Interpello ambientale 09.09.2025 | Contributo ambientale per gli Pneumatici Fuori Uso (PFU)
ID 24596 | 17.09.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.[/panel]
Interpello in materia in merito all’applicazione e alla gestione del contributo ambientale per gli Pneumatici Fuori Uso (PFU), come disciplinato dal D.M. n. 182/2019, nel caso di cessione di ramo d’azienda tra due società importatrici/produttrici aderenti a diverse forme associate di gestione
1. PREMESSE.
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D. lgs. n. 152/2006, acquisita con prot. n. 120894 del 25 giugno 2025, Confindustria ha chiesto chiarimenti sull’applicazione e sulla gestione del contributo ambientale per gli pneumatici fuori uso (PFU), secondo quanto previsto dal D.M. n. 182/2019, in attuazione dell’articolo 228 del D.lgs. n. 152/2006.
L’istante, in particolare, pone i seguenti quesiti.
- QUESITO 1: …se è corretto applicare il contributo ambientale nel trasferimento degli pneumatici del magazzino per opera della cessione, per tale dovendosi intendere una vendita (con qualunque modalità) …Nello specifico, si chiede se la cessione possa rappresentare la prima immissione sul mercato di tali pneumatici.
- QUESITO 2: chiarimenti in merito alla gestione del contributo rispetto alla vendita da parte del cessionario degli pneumatici alla lista di venditori di pneumatici ceduti.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile: - articolo 228 del D. lgs. n. 152/2006 rubricato “Pneumatici fuori uso”; - D.M. n. 182/2019 - Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento al Capo I “Disposizioni generali” e al Capo II “Disposizioni relative al mercato del ricambio”; - Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la Direttiva 2004/42/CE e i Regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011; - Comunicazione della Commissione (2022/C - 247/01) - La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022.
3. CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.
L’articolo 228, del D.lgs. n. 152/2006 prevede che “ (…) al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1, del medesimo decreto”.
All’articolo 2, comma 1 del D.M. n. 182/2019, sono riportate le seguenti definizioni: - immesso sul mercato: “il quantitativo di pneumatici introdotti sul territorio nazionale a mezzo di produzione o importazione, ai fini della vendita con qualunque modalità, compresa la comunicazione a distanza con modalità anche telematiche” (lett. c); - produttore o importatore degli pneumatici: “la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita” (lett. g).
L’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 182/2019 dispone che i produttori e gli importatori degli pneumatici adempiano all’obbligo di effettuare la gestione degli PFU, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lettera n) e 228, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, in forma individuale o in forma associata, utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale di cui all’articolo 6 dello stesso D.M. n. 182/2019. Tale contributo ambientale è utilizzato esclusivamente per adempiere all’obbligo di gestione sopraindicato ed è impiegato nello stesso anno di riscossione, come disposto dall’articolo 3, comma 3 del D.M. n. 182/2019 e fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 4, comma 12 e dall’articolo 5, comma 8, dello stesso Decreto.
Sempre l’articolo 3, al comma 4, dispone che i produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti a gestire, nell’anno solare, quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici immessi dai medesimi produttori e importatori nell’anno solare precedente a quello di gestione.
In questo contesto e in considerazione dei quesiti posti dall’istante, risulta funzionale richiamare anche il Regolamento (UE) 2019/1020, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, il quale all’articolo 3, punto 2 definisce l’immissione sul mercato come “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione”, ove per messa a disposizione sul mercato, ai sensi dell’articolo 3, punto 1 del medesimo Regolamento, si intende “qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso e gratuito”.
Safety distances between waste containers and buildings / CFPA 2022
ID 24469 | 23.08.2025 / CFPA-E Guideline No 7:2022 F in allegato
Many arson attacks target waste containers and other combustible objects located outside buildings.
These relatively innocuous fires too often develop into fires, which can cause significant personal injuries or property damage when they spread into buildings.
For this reason, it is necessary to give the owners and occupiers of premises some basic advice about ways to prevent these.
This guidance is based upon methods of calculation, which have developed from an analysis of fire investigations and empirical knowledge gained in such investigations.
In the prevention of arson, however, particular attention must also be paid to practical measures to thwart the arsonist, i.e. the fencing of the yard, the locking of areas and the removal of all combustible materials from the yard.
This guideline is primarily intended for those responsible for safety in companies and organisations.
It is also addressed to the rescue services, consultants, safety companies etc so that, in the course of their work, they may be able to help companies and organisations to increase the levels of fire safety. ...
