UNI 11997:2025 Sabbia di vetro - Metodo per la determinazione del contenuto di materiale inorganico estraneo al vetro
La norma definisce un metodo di analisi per la determinazione del contenuto di materiali ceramici ed inerti, ovvero non organici, non metallici e non vetrosi, nella sabbia di vetro. Il metodo si applica alle sabbie di vetro, ovvero a granella di vetro di dimensioni minori di 1 mm.
Il metodo di analisi può essere applicato a granella di vetro di dimensioni comprese tra 1 mm e 5 mm. L'argomento oggetto della presente norma nasce dall'esperienza maturata con l'applicazione da parte del mercato della UNI/PdR 31:2017 "Sabbia di vetro - Metodo per la determinazione del contenuto di materiale inorganico estraneo al vetro".
La sabbia di vetro è utilizzata nella produzione di contenitori in vetro come materia prima sostitutiva del rottame di vetro. Essa è ottenuta tramite macinazione della frazione fine del rottame di vetro assieme alla frazione di scarto delle macchine selezionatrici della ceramica installate presso gli impianti di trattamento del rottame. La macinazione può avvenire a secco o a umido.
Il Regolamento (UE) N. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento End of Waste), prevede che possano essere riutilizzati nella produzione di vetro solamente materiali provenienti dalla raccolta di contenitori in vetro, vetro piano e casalingo senza piombo (è accettata la possibilità che il rottame grezzo contenga quantità minori di altri vetri).
La sabbia di vetro rientra tra questi materiali.
Il Regolamento End of Waste prevede inoltre dei limiti di accettabilità per i materiali estranei (ceramica, ferro, ecc.) che devono essere rispettati e certificati dal produttore per ogni lotto di materiale prodotto (rottame di vetro o sabbia di vetro).
I criteri di accettabilità previsti da tale Regolamento sono i seguenti:
a) Metalli ferrosi: 50 ppm b) Metalli non ferrosi: 60 ppm c) Materiali inorganici non metallici: 100 ppm per rottame di pezzatura maggiore di 1 mm 1500 ppm per rottame di pezzatura minore di 1 mm d) Materiali organici 2000 ppm
Per la sabbia di vetro il limite da rispettare per i “materiali inorganici non metallici” è di 1500 ppm essendo questa caratterizzata da una granulometria sempre minore di 1 mm.
Il Regolamento End of Waste definisce anche le modalità di analisi che devono essere adottate presso l’impianto: “ad intervalli adeguati devono essere analizzati gravimetricamente dei campioni rappresentativi di rottami di vetro per misurarne le componenti totali non vetrose. Le componenti non vetrose devono essere analizzate mediante pesatura, dopo separazione meccanica o manuale (come meglio opportuno) dei materiali sotto un attento controllo visivo”.
Tale metodologia bene si adatta all’analisi di rottame di dimensioni superiori al millimetro, dove il materiale può essere discriminato semplicemente tramite cernita manuale; per materiali di dimensioni inferiori non è direttamente applicabile.
Direttiva delegata (UE) 2025/1802 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione
GU L 2025/1802 del 21.11.2025
Entrata in vigore: 11.12.2025
[box-warning]Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2026.[/box-warning]
_____________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose di cui all’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell’allegato III della direttiva.
(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.
(3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il valore massimo di concentrazione tollerata è dello 0,1 % in peso di piombo nei materiali omogenei.
(4) La direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione ha concesso un’esenzione per l’uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione, come stabilito nell’allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE. L’ambito di applicazione dell’esenzione non è mai stato modificato dalla sua introduzione. Per la maggior parte delle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche l’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2021.
(5) Nel gennaio e nell’ottobre 2020 sono pervenute tre domande di rinnovo dell’esenzione di cui al considerando 4 entro il termine per il rinnovo fissato all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. A norma del secondo comma di detto paragrafo, l’esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo. Per valutare le domande è stato realizzato uno studio di valutazione tecnica e scientifica, ultimato nel 2022. La valutazione ha comportato consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
(6) L’esenzione relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 8 (limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) di cui all’allegato I della direttiva 2011/65/UE doveva scadere il 21 luglio 2023 e le esenzioni relative alla categoria 9 (limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e alla categoria 11, ossia altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non comprese in nessuna delle categorie, di cui al medesimo allegato, dovevano scadere il 1° luglio 2024. Il 20 gennaio 2023 sono state presentate due domande di rinnovo per le categorie 9 e 11 entro il termine per il rinnovo fissato all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. A norma del secondo comma di detto paragrafo, l’esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo. Per valutare le domande è stato realizzato uno studio di valutazione tecnica e scientifica, ultimato nel 2024. La valutazione ha comportato consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
(7) La valutazione del rinnovo dell’esenzione richiesto ha concluso che le saldature ad alta temperatura di fusione contenenti piombo sono utilizzate in varie applicazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo tipo di saldature contiene più dell’85 % di piombo in peso e ha proprietà fondamentali quali l’alto punto di fusione, la conduttività elettrica, la conduttività termica, la duttilità, la resistenza alla corrosione, un tipo di ossidazione adeguato e la bagnabilità.
