UNI 11919-2:2025 | Modello applicativo nazionale della UNI EN ISO 26000:2020 / Processi di reporting e accountability
ID 24572 | 11.09.2025 / In allegato Preview
UNI 11919-2:2025 Modello applicativo nazionale della UNI EN ISO 26000:2020 - Parte 2: Processi di reporting e accountability
La norma specifica i requisiti e propone le indicazioni operative per definire ed implementare una strategia di corporate responsibility (Responsabilità delle Organizzazioni) in una ottica di sostenibilità, pienamente integrata nella strategia e nei processi dell'organizzazione.
Costituisce una delle tre parti che compongono la norma, di cui questa seconda focalizzata alla definizione dei processi di reporting e accountability; la prima focalizzata alla definizione di concreti indirizzi applicativi della UNI EN ISO 26000:2020 e la terza dedicata alla definizione dei requisiti dei processi di asseverazione (assurance) in relazione al modello applicativo della UNI EN ISO 26000:2020.
L'argomento oggetto della presente norma nasce dall'esperienza maturata con l'applicazione da parte del mercato della UNI/PdR 18:2016 "Responsabilità sociale delle organizzazioni - Indirizzi applicativi alla UNI ISO 26000".
Decreto del 3 novembre 2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
Pubblicato il decreto attuativo per il bonus rottamazione elettrodomestici, che rende operativa la misura prevista dalla Legge di Bilancio 2025.
Per richiedere l'agevolazione è necessaria la rottamazione di un elettrodomestico della stessa tipologia con sconto in fattura che il rivenditore applicherà sul costo di acquisto. Risorse statali per 50 milioni. _________
Art. 2. (Oggetto, finalità e modalità di gestione del contributo)
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all’art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 riconosciuto all’Utente finale in forma di Voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del Venditore al momento dell’acquisto dell’Elettrodomestico.
Costituisce condizione essenziale per l’erogazione del contributo di cui innanzi la consegna al Venditore di un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato, nonché, a cura del Venditore, il suo corretto smaltimento finalizzato al riciclo, mediante l’uso del modello di Documento di trasporto di cui all’articolo 11, comma 8 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
2. Per tutta la durata dell’iniziativa, il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili, pari ad euro 50 milioni, al netto degli oneri delle convenzioni di cui all’art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come novellato dal comma 3-bis dell’art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2025, n. 60. Il contributo è riconosciuto con le modalità descritte di seguito, rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
3. Il contributo, sotto forma di Voucher, è concesso all’Utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il Venditore per l’acquisto di un solo Elettrodomestico per Nucleo familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall’Utente finale.
4. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto in misura non superiore al 30 per cento della costo di acquisto dell’Elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun Elettrodomestico, elevato a 200 euro per ciascun Elettrodomestico se l’utente finale ha un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui, secondo quanto previsto all’art. 1, comma 108 della legge n. 207 del 2024. Il contributo di cui al presente decreto non può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili. ...
[box-info]legge 30 dicembre 2024, n. 207 ... Art. 1 ... 107.Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, è concesso agli utenti finali, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica , individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea, con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto. ... 110. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 107, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 109.[/box-info]
VI Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia (Anno 2024)
ID | 04.09.2025 / In allegato
Il Rapporto contiene i principali concetti e i nuovi progressi relativi alla misurazione e alla valutazione dello stato del Capitale Naturale, dei Servizi Ecosistemici e degli impatti delle politiche pubbliche su di essi, con un’analisi di valutazione ex ante ed ex post attraverso delle schede antologiche progettuali, grazie a una sempre maggiore sinergia tra esperti della materia, centri di ricerca e la pubblica amministrazione.