Contents 1 Introduction 2 The safety distance defined 3 Example of fire objects 4 Rate of heat release 5 Quick estimation of the safety distance 5.1 Horizontal safety distances 5.2 Minimum horizontal safety distance 5.3 The 4m safety distance group 5.4 The 6m safety distance group 5.5 The 8m safety distance group 6 The alternative to the safety distance 7 Conclusion Annex 1: Essentials of the calculations Annex 1.1: The temperature and height of the flame Annex 2: Heat radiation calculations Annex 2.1: Calculations Annex 2.2: The Acceptance Criteria of Heat Radiation Calculations Annex 2.3: Horizontal safety distances Annex 3: References European guidelines
5. Norma riconosciuta a livello internazionale: norma adottata da un organismo riconosciuto a livello internazionale.
Nota Sono organismi riconosciuti a livello internazionale tutti gli organismi di normazione extra europei citati nel presente documento e quelli comunque tradizionalmente riconosciuti nel settore antincendio. Ad esempio: NFPA, ANSI/UL, ASTM, API, FM Global, FPA, NIST, SFPE, TNO, VDS, Energy Institute, IGEM, VTT, BRANZ, … ...
S.5.9 Riferimenti
1. Si indicano i seguenti riferimenti ...
d. European guideline CFPA-E No 1:2014 F “Fire protection management system”.[/box-info]
Circolare MLPS n. 15 del 28 luglio 2025 / Nota lavoro intermittente
ID 24491 | 27.08.2025 / In allegato
Circolare MLPS n. 15 del 28 luglio 2025 Oggetto: nota lavoro intermittente - chiarimenti.
A seguito dell’avvenuta abrogazione del regio decreto n. 2657/1923 ad opera della legge n. 56/2025, si ritiene opportuno, sentito l’Ufficio legislativo ministeriale, fornire chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, ove il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.
In proposito, si è posto il problema se la citata legge possa avere comportato la contestuale abrogazione implicita del D.M. 23 ottobre 2004, il quale stabilisce che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.
Sul punto, si ritiene di confermare il precedente orientamento di questo Ministero e dell’Ispettorato nazionale del lavoro – da ultimo ribadito nella nota prot. 1180 del 10 luglio 2025, adottata su conforme parere di questa Amministrazione – secondo cui la legge n. 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama.
Tale lettura, infatti, appare in linea con la disciplina normativa e con la prassi amministrativa seguita da questa Amministrazione in materia, non solo nella circolare n. 34/2010, ma anche nella risposta ad interpello 38/2011 dove si era già chiarita espressamente la natura materiale del rinvio.
Al riguardo, si ricorda che già la circolare n. 4/2005, in materia di lavoro intermittente, aveva precisato che il rinvio effettuato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle «tipologie di attività» di cui alla tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 dovesse essere considerato come parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, “il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente”.
Sul punto si precisa, peraltro, che il citato D.M. è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso d. lgs. 81 (cfr. interpello n. 10/2016).
In base a quanto sopra evidenziato, dunque le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.
Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.
Sentenza CGUE (Quinta Sezione) del 1° agosto 2025 / Confermaannullamentoclassificazione biossido di titanio cancerogeno (ricorso)
ID 28472 | 23.08.2025 / In allegato Sentenza e Comunicato stampa
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1° agosto 2025. Cause C-71/23, C-82/23
Repubblica francese contro Commissione europea. Impugnazione – Ambiente e protezione della salute umana – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Regolamento delegato (UE) 2020/217 – Classificazione del biossido di titanio in polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 μm – Criteri di classificazione di una sostanza come cancerogena – Affidabilità e accettabilità degli studi scientifici – Calcolo del sovraccarico polmonare in particelle – Carattere “decisivo” di uno studio scientifico – Snaturamento degli elementi di prova – Errore di diritto – Scelta dei parametri di calcolo – Densità delle particelle – Valutazione scientifica – Superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale – Nozione di “proprietà intrinseche” – Motivazione ad abundantiam. _________
La Corte di giustizia conferma l'annullamento della classificazione del biossido di titanio in polvere, sotto alcune forme, come sostanza cancerogena Il biossido di titanio è utilizzato in particolare sotto forma di pigmento bianco in diversi prodotti, ad esempio pitture, medicinali, prodotti alimentari e giocattoli (Sentenza T-279 20 CGUE - Comunicato 23 novembre 2022)
Nel 2016 l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria dell’alimentazione, dell’ambiente e del lavoro; ANSES, Francia) ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) una proposta di classificazione del biossido di titanio come sostanza cancerogena per inalazione 1.
L'anno seguente, il comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, RAC) dell'ECHA ha adottato un parere secondo il quale era giustificato classificare tale sostanza 2.
Sulla base di tale parere, nel 2019 la Commissione europea ha adottato un regolamento 3 con il quale ha proceduto alla classificazione e all'etichettatura del biossido di titanio 4.
Più precisamente, secondo la Commissione, si sospettava che tale sostanza fosse cancerogena per l'uomo, per inalazione, in forma di polvere contenente l’1% o più di particelle di diametro inferiore o uguale a 10 μm.
Diversi fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e fornitori di biossido di titanio hanno contestato la classificazione e l'etichettatura in questione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
Esso ha constatato, in particolare 6, che la Commissione era incorsa in un errore manifesto nella valutazione dell'accettabilità e dell'affidabilità di uno studio scientifico sul quale era stata basata la classificazione.
La Francia e la Commissione hanno impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia. Con la sua sentenza odierna, la Corte respinge tali impugnazioni, confermando così la sentenza del Tribunale nonché l'annullamento della classificazione controversa del biossido di titanio come cancerogeno.