(8) Sebbene siano parzialmente disponibili singoli sostituti e alternative, entro i prossimi tre anni non saranno disponibili soluzioni senza piombo, o saranno disponibili solo con un’affidabilità insufficiente per tutte le applicazioni pertinenti.
(9) L’esenzione di cui all’allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE è ampiamente utilizzata, a volte senza alcuna necessità tecnica. Per ridurre al minimo l’uso improprio di tale esenzione e consentire una valutazione mirata delle applicazioni, è opportuno suddividere l’esenzione in sottovoci. È stata effettuata una valutazione tecnica e scientifica con diversi cicli di consultazioni dei portatori di interessi, incentrata sullo sviluppo di sottovoci adeguate.
(10) La valutazione tecnica e scientifica di cui al considerando 9 ha individuato sette settori di applicazione che rientrano nell’attuale esenzione di cui all’allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE, vale a dire le interconnessioni interne nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche («AEE»), le connessioni integrali del fissaggio della matrice nei componenti delle AEE, le connessioni integrali per componenti diversi dalla matrice da montare su sottounità (giunti di saldatura di primo livello), i giunti di saldatura di secondo livello per il fissaggio di componenti alle schede a circuito stampato o ai lead frame, i materiali per sigillatura ermetica, le saldature ad alta temperatura di fusione in determinate lampade e i trasduttori audio. Tali settori di applicazione sono ulteriormente specificati da condizioni tecniche.
(11) Poiché è stato concesso tempo sufficiente per contribuire e adattarsi allo sviluppo delle sottovoci e poiché tutti i settori di applicazione pertinenti coperti dall’esenzione attualmente applicabile di cui all’allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE dovrebbero continuare a rientrare nell’esenzione rinnovata, la segmentazione in sottovoci non è considerata un onere amministrativo sproporzionato per il settore. Per evitare distorsioni significative del mercato nel settore pertinente, è opportuno prevedere un periodo in cui individuare eventuali settori di applicazione mancanti. È pertanto opportuno concedere un periodo di validità di breve durata per consentire l’eliminazione graduale dell’esenzione di cui all’allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.
(12) Per quanto riguarda le sottovoci dovrebbe essere concesso un periodo di validità sufficiente, tenuto conto delle conclusioni della valutazione tecnica di cui al considerando 9, al fine di consentire ai portatori di interessi di integrare le informazioni sui settori di applicazione. Le date di scadenza dovrebbero tenere conto dell’obbligo di presentare le domande di rinnovo al più tardi 18 mesi prima della data di scadenza a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.
(13) Alla luce del rinnovo a breve termine dell’esenzione di cui all’allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE, è opportuno fissare un’unica data di scadenza per tutte le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’allegato I della direttiva 2011/65/UE.
(14) Il rinnovo dell’esenzione di cui all’allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE e l’introduzione delle relative sottovoci non indeboliscono la protezione dell’ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 luglio 2026.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
ALLEGATO
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 7 a) è sostituita dalla seguente:
«7 a)
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 30 giugno 2027.
