025
La prassi di riferimento definisce requisiti, ulteriori e/o integrativi rispetto a quelli già previsti dalle norme applicabili, per la filiera di produzione e utilizzo delle matrici organiche, derivanti da fanghi di depurazione, utilizzabili in agricoltura per la riduzione delle sostanze chimiche impiegate e/o il miglioramento del suolo, al fine di incrementare complessivamente la sostenibilità della gestione dei fanghi di depurazione, nonché promuovere il recupero dei nutrienti per dare ulteriore slancio allo sviluppo dell’economia circolare. La prassi definisce, inoltre, le matrici organiche destinate ad utilizzazione agronomica. Non rientrano nel campo di applicazione della prassi le attività che generano i fanghi da recuperarsi.
Nota procedurale: La prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo UNI/PdR “Matrici fertilizzanti da fanghi di depurazione”, condotto da UNI, e costituito dai seguenti esperti: Giovanni Esposito – Project Leader (Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale), Giovanni Maria Baiano (UNI/CT 004 Ambiente), Federica Barone (Acqua & Sole srl), Silvio Matassa (Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale), Stefano Papirio (Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale). Si ricorda che la prassi di riferimento è un documento di natura sperimentale e potrebbe essere oggetto di revisione qualora ci fossero aggiornamenti di carattere legislativo o tecnico inerenti alle tematiche trattate nel documento.
SME GUIDE on the new Construction Products Regulation SBS - EBC / July 2025
ID 24791 | 23.10.2025 / In allegato
This guide is designed to help micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) along the value chain understand the requirements of the new Construction Products Regulation approved in 2024 (referred to from now on as CPR-2024 -Regulation (EU) 2024/3110) and how to ensure compliance.
It is developed by the SME organisations Small Business Standards (SBS) and the European Builders Confederation (EBC).
It provides simple explanations of key provisions, simplified procedures, and practical tools to help SMEs navigate the regulation. The primary aim of the guide is to provide clear, concise, and practical information tailored to the needs of SMEs, both manufacturers and users, who may have limited resources to interpret and implement complex regulatory frameworks.
If you are a small construction company in the construction sector looking to understand how the new regulation affects your business, this guide will guide you through the key steps needed for compliance. The content of the guide is based on the text of the CPR-2024 as published in the Official Journal of the European Union. It reflects the provisions and interpretations of CPR-2024 as adopted at the time of writing. Delegated acts and other supplementary legal instruments that may further clarify or amend the CPR are not included.
The guide will be updated to reflect these changes as they are adopted and published. ... add
Relazione annuale qualità dei combustibili per autotrazione 2024
ID 24768 | 21.10.2025 / In allegato
Relazione annuale sulla qualità dei combustibili per autotrazione prodotti, importati e commercializzati nell'anno 2024
La qualità dei combustibili per autotrazione è regolamentata da norme tecniche che ne definiscono le caratteristiche minime necessarie per il corretto funzionamento dei motori a combustione interna, per il contenimento delle emissioni inquinanti e per la sicurezza nella distribuzione.
Tali caratteristiche chimico fisiche influenzano le emissioni inquinanti degli autoveicoli seppur in modo meno incisivo rispetto all’applicazione di tecnologie motoristiche avanzate e di dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico, pertanto gli standard di qualità dei carburanti oggi in commercio sono il risultato congiunto di un lungo processo di sviluppo tecnologico e di una serie di interventi normativi che si sono susseguiti negli anni al fine di garantire la tutela della salute e dell’ambiente.
L’ISPRA secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n.66/2005 pubblica annualmente sul proprio sito i dati relativi alla qualità di benzina e combustibile diesel commercializzati nell'anno precedente.
Questo documento presenta i risultati delle attività svolte dall’ISPRA nell’ambito del monitoraggio nazionale sulla qualità dei combustibili e riporta i dati relativi alle caratteristiche dei combustibili per autotrazione prodotti, importati e commercializzati nell’anno 2024.