Secondo la Corte, anche se il Tribunale ha ecceduto i limiti del suo controllo giurisdizionale 7, l'annullamento della classificazione e dell'etichettatura controverse è comunque giustificato. Infatti, il Tribunale ha correttamente dichiarato che il RAC non aveva preso in considerazione tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione dello studio scientifico di cui trattasi. ... 1 Di categoria 1B (Sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo) per inalazione. Tale proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate è stata presentata conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
2 Di categoria 2 (Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo), con la menzione di pericolo «H351 (inalazione)».
4 Di categoria 2 (Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo), con la menzione di pericolo «H351 (inalazione)».
5 Sentenza del Tribunale CWS Powder Coatings e a./Commissione, cause riunite T-279/20, T-288/20 e T-283/20 (v. anche comunicato stampa n° 190/22).
6 Inoltre, «ai fini di una buona amministrazione della giustizia», il Tribunale ha proseguito il suo esame e ha concluso che la Commissione non aveva neppure rispettato il criterio di classificazione, secondo il quale la sostanza deve essere dotata della proprietà intrinseca di provocare il cancro. Secondo la Corte, si tratta di un elemento ad abundantiam della motivazione della sentenza del Tribunale, cosicché non è necessario esaminare gli argomenti sollevati nell’ambito delle presenti impugnazioni ad esso relativi.
7 Non spetta infatti al Tribunale decidere la questione dell’adeguatezza del valore della densità delle particelle di biossido di titanio adottato dal RAC in relazione al fenomeno di agglomerazione di tali particelle. Tale questione richiedeva piuttosto di procedere a una valutazione scientifica. ... seguono allegati
Fire safety recommendations for Electric Vehicles / CFPA
ID 24466 | 23.08.2025 / Guideline CFPA n. 44:2025
This guideline is concerned with fire safety of electric vehicles. Early studies suggest that electric vehicles have a fire risk comparable, or possibly even lower, than “traditional” vehicles (i.e. vehicles with an internal combustion engine).
Anyway, in an electric vehicle a fire can occur in various moments, also independently from the batteries. In any case, the recharge operations made inside an enclosed space, or dealing with an electric vehicle after a crush or after a previous fire, must be considered as particularly delicate situations.
Electric cars are quickly growing in number and their batteries, normally Lithium-ion batteries, are growing in capability. They can be recharged in open-air recharging stations or also in covered structures, like for example public parking lots or private residential garages.
The thermal runaway of Li-ion batteries can produce the release of gases, which are normally to be considered as toxic and flammable, and the production of heat, sparkles and flames.
An explosion hazard develops if the gases continue to accumulate without ignition in enclosed spaces, like for example closed private residential garages, and can lead to an explosion which can blow the garage door meters away, creating a danger to the emergency services.
The recharging operations in open-air structures normally have a lower fire risk when referring to the danger to people, and even in case of fire often the result is the loss of a single car, and sometimes of the recharging station.
If a fire occurs during the recharging operations in enclosed buildings, instead, it can produce a high danger for the people, especially if in the building people can be asleep or cannot make easily a safe egress, like in hospitals and in care homes for the elderly, and can also lead to a propagation of the fire to the surrounding vehicles or even, in worst cases, to the entire building, leading also to a large loss of property.
It must be taken into consideration that burnt, crashed or damaged electric vehicle can re-ignite hours or even days after the first event.
This guideline is primarily intended for those responsible for the charging stations and car park operators, but it’s also addressed to the drivers of these vehicles and to rescue services, first responders (Fire fighters), second responders (for example car dismantlers and car transporters), consultants, fire risk assessors, safety companies, etc., so that, during their work, they may be able to help to increase the levels of fire safety.
This guideline is intended to provide safety instructions for the design, installation, operation and maintenance of charging structures for electric vehicles.
This guideline only concerns electric vehicles with a licence plate registered for the circulation on public roads which can be charged by means of a conductive recharging system, in public or private spaces. ...
Contents 1 Introduction 2 Scope 3 Objectives 4 Definitions 5 Causes and frequency of EV fires 6 Minimum fire safety requirements 6.1 Electric system 6.2 Charging station 6.3 External charging stations 6.4 Charging station inside enclosed areas 6.5 Charging stations with internal Li-ion batteries 6.6 Cable 6.7 Vehicle 6.8 Signage 6.9 Extinguishers 6.10 Fixed fire systems 6.11 Fire safety management system 6.12 Crashed or damaged vehicles 7 Bibliography
5. Norma riconosciuta a livello internazionale: norma adottata da un organismo riconosciuto a livello internazionale.
Nota Sono organismi riconosciuti a livello internazionale tutti gli organismi di normazione extra europei citati nel presente documento e quelli comunque tradizionalmente riconosciuti nel settore antincendio. Ad esempio: NFPA, ANSI/UL, ASTM, API, FM Global, FPA, NIST, SFPE, TNO, VDS, Energy Institute, IGEM, VTT, BRANZ, … ...