7 a)-I
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)
per le interconnessioni interne per il fissaggio della matrice, o per altri componenti con la matrice nell’assemblaggio dei semiconduttori con correnti stazionarie, transitorie o impulsive pari o superiori a 0,1 A, o con tensione di blocco superiore a 10 V, o dimensioni del bordo della matrice superiori a 0,3 mm × 0,3 mm
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-II
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)
per le connessioni integrali (vale a dire interne ed esterne) del fissaggio della matrice nei componenti elettrici ed elettronici, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- la conduttività termica del materiale di fissaggio della matrice sottoposto a curing/sinterizzazione è > 35 W/(m × K),
- la conduttività elettrica del materiale di fissaggio della matrice sottoposto a curing/sinterizzazione è > 4,7 MS/m,
- la temperatura di solidus è superiore a 260°C
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-III
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)
nei giunti di saldatura di primo livello (connessioni interne o integrali, vale a dire interne ed esterne) per la fabbricazione di componenti, in modo che il successivo montaggio di componenti elettronici su sottounità (ossia moduli, pannelli di sottocircuiti, substrati o saldature punto a punto) con una saldatura di secondo livello non causi la rifusione della saldatura di primo livello. Questa sottovoce esclude le applicazioni di fissaggio della matrice e le sigillature ermetiche
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-IV
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)
nei giunti di saldatura di secondo livello per il fissaggio di componenti alle schede a circuito stampato o ai lead frame:
1) in sfere per saldature per il fissaggio di ball-grid-array (BGA) in ceramica,
2) in sovrastampaggi di plastica ad alta temperatura (> 220°C)
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-V
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)
come materiale per la sigillatura ermetica tra:
1)
un package o una spina di ceramica e un contenitore metallico,
2)
le terminazioni dei componenti e una sottoparte interna
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-VI
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)
per stabilire connessioni elettriche tra i componenti delle lampade con riflettore a incandescenza per il riscaldamento a infrarossi, le lampade a scarica ad alta intensità o le lampade da forno
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-VII
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)
per i trasduttori audio con temperatura massima di funzionamento superiore a 200°C
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 2
EN ISO 7730:2025 Ergonomia dell'ambiente termico. Determinazione analitica e interpretazione del comfort termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di comfort termico locale (ISO 7730:2025)
Questo documento specifica un metodo per valutare il comfort termico generale delle persone in uno spazio e il grado di disagio (insoddisfazione termica) delle persone esposte ad ambienti termici moderati. Definisce la determinazione analitica e l'interpretazione del comfort termico utilizzando il calcolo del voto medio previsto (PMV) e della percentuale prevista di insoddisfatti (PPD) e i criteri di comfort termico locale, indicando le condizioni ambientali considerate accettabili per il comfort termico generale e quelle che rappresentano un disagio locale.
È applicabile a uomini e donne sani esposti ad ambienti interni in cui il comfort termico è auspicabile, ma in cui si verificano deviazioni moderate dal comfort termico, nella progettazione di nuovi ambienti o nella valutazione di quelli esistenti.
Sebbene sviluppato specificamente per l'ambiente di lavoro, questo documento è applicabile anche ad altri tipi di ambienti.
Report Mapping of Marine Protected Areas and their associated fishing activities (MAPAFISH) in the Atlantic, Baltic, North Sea and Outermost Regions - EC 2025
ID 24920 | 14.11.2025 / Attached
Report Mapping of Marine Protected Areas and their associated fishing activities (MAPAFISH) in the Atlantic, Baltic, North Sea and Outermost Regions - EC 2025
The final report presents an in-depth understanding of the distribution, spatial extent, structure and function of the marine protected areas, and fishing activities undertaken within and surrounding them in the North Sea, Baltic Sea, and Western Waters of the Atlantic including Macaronesia. The study is funded under the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF).
The European Union (EU) Biodiversity Strategy for 2030 sets the target for protected areas in the EU at 30% of its sea area, one third of which needs to be strictly protected. While there is growing interest in studying the progress of ocean protection, there is a need for an overview of the status of marine protected areas (MPAs) and associated fishing activities in EU waters.
This study identifies and characterises fishing activities within and surrounding more than 800 marine protected areas, and quantitatively assesses them to determine which fishing activities are compatible with conservation objectives in the marine protected areas.
Findings reveal that most marine protected areas allow some level of commercial or recreational exploitation of fisheries, which can include a range of fishing activities. Fishing activities are not necessarily incompatible with conservation objectives, but this depends on the objectives and the type of fishing activity within marine protected areas.
Using a case study approach, this study examines in more detail the spatial reallocation of fishing activities in response to marine protected areas implementation in eight Member States: the Netherlands, Belgium, Latvia, Denmark, Sweden, Ireland, Portugal (including Madeira Archipelago), Spain (Canary Islands). It also gathered and described the perception of relevant stakeholders.
The case studies demonstrate that the designation and implementation of marine protected areas did not bring about any change in fishing behaviour. Changes in fisher behaviour, including fishing effort and landings, were evident only after specific fisheries regulations were put in place.
Overall, this information brought together within a single database helps to improve the understanding of fishing activities in EU marine protected areas, while also providing the basis to inform future policy discussions.