In questa sesta edizione del Rapporto, che arriva in un momento cruciale per il nostro Paese, sono indicate le “raccomandazioni” ed impegni per la tutela del Capitale Naturale che si ritiene debbano essere messi in atto con maggiore impellenza, considerata la recente introduzione dei principi inerenti la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, in quelli fondamentali nella Costituzione; della necessità di un coordinamento efficiente e di un allineamento coerente delle politiche internazionali, comunitarie e nazionali; e infine, della programmazione ed attuazione del Piano per la Transizione Ecologica, della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030, del Piano Nazionale dei Ripristini, nell’azione di mainstreaming e di governance multilivello della Strategia Nazionale per Sviluppo Sostenibile, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, favorendo l'integrazione della sostenibilità nelle politiche di settore, come quelle agricole, forestali, energetiche e industriali.
Il Rapporto, corredato di infografiche, fornisce strumenti per il raggiungimento di obiettivi sociali, economici e ambientali, in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, nonché con gli obiettivi per una crescita sostenibile indicati dall’Agenda 2030, con gli impegni derivanti dal Green Deal Europeo e dalle nuove Strategie Europee per la Biodiversità e Farm to Fork.
La Legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 67, prevede la redazione annuale del “Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia” da parte del Comitato per il Capitale Naturale (CCN), presieduto dal Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), e composto da dieci Ministri, dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), dalla Conferenza delle Regioni, cinque Istituti pubblici di Ricerca ed un gruppo di esperti della materia nominati dal Ministro dell’Ambiente.
Il Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale ha il compito di evidenziare ai policy makers il fondamentale ruolo ricoperto dal Capitale Naturale italiano rispetto al sistema socioeconomico del Paese, elaborando schemi concettuali, migliorando la conoscenza e affinando modelli di misurazione del Capitale Naturale e degli impatti delle politiche su esso.
Il Rapporto viene trasmesso annualmente al Presidente del Consiglio e al Ministro dell’Economia, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l’annuale programmazione finanziaria e di bilancio. Grazie ad una sempre maggiore sinergia tra esperti della materia, centri di ricerca e la pubblica amministrazione, da una edizione all’altra del Rapporto sono stati compiuti significativi progressi in termini di arricchimento dei fattori di analisi, miglioramento della valutazione biofisica degli ecosistemi, definizione di percorsi metodologici per l’attribuzione di una misurazione monetaria al flusso di Servizi Ecosistemici prodotti dal nostro Capitale Naturale.
Il principio della protezione dell’ambiente, una prospettiva di diritto comparato / PE 2025
ID 24516 | 02.09.2025 / In allegato
Questo studio fa parte di un progetto più ampio, il cui scopo è quello di analizzare, nella prospettiva del diritto comparato, il principio della protezione dell’ambiente in diversi ordinamenti giuridici. Dopo una breve introduzione storica, l’individuazione della normativa applicabile e l’analisi della giurisprudenza formatasi al riguardo, vengono esaminati il contenuto, i limiti e la possibile evoluzione di tale principio.
Il presente studio è dedicato al principio della protezione dell’ambiente nell’ordinamento giuridico italiano. La crescente attenzione da parte del legislatore italiano alla protezione dell’ambiente porterà, in epoca recente, all’inserimento di un riferimento alla tutela ambientale nei principi fondamentali e in ulteriori disposizioni della Costituzione, nonché all’adozione di una serie di leggi che, progressivamente, finiranno per imporre sempre più rigorose limitazioni all’esercizio di qualsiasi attività destinata ad incidere sul territorio, rischiando, talora, di pregiudicarne lo sviluppo.
Nel contemperamento fra le esigenze di tutela ambientale e l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, questi ultimi finiscono sovente per essere sacrificati in ragione di esigenze di tutela della sostenibilità ambientale, ancorché i parametri di valutazione utilizzati nel considerarne la legittimità non siano adeguatamente definiti nel diritto positivo ed espongano il loro apprezzamento ad eccessivi margini di discrezionalità, se non addirittura ad arbitrarietà.
UNI/PdR 177:2025 / Tecnologie robotiche no-man entry in spazi confinati e a rischio esplosione
ID 24385 | 05.08.2025 / In allegato
UNI/PdR 177:2025 Manutenzione e aspirazione materiali a basso impatto ambientale in spazi confinati e a rischio esplosione – Tecnologie robotiche no-man entry
Data disponibilità: 05 agosto 2025
La prassi di riferimento fornisce una descrizione delle pratiche di utilizzo delle tecnologie robotiche per rimuovere materiale e rifiuti all’interno di cantieri e impianti industriali oltre che ispezionare, monitorare e riparare condotte e cisterne. La prassi è destinata a tutti i soggetti che operano in questi settori, siano essi progettisti, enti di gestione, società multiutility, proprietari di impianti, operatori, contractors, responsabili manutenzione, industrial cleaning manager, responsabili sicurezza e HSE.