S.5.9 Riferimenti
1. Si indicano i seguenti riferimenti ...
d. European guideline CFPA-E No 1:2014 F “Fire protection management system”.[/box-info]
Decreto 24 luglio 2025 / Infrastruttura digitale pubblica per la tracciabilita'prodotti biologici - BioTrac
ID 24461 | 22.08.2025
Decreto 24 luglio 2025 Istituzione di un'infrastruttura digitale pubblica per la tracciabilita' della provenienza e della qualita' dei prodotti biologici.
(GU n.194 del 22.08.2025) _________
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto istituisce l’infrastruttura digitale pubblica, di seguito «BioTrac», al fine di garantire il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori, in particolare, sotto il profilo della trasparenza, della completezza e dell’accessibilità delle informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici in quanto utili ad orientare i cittadini verso scelte di consumo consapevoli ai sensi dell’art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 6 novembre 2023, n. 148.
2. Il presente decreto individua, altresì, le modalità di funzionamento dell’infrastruttura e le attività informative sulla provenienza, sulla qualità e sulla tracciabilità dei prodotti biologici, nonché le categorie di operatori biologici autorizzati ad inserire le informazioni richieste nella «BioTrac», le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da considerare per l’individuazione degli elementi da riportare in etichettatura. ...
UNI EN 14470-2:2007 / Sicurezza antincendioarmadi di stoccaggio bombole
ID 24460 | 22.08.2025 / Preview allegato
UNI EN 14470-2:2007 Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio - Parte 2: Armadi di sicurezza per bombole di gas pressurizzato
Data disponibilità: 11 gennaio 2007
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14470-2 (edizione agosto 2006). La norma fornisce i requisiti di prestazione per gli armadi di sicurezza antincendio utilizzati per conservare bombole di gas pressurizzato.
Frequently Asked Questions (FAQ) - Accordo SR n. 59 del 17 aprile 2025 / 31 Luglio 2025
ID 24415 | 12.08.2025 / In allegato
Accordo n. 59 del 17 aprile 2025 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo Decreto Legislativo n. 81/2008 - Frequently Asked Questions (FAQ)
Nell’ambito della sua prima attuazione, le Regioni e le Province Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie, hanno raccolto quesiti, talvolta ricorrenti, avanzati da Associazioni datoriali e sindacali e da soggetti formatori e, nella logica di garantire uniformità di applicazione dell’Accordo sul territorio nazionale, è stato prodotto il documento di Frequently Asked Questions (FAQ) che ad ogni domanda offre un riscontro condiviso all’interno della Sub Area Salute e Sicurezza sul lavoro. ___________
ACSR - Rep. Atti n° 59/CSR del 17 aprile 2025 - Gazzetta Ufficiale n°119 del 24.5.2025 “Formazione Salute e Sicurezza” Sub area salute e sicurezza sul lavoro della Commissione Salute - gruppo tematico formazione
FAQ [n. 1 - n. 63]
1) Come va intesa la clausola introdotta per la provincia autonoma di Bolzano: “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico- sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in Accordo SR con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione”.
2) Gli attestati che saranno rilasciati per i corsi erogati in deroga all’Accordo SR 59/25 nella provincia autonoma di Bolzano saranno validi nelle altre Regioni?
3) Come va intesa la clausola di salvaguardia generale che consente alle Regioni e alle Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più “favorevoli” in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Operativamente più favorevole cosa significa? Ad es. un maggior utilizzo di presenza o corsi pratici rispetto a VDC sincrona o e-learning?
4) L'ACSR definisce “Strutture di formazione o di servizio di diretta emanazione: la struttura deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dall’associazione sindacale dei datori di lavoro”. Come si traduce praticamente: a) La quota percentuale prevalente deve essere di proprietà dell’Associazione, ovvero l’Associazione deve disporre di una quota che può essere anche inferiore al 51% ma deve essere superiore alla quota detenuta dagli altri soci? b) La struttura di formazione è una società controllata con una quota prevalente (da intendersi come alla lett. a) da una società a sua volta posseduta (al 100%) dall’Associazione? c) La struttura di formazione è di diretta emanazione di una società di Servizi la cui quota prevalente è detenuta da un’altra società di Servizi di natura consortile (scrl) i cui soci sono le imprese artigiane associate e di cui l’Associazione ne possiede il controllo giacché, a norma di Statuto, nomina componenti il Consiglio di amministrazione? d) Le associazioni o gli organismi paritetici possono esternalizzare i servizi di formazione utilizzando società loro associate, ma non partecipate o di proprietà (ed esempio delegando il ruolo di responsabile di progetto formativo o la gestione dell’erogazione dei corsi, mantenendo il controllo sugli stessi, ad esempio tramite piattaforme informatiche)?
5) Nell’anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo SR sulla formazione dei lavoratori c’è ancora la possibilità di fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione oppure no?
6) L'autocertificazione per le associazioni di categoria a chi va presentata?
7) Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e si è formato secondo ACSR 2011 prima del 24 maggio 2025, matura un credito formativo per il corso datore di lavoro? Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e frequenta il corso secondo ACSR 2011 dopo il 24 maggio 2025 e fino al 24 maggio 2026, termine del periodo transitorio di 12 mesi, matura un credito formativo per il corso datore di lavoro?
8) Secondo l’art. 37 commi 1 e 13 del D. Lgs. 81/08, è obbligo del datore di lavoro verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare, in mancanza della quale la formazione può essere considerata non adeguata e sufficiente. Tuttavia, nella parte IV punto 1.2 “Analisi dei fabbisogni formativi e contesto” del nuovo Accordo SR si prevede che: “Nel definire i fabbisogni formativi il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro laddove necessario, normalmente analizza (...) ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare. (…) Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore”. Spetta ad entrambi i soggetti valutare il livello di conoscenza della lingua per accedere alla formazione e con quali modalità?
9) È possibile erogare percorsi formativi multi-Ateco? Ad esempio, si potranno erogare corsi rischio medio rivolti ad aziende ricomprese in tutti i codici Ateco indicati ma che operano in settori diversi? È ancora possibile prevedere aule che raggruppino settori simili o anche diversi all'interno della stessa classe di rischio attraverso corsi interaziendali, assicurandosi che vi sia omogeneità nei rischi specifici dei lavoratori coinvolti?
10) L'utilizzo della videoconferenza sincrona per la formazione di base e l'aggiornamento dei preposti contrasta con l'articolo 37, comma 7-ter, del D. Lgs. 81/08, il quale prevede che tali attività si svolgano esclusivamente in presenza?
11) Generalmente nell'atto costitutivo e nello statuto di un'azienda (società di persone) si definiscono i poteri gestionali di ciascun socio, specificando chi tra di essi è individuato come datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità all'articolo 2 del D. Lgs. 81/08. In assenza di detto atto, nel caso in cui in un’azienda siano presenti più datori di lavoro, di cui uno svolge direttamente i compiti di RSPP, gli altri devono fare il corso come datori di lavoro, come previsto nel nuovo Accordo SR?
12) Il credito formativo acquisito tramite la partecipazione a corsi abilitanti perde validità dopo 10 anni in assenza di frequenza regolare ai corsi di aggiornamento. Questa regola si applica a tutti i corsi di formazione, inclusi quelli per il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP e per gli addetti alla gestione delle emergenze, tra gli altri? Nella fase transitoria, come bisogna comportarsi? Esempio di un datore di lavoro che aveva fatto corso rspp-dl, poi non ha esercitato e non ha fatto i rinnovi. L’attestato è del 2014. Attualmente può ancora fare l’aggiornamento con il monte ore previsto secondo Accordo SR 2011?
13) La formazione pratica può essere effettuata in videoconferenza sincrona o vi sono percorsi per i quali non è consentita?
14) Nella parte I – Organizzazione generale – Punto 5 si dice che “In tutti i corsi di formazione e di aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali…”, ma nella “Tabella corsi di aggiornamento, modalità di verifica e criteri” a pag. 110 (Parte IV paragrafo 6.3), la modalità della verifica non risulta prevista per i corsi di aggiornamento datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP, RSPP/ASPP art. 32 e per coordinatori di cantiere. Questo significa che la verifica finale non è prevista per questi tre percorsi di aggiornamento. È corretto?
15) Con riguardo al riconoscimento della formazione pregressa per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP, non vengono citati coloro che hanno completato la formazione prima dell'Accordo SR 2011, con contenuti conformi al DM 16/01/1997, e gli esonerati indicati nel Punto 9 del precedente Accordo SR 2011. A costoro sono riconosciuti gli stessi crediti formativi dei datori di lavoro formati secondo l'Accordo SR 2011? Ove no, devono ripetere la formazione da zero o integrare immediatamente il percorso formativo seguito a suo tempo con nuovi moduli tecnici (il nuovo Accordo SR non ha previsto tempi di adeguamento)?
16) Nel periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo SR, in cui è possibile realizzare corsi secondo quanto previsto dagli ACSR abrogati e dall’allegato XIV del D. Lgs. 81/08, sono vigenti le regole precedenti e le relative linee interpretative?
Formazione del preposto
17) Entro quale termine deve essere ottemperato l’obbligo di aggiornamento di un preposto che abbia frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo SR del 17/4/2025 (vale a dire prima del 24.05.2023)? Nelle disposizioni transitorie viene specificato che il preposto che ha frequentato un corso di formazione da più di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell'Accordo SR dovrà frequentare un aggiornamento entro 12 mesi. Per i preposti con formazione erogata da meno di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell'Accordo SR, come deve essere calcolata la periodicità dell'aggiornamento? La biennalità è immediatamente in vigore (obbligo formativo immediato per la formazione con storicità superiore ai due anni) oppure se trova efficacia il regime transitorio e quindi il termine per effettuare l’aggiornamento è entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore. Come funziona l’aggiornamento per chi ha già fatto il corso nelle seguenti ipotesi: a) prima del 23 maggio 2023? b) a partire dal 24 maggio 2023 e fino al 23 maggio 2025?