This work concludes that marine protected areas in the EU have not been established for fisheries management, but predominantly as a biodiversity conservation tool. The development of marine protected areas as a fisheries management tool will need to further consider and understand the broader impacts of no-take marine protected areas and fishing activities on marine ecosystems and include stakeholder involvement at all stages of the planning, designation, and implementation of the marine protected areas.
Overcoming the limitations of existing marine protected areas to address fisheries challenges must entail the designation of marine protected areas with management plans that are categorically built around conservation objectives that lead to fisheries sustainability. ... attached
Materiale informativo relativo al FIR digitale, che illustra in modo dettagliato gli aspetti fondamentali della modalità digitale, in vista del 13 febbraio 2026.
Il materiale fornisce indicazioni su:
- soggetti tenuti all’utilizzo del FIR digitale; - caratteristiche del file xFIR e sua funzione nel processo di tracciabilità; - obblighi e operatività di produttori, trasportatori e destinatari nelle diverse fasi del trasporto; - servizi messi a disposizione dal RENTRI per la gestione e la firma del FIR digitale.
Multilateral Agreement M368 (prosegue da M329) / Sottoscritto dall'Italia il 24.10.2025
ID 24644 | Update 05.11.2025 / Attached
Multilateral Agreement M368 under 1.5.1 ADR on the carriage of certain wastes containing dangerous goods
M368 - Carriage of certain wastes containing dangerous goods (Initiated by Austria on 10 September 2025)
COUNTRY
SIGNED
REVOKED
Austria
10/09/2025
Hungary
25/09/2025
Slovakia
22/10/2025
Italy
24/10/2025
Valid until 20 September 2030
[box-info]Attenzione:
L'Accordo Multilaterale M368 prosegue l'Accordo Multilaterale M329 che è stato revocato il 21 Settembre 2025 (cinque anni dalla firma del paese promotore - Austria),
La procedura M368 è stata avviata dalla stessa Austria il 10 Settembre 2025
Il 25 Settembre 2025 l'accordo è stato sottoscritto dall'Ungheria
Il 22 Ottobre 2025 l'accordo è stato sottoscritto dalla Slovacchia
Il 24 Ottobre 2025 l'accordo è stato sottoscritto dall'Italia.[/box-info]
1. lntroduction
1.1 This Agreement shall apply only in connection with the collection and carriage of wastes in accordance with the applicable waste legislation framework.
1.2 By derogation from the provisions of ADR, the carriage of wastes which are dangerous goods or which contain dangerous goods is allowed under the conditions of sections 2 to 7 below.
1.3 This Agreement shall not apply to the carriage of wastes of
a) Class 1,
b) Class 7,
c) Classes 4.1 and 5.2, if requiring temperature contrai (classification code SR2, PM2 or P2), and
d) Genetically modified microorganisms and organisms of UN No. 3245
e) Damaged or defective lithium or sodium cells or batteries (UN Nos. 3090, 3091, 3480, 3481, 3551, 3552) according to special provision 376 ADR.
1.4 a) For the carriage of wastes of Class 2 that have to be marked as toxic with label 2.3 or 6.1, only 2.1.2 of this Agreement shall apply.
b) For the carriage of wastes of Class 6.2, only 4.4 and 6.6 of this Agreement shall apply.
2. Classification
2.1 Simplified Assignment
2.1.1 The assignment according to 2.1.3.5.5 ADR may also be applied to
a) UN 1950 waste aerosols and
b) the classification as a liquid substance, if the development of a liquid phase cannot be excluded.
2.1.2 Compressed gases that cannot be clearly classified may be assigned to UN 1953 Compressed gas, toxic, flammable, n.o.s. for carriage to the location of their determinability, when they are contained in pressure receptacles, which are intended for disposal or recycling but do not show any obvious defects or damage.
2.2 Admixture of other materiai by mistake Where, according to ADR, wastes are assigned to a UN number or are not subject to the provisions of ADR, an admixture by mistake of items of waste with a different classification need not be taken into account if no dangerous reaction and no essential impact on the degree of danger of the total load is to be expected from the admixtured materiai.
This does not apply for wastes and admixtures that are assigned to packing group I.
3. Packaging
Packagings may be used with the following derogation from the provisions of ADR, as long as their condition and content, as well as the manner of carriage, do not jeopardize the compliance with the protection provisions for packagings of section 4.1.1 ADR
3.1 The packagings may have buckles, dents and contaminations. [...]
Legge 5 maggio 1976 n. 248 Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
(GU n.129 del 17.05.1976) _________
Aggiornamenti all'atto
15/05/1982
LEGGE 10 maggio 1982, n. 251 (in G.U. 15/05/1982, n.132)
04/08/2010
La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2010, n. 284 (in G.U. 04/08/2010 n. 31) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1.