La prassi ha, inoltre, lo scopo di fornire indicazioni per una corretta scelta della tecnologia robotica più adeguata secondo le prestazioni raggiungibili, le caratteristiche ambientali, le analisi chimico-fisiche delle sostanze da rimuovere, le condizioni tecniche e logistiche al contorno, con particolare riguardo alle implicazioni specifiche alla sicurezza che i minirobot devono garantire.
Nota procedurale: La prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo UNI/PdR “No-man entry”, condotto da UNI, e costituito dai seguenti esperti: Edoardo Marangoni – Project Leader (Gerotto Federico srl), Daniel Bazzucchi (New F.o.n.t. SpA), Maurizio Bissolo (Volta Macchine srl), Daniel Devò (Gerotto Federico srl), Alberto Feletto (Gerotto Federico srl), Alessandro Gerotto (Gerotto Federico srl), Gianmario Giurlani (Gerotto Federico srl), Karim Sergio Ladjeri (EKSO srl). ... segue allegato
1. All’allegato II, al punto 3, comma 4, al punto 4, comma 4, ed al punto 5, comma 2, lettera a) , del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 le parole «Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica» sono sostituite delle seguenti: «Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica».
2. All’allegato II, punto 5, comma 7, del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 le parole «Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica» sono sostituite delle seguenti: «Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica».
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 29 del 18/07/2025 N. 08 SR/02590/25 Polonia
Approfondimento tecnico: Saldatrice
Il prodotto, di marca RED Technic, mod. RTMSTF001, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alle norme tecniche:
- EN IEC 60974-1:2022/A13:2025 “Apparecchi di saldatura ad arco - Parte 1: Sorgenti di corrente per saldatura” - EN IEC 60974-11:2021 “Apparecchiature per la saldatura ad arco Parte 11: Portaelettrodi”
I cavi di alimentazione e di saldatura sono troppo sottili. I fili potrebbero surriscaldarsi e danneggiare l'isolamento, lasciando accessibili parti sotto tensione.
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna; b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata; c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti; b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo; c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico; d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni; b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni; c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
Comunicazione CE 12.08.2025 - Documento di orientamento Regolamento (UE) 2023/115prodotti a deforestazione zero
ID 24412 | 12.08.2025 / In allegato
Comunicazione della Commissione - Documento di orientamento - per il Regolamento (UE) 2023/115 relativo ai prodotti a deforestazione zero
(GU C/2025/4524 del 12.8.2025) ...
L'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (in prosieguo «EUDR») stabilisce che la Commissione può formulare orientamenti al fine di agevolare l'attuazione armonizzata del regolamento.
Il presente documento di orientamento non è giuridicamente vincolante; intende soltanto fornire informazioni su taluni aspetti dell'EUDR. Non sostituisce né aggiunge o modifica le disposizioni dell'EUDR, che stabilisce gli obblighi giuridici, e non andrebbe considerato isolatamente come riferimento a sé stante, ma in combinazione con la legislazione.
Il presente documento di orientamento costituisce tuttavia un utile materiale di riferimento per chiunque debba conformarsi all'EUDR, in quanto chiarisce ulteriormente parti specifiche del testo legislativo e può quindi fungere da guida per operatori e commercianti. Può inoltre orientare le autorità nazionali competenti e gli organismi preposti all'applicazione, nonché gli organi giurisdizionali nazionali, nel processo di attuazione e applicazione dell'EUDR.
Le questioni affrontate nel presente documento sono state discusse e sviluppate in collaborazione con i rappresentanti designati degli Stati membri. Ulteriori questioni potranno essere affrontate quando sarà stata acquisita un'esperienza più ampia nell'applicazione dell'EUDR; in tal caso il documento di orientamento sarà rivisto di conseguenza.