18) In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo SR del 17/4/2025 CSR/59/2025 è possibile ancora erogare il corso preposti in modalità e-learning?
Formazione dei lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
19) Entro quale termine deve essere frequentato e concluso il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, dell’Accordo SR del 17/4/2025 inerente ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati?
20) È possibile riconoscere - e, se sì, a quali condizioni - i corsi di formazione inerenti ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati che siano già stati erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR del 17/4/2025?
21) Da quale data decorre il termine per l’aggiornamento dei corsi di formazione di cui al precedente periodo?
22) Qualora i contenuti del corso precedentemente erogato, pur essendo conformi a quelli previsti dall’Accordo SR del 17/4/2025, tuttavia non esaurissero tutti quelli previsti da tale Accordo SR, ovvero se la durata di tale precedente formazione fosse stata inferiore a quella di 12 ore prevista dall’Accordo SR del 17/4/2025, è possibile prevedere il riconoscimento della precedente formazione con un’integrazione per i contenuti e le ore mancanti?
23) Quali sono i requisiti dei docenti dei corsi di formazione per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati?
25) Non essendo più richiamate le aziende utilizzatrici all'interno dell'Accordo SR è inteso correttamente che allo scadere del periodo transitorio queste aziende non potranno più erogare corsi di formazione ai conducenti delle attrezzature?
26) Entro quale termine debbono essere frequentati e quindi conclusi i corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti)?
27) A quali condizioni sono riconosciuti i corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025, già erogati alla data di entrata in vigore di questo Accordo SR?
28) Da quale data decorre il termine per l’aggiornamento dei corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025, già erogati alla data di entrata in vigore di questo Accordo SR?
29) Quali requisiti debbono possedere i docenti dei corsi di formazione per attrezzature di lavoro nonché i docenti esperti della parte pratica?
30) Per i corsi di aggiornamento delle attrezzature, considerando che viene specificato che la verifica finale sia una "prova pratica e colloquio", deve essere garantito di conseguenza il rapporto discente/docente 1:6?
31) Gli aggiornamenti per le attrezzature possono essere fatti in aula, come previsto dal precedente Accordo SR? I corsi di aggiornamento sulle attrezzature possono essere svolti in videoconferenza sincrona o è obbligatoria la presenza?
Formazione escavatore con massa inferiore ai 6000 Kg
32) Col nuovo Accordo SR nella parte relativa alla formazione degli addetti all’utilizzo dell’escavatore è stata eliminata la distinzione tra escavatori con massa superiore ai 6000 Kg ed escavatori con massa inferiore presente nel precedente Accordo SR. Pertanto, per l’utilizzo di qualsiasi escavatore indipendentemente dalla massa l’operatore deve frequentare il corso di 10 ore. Precedentemente gli operatori addetti all’utilizzo di escavatori con massa inferiore a 6000 kg venivano comunque formati con corsi non normati dall’Accordo SR stato regioni e pertanto di durata e contenuti stabiliti da chi erogava la formazione a sensi dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08. Chi è in possesso di questa formazione come si deve comportare in questo momento? Deve rifare completamente la formazione da zero?
Formazione per carroponte
33) La formazione per il carroponte ora incluso tra le attrezzature che richiedono abilitazione dell’operatore, se organizzata per un'azienda precedentemente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ancora da svolgere è da ritenere con il monte ore ufficiale ovvero 10?
34) Con riferimento al corso di formazione per addetti alla conduzione di carri ponte previsto dal nuovo ACSR 59/2025, viste alcune differenti interpretazioni, si vuole chiedere se le c.d. gru a bandiera rientrano tre le attrezzature per le quali è obbligatorio svolgere la formazione abilitante prevista dall’Accordo SR 59/2025.
Formazione per Carro raccoglifrutta
35) Nel nuovo Accordo SR e stata introdotta la formazione per gli addetti all’utilizzo del carro raccoglifrutta. In precedenza, gli addetti all’utilizzo di tale macchina dovevano frequentare la formazione per addetti all’utilizzo della PLE (vedi specifico documento del Coordinamento tecnico delle Regioni del 5 ottobre 2017). Gli operatori che hanno frequentato questo tipo di formazione possono ritenere tale formazione valida con il nuovo Accordo SR? Devono fare nuovo corso da zero?
Formazione per Carrello semovente a braccio telescopico equipaggiato con pala
36) Nel nuovo Accordo SR nella parte riferita alla formazione degli addetti all’utilizzo del carrello semovente a braccio telescopico sono stati introdotti i moduli integrativi per l’utilizzo di tale attrezzatura per il sollevamento di persone o per il sollevamento di carichi sospesi. Per quanto riguarda invece gli operatori che utilizzano tale macchina equipaggiata con pala nel nuovo Accordo SR non è previsto nessun modulo integrativo. In precedenza, secondo specifica circolare di chiarimento relativa al precedente Accordo SR stato regioni gli operatori che utilizzavano il telescopico equipaggiato con attrezzature che lo rendono assimilabile ad un'altra attrezzatura per cui è prevista specifica formazione oltre alla formazione del carrello telescopico dovevano frequentare anche la formazione della macchina specifica. Essendo abrogato vecchio Accordo SR dovrebbero essere abrogate anche le relative circolari?