Regolamento delegato (UE) 2025/1482 / Modifica Allegato I Regolamento POPs
ID 24813 | 28.10.2025
Regolamento delegato (UE) 2025/1482 della Commissione, del 24 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli inquinanti organici persistenti tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere
GU L 2025/1482 del 28.10.2025
Entrata in vigore: 17.11.2025
___________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione») e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.
(2) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I del regolamento, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4 del medesimo regolamento.
(3) Il tetrabromodifeniletere (tetraBDE), il pentabromodifeniletere (pentaBDE), l'esabromodifeniletere (esaBDE), l'eptabromodifeniletere (eptaBDE) e il decabromodifeniletere (decaBDE) (collettivamente «eteri di difenile polibromurato», «PBDE elencati») figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 con un valore limite di 500 mg/kg per la somma delle loro concentrazioni se presenti come contaminanti non intenzionali in tracce in miscele o articoli. La Commissione riesamina questo valore limite.
(4) A norma del regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio il limite di concentrazione nei rifiuti per la somma di tetraBDE, pentaBDE, esaBDE, eptaBDE e decaBDE scende a 500 mg/kg a decorrere dal 10 giugno 2023, a 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e a 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027.
(5) Gradualmente nell'Unione si è pressoché cessato di fabbricare, immettere in commercio e usare PBDE. A causa delle attività passate e attuali di riciclaggio, queste sostanze sono tuttavia presenti in prodotti fabbricati a partire da materiali recuperati, compresi prodotti destinati al pubblico.
(6) Occorre prestare particolare attenzione ai prodotti per l'infanzia e ai giocattoli data la potenziale esposizione ai PBDE elencati che vi sono contenuti. Per contemplare i casi in cui i PBDE elencati possono essere involontariamente presenti nei prodotti per l'infanzia e nei giocattoli fabbricati a partire da materiale recuperato, è giustificato fissare un valore limite per il contaminante non intenzionale in tracce.
(7) Tenuto conto dell'obiettivo del regolamento (UE) 2019/1021 di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso, considerato il fatto che i PBDE elencati sono presenti principalmente in prodotti fabbricati a partire da materiali recuperati e dato il limite di rilevazione dei metodi di determinazione, è opportuno fissare valori limite del contaminante non intenzionale in tracce per le miscele e gli articoli fabbricati a partire da o contenenti materiale recuperato che contiene PBDE elencati e valori limite diversi per le altre miscele e gli altri articoli. I materiali a contatto con gli alimenti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento in quanto non dovrebbero contenere, in linea di principio, i PBDE elencati in conformità dei regolamenti (UE) n. 10/2011 e (UE) 2022/1616 della Commissione.
1) nella parte A, nella tabella, alla voce Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O, il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a) 10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027 se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.
2) nella parte A, nella tabella, alla voce «Pentabromodifeniletere C12H5Br5O», il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a) 10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere dal 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.»;
3) nella parte A, nella tabella, alla voce «Esabromodifeniletere C12H4Br6O», il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a) 10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.»;
4) nella parte A, nella tabella, alla voce «Eptabromodifeniletere C12H3Br7O», il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a) 10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.»;
5) nella parte A, nella tabella, alla voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a) 10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.
____________
(*1) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj)"
(*2) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglioi del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj).»;"
Decreto 4 settembre 2025 Attuazione dell'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 concernente «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del Regolamento (CE) 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento».
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite: a) linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le più avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione; b) linee guida per sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio; c) sentite le associazioni nazionali di categoria, linee guida per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili più avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura («labelling»). ________
Decreto 7 agosto 2025 / Contributo adeguamento parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile
ID 24773 | 22.10.2025
Decreto 7 agosto 2025 Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile.
(GU n.244 del 20.10.2025)
_____________
Art. 1. Oggetto e finalità del contributo
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a 13 milioni di euro destinate agli investimenti nel settore dell’autotrasporto, con riferimento all’annualità 2025. Le disposizioni di cui al presente decreto possono essere applicate anche ad ulteriori risorse finanziarie stanziate nell’annualità 2025 con le stesse finalità di cui al presente articolo.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d’investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.
3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.