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UNI 11997:2025 | End of waste: Sabbia di vetro

UNI 11997:2025 | End of waste: Sabbia di vetro

UNI 11997:2025 | End of waste: Sabbia di vetro

ID 24975 | 25.11.2025 / Preview in allegato

UNI 11997:2025
Sabbia di vetro - Metodo per la determinazione del contenuto di materiale inorganico estraneo al vetro

La norma definisce un metodo di analisi per la determinazione del contenuto di materiali ceramici ed inerti, ovvero non organici, non metallici e non vetrosi, nella sabbia di vetro. Il metodo si applica alle sabbie di vetro, ovvero a granella di vetro di dimensioni minori di 1 mm.

Il metodo di analisi può essere applicato a granella di vetro di dimensioni comprese tra 1 mm e 5 mm. L'argomento oggetto della presente norma nasce dall'esperienza maturata con l'applicazione da parte del mercato della UNI/PdR 31:2017 "Sabbia di vetro - Metodo per la determinazione del contenuto di materiale inorganico estraneo al vetro".

La sabbia di vetro è utilizzata nella produzione di contenitori in vetro come materia prima sostitutiva del rottame di vetro. Essa è ottenuta tramite macinazione della frazione fine del rottame di vetro assieme alla frazione di scarto delle macchine selezionatrici della ceramica installate presso gli impianti di trattamento del rottame. La macinazione può avvenire a secco o a umido.

Il Regolamento (UE) N. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento End of Waste), prevede che possano essere riutilizzati nella produzione di vetro solamente materiali provenienti dalla raccolta di contenitori in vetro, vetro piano e casalingo senza piombo (è accettata la possibilità che il rottame grezzo contenga quantità minori di altri vetri).

La sabbia di vetro rientra tra questi materiali.

Il Regolamento End of Waste prevede inoltre dei limiti di accettabilità per i materiali estranei (ceramica, ferro, ecc.) che devono essere rispettati e certificati dal produttore per ogni lotto di materiale prodotto (rottame di vetro o sabbia di vetro).

I criteri di accettabilità previsti da tale Regolamento sono i seguenti:

a) Metalli ferrosi:
50 ppm
b) Metalli non ferrosi:
60 ppm
c) Materiali inorganici non metallici:
100 ppm per rottame di pezzatura maggiore di 1 mm 1500 ppm per rottame di pezzatura minore di 1 mm
d) Materiali organici
2000 ppm

Per la sabbia di vetro il limite da rispettare per i “materiali inorganici non metallici” è di 1500 ppm essendo questa caratterizzata da una granulometria sempre minore di 1 mm.

Il Regolamento End of Waste definisce anche le modalità di analisi che devono essere adottate presso l’impianto: “ad intervalli adeguati devono essere analizzati gravimetricamente dei campioni rappresentativi di rottami di vetro per misurarne le componenti totali non vetrose. Le componenti non vetrose devono essere analizzate mediante pesatura, dopo separazione meccanica o manuale (come meglio opportuno) dei materiali sotto un attento controllo visivo”.

Tale metodologia bene si adatta all’analisi di rottame di dimensioni superiori al millimetro, dove il materiale può essere discriminato semplicemente tramite cernita manuale; per materiali di dimensioni inferiori non è direttamente applicabile.

__________

Data entrata in vigore: 13 novembre 2025

Sostituisce: UNI/PdR 31:2017

[...]

Fonte: UNI

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 1179/2012
Vademecum End of Waste (EoW)[/box-note]

Report Mapping of Marine Protected Areas and their associated fishing activities (MAPAFISH)

Report Mapping of Marine Protected Areas and their associated fishing activities (MAPAFISH) in the Atlantic, Baltic, North Sea and Outermost Regions - EC 2025

Report Mapping of Marine Protected Areas and their associated fishing activities (MAPAFISH) in the Atlantic, Baltic, North Sea and Outermost Regions - EC 2025

ID 24920 | 14.11.2025 / Attached

Report Mapping of Marine Protected Areas and their associated fishing activities (MAPAFISH) in the Atlantic, Baltic, North Sea and Outermost Regions - EC 2025

The final report presents an in-depth understanding of the distribution, spatial extent, structure and function of the marine protected areas, and fishing activities undertaken within and surrounding them in the North Sea, Baltic Sea, and Western Waters of the Atlantic including Macaronesia. The study is funded under the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF).

The European Union (EU) Biodiversity Strategy for 2030 sets the target for protected areas in the EU at 30% of its sea area, one third of which needs to be strictly protected. While there is growing interest in studying the progress of ocean protection, there is a need for an overview of the status of marine protected areas (MPAs) and associated fishing activities in EU waters.

This study identifies and characterises fishing activities within and surrounding more than 800 marine protected areas, and quantitatively assesses them to determine which fishing activities are compatible with conservation objectives in the marine protected areas.

Findings reveal that most marine protected areas allow some level of commercial or recreational exploitation of fisheries, which can include a range of fishing activities. Fishing activities are not necessarily incompatible with conservation objectives, but this depends on the objectives and the type of fishing activity within marine protected areas.

Using a case study approach, this study examines in more detail the spatial reallocation of fishing activities in response to marine protected areas implementation in eight Member States: the Netherlands, Belgium, Latvia, Denmark, Sweden, Ireland, Portugal (including Madeira Archipelago), Spain (Canary Islands). It also gathered and described the perception of relevant stakeholders.

The case studies demonstrate that the designation and implementation of marine protected areas did not bring about any change in fishing behaviour. Changes in fisher behaviour, including fishing effort and landings, were evident only after specific fisheries regulations were put in place.

Overall, this information brought together within a single database helps to improve the understanding of fishing activities in EU marine protected areas, while also providing the basis to inform future policy discussions.

This work concludes that marine protected areas in the EU have not been established for fisheries management, but predominantly as a biodiversity conservation tool. The development of marine protected areas as a fisheries management tool will need to further consider and understand the broader impacts of no-take marine protected areas and fishing activities on marine ecosystems and include stakeholder involvement at all stages of the planning, designation, and implementation of the marine protected areas.

Overcoming the limitations of existing marine protected areas to address fisheries challenges must entail the designation of marine protected areas with management plans that are categorically built around conservation objectives that lead to fisheries sustainability.
...
attached

Legge 5 maggio 1976 n.  248

Legge 5 maggio 1976 n.  248

ID 24835 | 31.10.2025

Legge 5 maggio 1976 n. 248
Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(GU n.129 del 17.05.1976)
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Aggiornamenti all'atto
 
15/05/1982
LEGGE 10 maggio 1982, n. 251 (in G.U. 15/05/1982, n.132)
 
04/08/2010
La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2010, n. 284 (in G.U. 04/08/2010 n. 31) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1.

Decreto 4 settembre 2025 

Decreto 4 settembre 2025 

ID 24812 | 27.10.2025 

Decreto 4 settembre 2025 
Attuazione dell'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 concernente «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del Regolamento (CE) 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento». 

(GU n.250 del 27.10.2025)
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Decreto Legislativo 7 dicembre 2023 n. 205
...
Art. 5 Misure per implementare le tecnologie per il sessaggio

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite:
a) linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le più avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione;
b) linee guida per sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio;
c) sentite le associazioni nazionali di categoria, linee guida per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili più avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura («labelling»).
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Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 7 dicembre 2023 n. 205
Regolamento (CE) n. 1099/2009 [/box-note]

Decreto 7 agosto 2025 

Decreto 7 agosto 2025 / Contributo adeguamento parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile

ID 24773 | 22.10.2025

Decreto 7 agosto 2025 
Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile.

(GU n.244 del 20.10.2025)

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Art. 1. Oggetto e finalità del contributo

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a 13 milioni di euro destinate agli investimenti nel settore dell’autotrasporto, con riferimento all’annualità 2025. Le disposizioni di cui al presente decreto possono essere applicate anche ad ulteriori risorse finanziarie stanziate nell’annualità 2025 con le
stesse finalità di cui al presente articolo.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d’investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano
procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

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