Formazione CMM
37) Con riferimento al nuovo corso ad oggi denominato Caricatore Movimentazione Materiale, gli operatori che in precedenza conducevano queste attrezzature frequentavano il corso per Gru mobili o gru su autocarro o per escavatori con integrazione rispetto all’accessorio di presa comunemente detto. Tali percorsi formativi possono essere considerati validi?
Formazione del datore di lavoro
38) Quali corsi deve frequentare il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi?
Formazione pregressa
39) È valida la formazione già effettuata in precedenza conformemente agli accordi del 2011?
40) Nel caso in cui vi siano differenze tra la formazione già effettuata in precedenza conformemente agli accordi del 2011 e quella prevista dall’Accordo SR del 17/4/2025 occorre fare integrazioni?
41) A quali condizioni può essere riconosciuto un corso di formazione frequentato in passato che non fosse esplicitamente disciplinato?
42) L’Accordo SR Parte VII sul riconoscimento della formazione pregressa degli operatori dispone che “i corsi di formazione inerenti agli operatori … (omissis) … già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR, sono riconosciuti”. Un corso con un numero di ore inferiore a quello previsto ma con contenuti conformi all’Accordo SR può essere riconosciuto?
Accreditamento regionale
43) Esiste reciprocità di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali?
Modulo cantieri
44) Per chi è obbligatorio il modulo aggiuntivo “cantieri”?
45) È previsto un periodo transitorio per lo svolgimento del modulo aggiuntivo “cantieri”?
Videoconferenza sincrona
46) In un corso di formazione erogato con la modalità della videoconferenza sincrona è possibile che il dispositivo utilizzato per il collegamento sia a disposizione di più persone nella stessa stanza?
Classificazione Ateco
47) Poiché dal 1° aprile 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO e poiché nell'Accordo SR Stato- Regioni è riportata ancora la vecchia classificazione, è prevista una tabella di conversione per stabilire il livello di rischio delle aziende? Soprattutto per quelle nate nel 2025 che hanno unicamente la nuova classificazione e non hanno il riferimento a quella precedente.
48) Ai sensi dall’Accordo SR del 17/4/2025 è necessario indicare sugli attestati che lo prevedono (RSPP e Formazione lavoratori) la classificazione ATECO?
Attestati
49) I soggetti formatori possono inserire ulteriori contenuti nell’attestato?
50) Non essendo menzionata la figura del responsabile del progetto o del docente, vi sono impedimenti nel far apporre anche le firme del responsabile del progetto (che può coincidere con il legale rappresentante) e del docente sull'attestato, come elemento aggiuntivo?
Verifiche dei corsi di aggiornamento
51) Quali sono le modalità di verifica dei corsi di aggiornamento per DL-RSPP, RSPP e CSP/CSE?
Verifiche finali
52) Le 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative, previste nel test per il corso per lavoratori sono da intendersi 30 domande per ogni modulo (generale e specifica) o complessivamente per entrambi i moduli?
Break formativi
53) È necessario rilasciare un attestato per ogni singolo break formativi della durata di 15-30 minuti?
Modalità organizzative
54) Nel fascicolo del corso (Parte I, punto 7), il soggetto formatore è tenuto a custodire e archiviare la documentazione per un periodo minimo di 10 anni. Tra i documenti presenti, si trova un elenco che include separatamente il registro delle presenze dei partecipanti, completo di firme, e l'elenco dei docenti, anch'esso firmato. L’elenco docenti con firme, previsto nel fascicolo del corso, è un documento aggiuntivo oppure sono valide le firme sul registro?
55) Nella Parte I – punto 7 “Fascicolo del corso”, si prevede che per ogni corso il soggetto formatore provveda a custodire/archiviare la documentazione del fascicolo e che tale documentazione debba essere conservata presso il soggetto formatore per almeno 10 anni. Si chiede se il fascicolo originale possa essere conservato dal datore di lavoro presso la propria sede, nel caso in cui il soggetto formatore coincida con il datore di lavoro - opzione consentita per la formazione dei propri dipendenti, dirigenti e preposti - e la formazione si sia svolta all'interno dell'azienda. Viceversa, se la formazione è svolta all'interno dell'azienda ma il soggetto formatore è un ente di formazione il fascicolo originale sarà conservato dall’ente di formazione?
Formazione quesiti generali
56) La formazione del lavoratore va considerata strettamente preassuntiva? Si potrebbe erogare nei primi giorni a partire dalla data di assunzione?