Per tutte le questioni trattate nel presente documento di orientamento si osservi che, conformemente al considerando 43, le definizioni contenute nel regolamento si basano sui lavori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).
La seconda edizione del documento di orientamento migliora la chiarezza, anche per quanto riguarda i termini per la presentazione delle domande, e la precisione delle disposizioni che si applicano agli operatori e ai commercianti, favorendo la tracciabilità e un esercizio della dovuta diligenza semplici ed efficienti.
La proporzionalità è uno dei principi generali del diritto dell'Unione che si applica alla sua interpretazione e applicazione (3), che comprende l'applicazione delle disposizioni degli atti dell'Unione da parte degli Stati membri, tenendo conto anche delle pertinenti disposizioni del trattato. ___________
1. DEFINIZIONI DI «IMMISSIONE SUL MERCATO», «MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO» ED «ESPORTAZIONE»
a) Immissione sul mercato b) Messa a disposizione sul mercato c) Esportazione
2. DEFINIZIONE DI «OPERATORE»
3. DATA DI ENTRATA IN VIGORE E TEMPISTICA PER L’APPLICAZIONE
4. DOVUTA DILIGENZA E DEFINIZIONE DI «RISCHIO TRASCURABILE»
a) Valutazione del rischio b) Rischio trascurabile c) Ruolo dei commercianti PMI e non PMI d) Interazione con la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
5. CHIARIMENTO DEL CONCETTO DI «COMPLESSITÀ DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO»
6. LEGALITÀ
a) Legislazione pertinente del paese di produzione b) Dovuta diligenza per quanto riguarda la legalità
7. GAMMA DI PRODOTTI
a) Chiarimento - Imballaggi e materiali da imballaggio b) Chiarimento - Rifiuti e prodotti recuperati e riciclati
8. REGOLARE MANTENIMENTO DI UN SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA
9. PRODOTTI COMPOSTI
10. IL RUOLO DELLE CERTIFICAZIONI E DEI SISTEMI DI VERIFICA DA PARTE DI TERZI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO
a) Il ruolo delle certificazioni e dei sistemi di verifica da parte di terzi b) Informazioni generali
11. USO AGRICOLO 1. Introduzione 2. Chiarimento della conversione della foresta in terreni la cui destinazione non è un uso agricolo. 3. Definizione di «Foresta» 4. Definizione di «uso agricolo» ed eccezioni a) Chiarimento dell’uso a fini agricoli b) Chiarimento dell’uso del suolo prevalente c) Definizione di «piantagione agricola» d) Chiarimento del concetto di «sistema agroforestale» 5. Chiarimento dell’uso del suolo in caso di diversi tipi di uso del suolo sulla stessa superficie e dell’uso di registri e mappe catastali.
CEI EN 50522:2025 / Impianti di terra per impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a.
ID 24390 | 06.08.2025 / Preview allegata
CEI EN 50522 Classificazione CEI: 99-3 Impianti di terra per impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a.
Data Pubblicazione: 2025-07
La presente Norma fornisce prescrizioni per la progettazione e la costruzione di sistemi di messa a terra di impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1 kV in c.a. e frequenza nominale fino a 60 Hz inclusa, al fine di consentire un funzionamento adeguato e sicuro per l'uso previsto.
Il presente documento non si applica alla progettazione e realizzazione di sistemi di messa a terra per:
- linee aeree e sotterranee tra impianti separati; - binari e materiale rotabile elettrificati; - apparecchiature ed impianti in miniere; - installazioni di lampade fluorescenti; - installazioni su navi ed impianti off-shore; - apparecchiature elettrostatiche (per esempio precipitatori elettrostatici, unità per verniciatura a spruzzo); - sale prova; - apparecchiature mediche, per esempio apparecchiature a raggi X.
Il presente documento non include i requisiti per l'esecuzione dei lavori sotto tensione su impianti elettrici. La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 50522:2011-07, che rimane applicabile fino al 10-01-2025.