57) Nella tabella 3.5 del nuovo Accordo SR si prevede che l’e-learning sia consentito esclusivamente per la formazione specifica dei lavoratori delle attività inquadrate nel rischio basso in base al codice Ateco 2007. Questo significa che un autoriparatore, ad esempio, non può svolgere la formazione specifica in e-learning
58) Se in azienda c'è un dirigente ai fini della sicurezza (non RSPP) che è già formato come dirigente e ha una delega in materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve comunque fare il corso come datore di lavoro, previsto nel nuovo Accordo SR?
Tutor
59) In merito alla figura del tutor desideriamo avere un chiarimento su alcuni aspetti riguardanti la "presenza fisica del tutor in aula", vista la disposizione contenuta nel nuovo Accordo SR che prevede: “Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata la presenza di tale figura per tutti i percorsi con più di 10 discenti". È necessario che il tutor sia presente in aula per l'intera durata del corso, oppure è sufficiente che sia disponibile e possa intervenire in caso di necessità o problemi?
60) È possibile che il ruolo del Tutor d'aula e del docente coincida in determinati percorsi formativi?
61) Nel caso in cui il soggetto formatore organizzi il corso presso un’azienda, è possibile individuare un tutor d'aula tra i dipendenti dell'azienda destinataria della formazione, il quale non sarà, dunque, un dipendente dell’ente formatore?
62) Riguardo alla valutazione dell'efficacia della formazione durante l'esecuzione delle attività lavorative, il nuovo Accordo SR indica che "Durante la riunione periodica, è necessario verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e valutare l'efficacia della formazione utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione." Come possono le aziende che non sono obbligate a tenere riunioni periodiche affrontare la questione della verifica dell'efficacia formativa?
63) Rispetto al riconoscimento della formazione pregressa per il datore di lavoro che svolge il compito di RSPP, formato prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo SR, si evidenzia che, nelle disposizioni transitorie sono fatti salvi i percorsi formativi per datori di lavoro RSPP effettuati in vigenza dell’ACSR 2011 per i quali è riconosciuto un credito totale per il modulo comune del nuovo percorso previsto dall’ACSR 2025.
Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
Bozza DDL recante misure di semplificazione per le imprese / Agosto 2025
ID 24383 | 05.08.2025 / In allegato Bozza DDL Agosto 2025
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 138 del 4 agosto 2025, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge che introduce misure di semplificazione per le imprese.
Nel dettaglio:
Misure di semplificazione in materia fiscale
Il testo prevede:
- la soppressione di alcuni riferimenti normativi nelle fatture per i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta per investimenti relativi alle misure cd “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”;
- la mancata sanzione in caso di ritrasmissione tempestiva delle dichiarazioni trasmesse telematicamente e scartate;
- i tempi per il versamento dell’imposta sostitutiva sui premi e la disciplina dell’acquiescenza all’avviso di accertamento o di liquidazione, mediante formulazione di un’istanza di accertamento con adesione.
Misure di semplificazione in materia di lavoro
Tra le principali misure in materia di lavoro, si prevede:
- che il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale informi immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, nel caso in cui intraprenda un’attività lavorativa;
- che gli ITS Academy possano stipulare protocolli d’intesa con le imprese e con altri soggetti interessati per l’insegnamento presso gli stessi ITS;
- che nello svolgimento della formazione dei lavoratori il medico competente possa avvalersi, anche per lo svolgimento della parte teorica, della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale in possesso delle conoscenze teoriche richieste dal programma formativo.
Misure di semplificazione in materia di ambientale
Si stabiliscono:
- alcune semplificazioni in materia di bonifiche;
- l’esclusione dalla qualifica di industria insalubre delle imprese in possesso di certificazioni ambientali;
- semplificazioni nel riutilizzo dell’acqua per destinazione d’uso industriale;
- l’aggiornamento dei riferimenti normativi per l’individuazione dei rifiuti non pericolosi negli impianti industriali;
- l’assimilazione dei rifiuti trasportati per via marittima, sia in acque nazionali che internazionali, alle merci e quella dei rifiuti pericolosi alle merci pericolose; utilizzo del combustibile solido secondario, ottenuto da rifiuti non pericolosi;
- flessibilità temporale nell’uso del combustibile solido secondario.
Misure di semplificazione in materia di attività economiche
Sono introdotte semplificazioni:
- per i contratti di sviluppo;
- del regime amministrativo delle insegne di esercizio;
- in materia di conferenza di servizi decisoria, per l’installazione di apparecchi di distribuzione automatici e per le imprese operanti nel settore delle autoriparazioni;
- per edificare in prossimità della cosiddetta “linea doganale”;
- in materia di microimprese (per la notifica delle violazioni dei dati personali, per il reperimento di un sostituto, per le sanzioni che conseguono all’accertamento da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro di violazioni delle norme in materia di lavoro e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro da parte delle imprese, per l’enoturismo e l’oleoturismo);
- in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida (per l’esame di idoneità professionale degli autotrasportatori, per le conseguenze dello spargimento di rifiuti sulle strade, per le commissioni mediche locali, per lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida);
- un’interpretazione autentica sul trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore;
- modifiche nell’ambito dei sistemi di qualificazione degli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili; modifiche in tema di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale.