Legge 30 luglio 2025 n. 108Â Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.Â
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1500 della Commissione, del 23 luglio 2025, relativo all'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1457 /Â Norme armonizzate BT Luglio 2025
ID 24294 | 18.07.2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1457 della Commissione, del 16 luglio 2025, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 per quanto riguarda il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-60:2003 relativa a norme particolari per vasche e minipiscine idromassaggio e per quanto riguarda la pubblicazione con limitazione del riferimento delle norme armonizzate EN 60335-1:2012 relativa a norme generali per gli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare e EN 60335-2-27:2013 relativa a norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi
(1) A norma dell’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il materiale elettrico fabbricato in conformità a una norma armonizzata il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza coperti da tale norma armonizzata.
(3) Sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno elaborato le norme armonizzate EN 60335-2-60:2003, relativa alle vasche e alle minipiscine idromassaggio (modificata dalle norme EN 60335-2-60:2003/A1:2005, EN 60335-2-60:2003/A2:2008, EN 60335-2-60:2003/A12:2010 ed EN 60335-2-60:2003/A11:2010), EN 60335-1:2012, sugli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare (modificata dalle norme EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-1:2012/A15:2021 e rettificata dalla norma EN 60335-1:2012/AC:2014), ed EN 60335-2-27:2013, sugli apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi (modificata dalle norme EN 60335-2-27:2013/A1:2020 ed EN 60335-2-27:2013/A2:2020 e rettificata dalla norma EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11). I riferimenti di tali norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 della Commissione (3).
(4) Nel dicembre 2014 i Paesi Bassi hanno presentato un’obiezione formale, conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, alla norma armonizzata EN 60335-2-60:2003, quale modificata dalle norme EN 60335-2-60:2003/A1:2005, EN 60335-2-60:2003/A2:2008, EN 60335-2-60:2003/A11:2010 ed EN 60335-2-60:2003/A12:2010.
(5) Nell’obiezione formale si afferma che la norma armonizzata EN 60335-2-60:2003, quale modificata, non soddisfa gli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I, punto 1, lettera c), della direttiva 2014/35/UE, in combinato disposto con il punto 2, lettere a), b) e d), di detto allegato. I Paesi Bassi sostengono che la norma non tiene sufficientemente conto delle regole di installazione di cui alla serie di norme IEC 60364 sulle reti elettriche a bassa tensione. Ne consegue che i prodotti, pur risultando conformi alla norma armonizzata, continuano a non soddisfare gli obiettivi di sicurezza di cui alla direttiva 2014/35/UE. I Paesi Bassi aggiungono che devono essere presi in considerazione i requisiti applicabili alle piscine e agli impianti analoghi, come le minipiscine per l’uso all’aperto. Per tali prodotti è maggiore il rischio di scosse elettriche dovute a una riduzione della resistenza del corpo e al contatto tra il corpo e il potenziale di terra. I Paesi Bassi affermano pertanto che, ai sensi della norma armonizzata EN 60335-2-60:2003, quale modificata, potrebbe verificarsi un incidente mortale al primo palesarsi di un difetto.
(6) Dal dicembre 2014 l’obiezione formale è stata discussa periodicamente in seno al gruppo di lavoro sulla direttiva «Bassa tensione» e al comitato per il materiale elettrico. Nel 2021 tali discussioni sono infine sfociate in un accordo tra CEN-Cenelec e Paesi Bassi su un nuovo progetto di norma, che non è tuttavia ancora stato proposto per pubblicazione alla Commissione. L’obiezione formale sollevata dai Paesi Bassi è stata nuovamente discussa dal comitato per il materiale elettrico nella sua riunione del 25 giugno 2024.
(7) Dopo aver esaminato la norma EN 60335-2-60:2003, quale modificata, insieme ai rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato per il materiale elettrico, la Commissione ha concluso che la norma armonizzata non soddisfa gli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I, punto 1, lettera c), della direttiva 2014/35/UE, in combinato disposto con i punti 2, lettere a), b) e d), di tale allegato.
(8) Il 25 maggio 2023 la Germania ha sollevato un’obiezione formale, conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, alla norma armonizzata EN 60335-1:2012, quale modificata dalle norme EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019 ed EN 60335-1:2012/A15:2021 e rettificata dalla norma EN 60335-1:2012/AC:2014.
(9) Nell’obiezione formale sollevata dalla Germania si afferma che la norma armonizzata non soddisfa gli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I, punto 2, lettera c), della direttiva 2014/35/UE. La Germania sostiene che la norma prevede una prova per l’accessibilità delle parti mobili con una sonda di prova che dovrebbe riprodurre la mano umana, ma che non tiene tuttavia conto delle dimensioni essenziali del corpo umano e non rappresenta realisticamente la mano umana, in quanto è simile solo alla sonda appropriata da utilizzare per questo tipo di prova.
(10) L’obiezione formale sollevata dalla Germania è stata discussa dal comitato per il materiale elettrico nella sua riunione del 25 giugno 2024.
(11) Dopo aver esaminato la norma armonizzata EN 60335-1:2012, quale modificata, insieme ai rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato per il materiale elettrico, la Commissione ha concluso che la norma armonizzata non soddisfa gli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I, punto 2, lettera c), della direttiva 2014/35/UE.
(12) Il 6 luglio 2023 la Francia ha sollevato un’obiezione formale, conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, alla norma armonizzata EN 60335-2-27:2013, quale modificata dalle norme EN 60335-2-27:2013/A1:2020 ed EN 60335-2-27:2013/A2:2020 e rettificata dalla norma EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11.
(13) Nell’obiezione formale sollevata dalla Francia si afferma che la norma armonizzata non soddisfa gli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), della direttiva 2014/35/UE. La Francia sostiene che le condizioni d’uso indicate nel testo e nell’allegato normativo della norma armonizzata attraverso la classificazione degli apparecchi in base all’uso e alle categorie di utilizzatori non siano in linea con gli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2014/35/UE.
(14) L’obiezione formale sollevata dalla Francia è stata discussa dal comitato per il materiale elettrico nella sua riunione del 25 giugno 2024.
(15) Dopo aver esaminato la norma armonizzata EN 60335-2-27:2013, quale modificata, insieme ai rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato per il materiale elettrico, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa gli obiettivi di sicurezza essenziali di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), della direttiva 2014/35/UE.
(16) Tenendo conto della necessità di migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza della norma armonizzata EN 60335-2-60:2003, quale modificata, e in attesa di un’adeguata revisione di tale norma, il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-60:2003, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative, non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 2014/35/UE. Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-60:2003, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative, dovrebbe di conseguenza essere ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro apparecchi elettrici contemplati dalla norma armonizzata EN 60335-2-60:2003, quale modificata, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tale norma.
(17) Le norme armonizzate EN 60335-1:2012, quale modificata dalle norme EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 ed EN 60335-1:2012/A15:2021 e rettificata dalla norma EN 60335-1:2012/AC:2014, ed EN 60335-2-27:2013, quale modificata dalle norme EN 60335-2-27:2013/A1:2020 ed EN 60335-2-27:2013/A2:2020 e rettificata dalla norma EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11, dovrebbero pertanto essere mantenute nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una limitazione.
(19) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali corrispondenti di cui alla legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.
(20) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012,
2) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:
N.
Riferimento della norma
155 bis.
EN 60335-1:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – parte 1: Norme generali EN 60335-1:2012/AC:2014 EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-1:2012/A1:2019 EN 60335-1:2012/A14:2019 EN 60335-1:2012/A2:2019 EN 60335-1:2012/A15:2021 Limitazione: l’applicazione delle parti seguenti della norma EN 60335-1:2012, modificata da ultimo dalla A15:2021, non conferisce una presunzione di conformità agli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I, punto 2, lettera c), della direttiva 2014/35/UE: la parte del punto 20.2 che fa riferimento alla sonda di prova simile alla sonda di prova B.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei certificati sanitari per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni e per il trasporto di stallatico non trasformato
Regolamento delegato (UE) 2025/1399 della Commissione, del 5 maggio 2025, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati
GU L 2025/1399 del 14.7.2025
Entrata in vigore: 03.08.2025
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.
(2) L’allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche che figurano nell’elenco o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione, tenuto conto delle deroghe specifiche stabilite nell’allegato.
(3) Il regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione ha modificato l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 al fine di includervi l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati («voce PFOA»). La voce PFOA è stata in seguito modificata dai regolamenti delegati (UE) 2021/115 e (UE) 2023/866 della Commissione.
(4) L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 prevede una deroga specifica per l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, sia mobili sia fissi, a determinate condizioni. La deroga scade il 4 luglio 2025. Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno segnalato che gli operatori hanno problemi a rispettare la scadenza. Questi problemi potrebbero essere dovuti alle difficoltà nel misurare i composti correlati al PFOA nelle schiume e alla sottostima dei volumi di schiume contenenti tali composti. È quindi opportuno prorogare la deroga specifica fino al 3 dicembre 2025, l’ultima data possibile a norma della convenzione.
(5) Nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, al punto 1 della voce PFOA, il limite del contaminante non intenzionale in tracce (UTC) è fissato a 0,025 mg/kg per il PFOA o ciascuno dei suoi sali presenti in sostanze, in miscele e in articoli. Al punto 2 della medesima voce, il limite UTC è fissato a 1 mg/kg per ogni singolo composto correlato al PFOA o per una combinazione di composti correlati al PFOA presenti in sostanze, in miscele o in articoli. Poiché dati analitici recenti di diversi Stati membri hanno dimostrato che il PFOA o i suoi sali e i composti a esso correlati possono essere presenti in concentrazioni più elevate come contaminanti non intenzionali in tracce nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installati in sistemi, è opportuno fissare, per un periodo di tre anni, un limite UTC specifico di 1 mg/kg per il PFOA o ciascuno dei suoi sali e di 10 mg/kg per ogni singolo composto correlato al PFOA o una combinazione di composti correlati al PFOA presente in tali schiume e concentrati schiumogeni. In questo modo gli operatori avranno tempo sufficiente per sostituire le schiume e i concentrati schiumogeni contenenti PFOA o ciascuno dei suoi sali o i composti a esso correlati in quantità superiore rispetto ai limiti UTC.
(6) Quando le schiume contenenti PFOA, suoi sali e composti a esso correlati vengono rimosse dai sistemi antincendio, alcune di queste sostanze possono rimanere all’interno del sistema anche dopo la pulizia e potrebbero contaminare le nuove schiume installate. È pertanto opportuno fissare un limite UTC per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati nelle schiume antincendio prive di fluoro installate dopo la pulizia del sistema antincendio in sostituzione delle schiume contenenti PFOA, suoi sali e composti a esso correlati. Tale limite dovrebbe essere di 10 mg/kg per la somma di PFOA, suoi sali e composti a esso correlati.
(7) Per garantire chiarezza in merito alle schiume, ai concentrati o alle soluzioni cui si applica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, è aggiunta una definizione che precisa che il termine «schiuma antincendio» si riferisce a qualsiasi miscela antincendio contenente schiuma, così come ai concentrati schiumogeni antincendio e alle soluzioni schiumogene per produrre la schiuma.
(8) L’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021 vieta la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I del regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli. A tale proposito è opportuno precisare che gli articoli contenenti PFOA, suoi sali e composti a esso correlati prodotti o immessi in commercio in virtù di una deroga di cui all’allegato I di tale regolamento, e che erano già in uso alla data di scadenza della deroga in questione, possono continuare a essere utilizzati dopo tale data.
(9) Ai sensi dei punti 3 e 10 della voce PFOA, la Commissione è tenuta a riesaminare alcuni limiti UTC per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati per quanto riguarda determinati dispositivi medici e sostanze da usare come sostanze intermedie isolate trasportate. Al momento non vi sono informazioni a sostegno di una modifica di tali limiti. Considerato che la Commissione può modificare la voce PFOA se si rendono disponibili nuove informazioni, le clausole di riesame dovrebbero essere soppresse.
(10) La prima colonna, punto v), della voce PFOA fa riferimento all’«acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)». Poiché la formulazione della prima colonna della voce PFOS è stata modificata in «Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati», il riferimento nella voce PFOA dovrebbe essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
1. Nella tabella dell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, alla voce «Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati», prima colonna, il punto v) «acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS), di cui al presente allegato» è sostituito da «acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati, di cui al presente allegato». 2. Nella tabella dell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, alla voce «Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati», la quarta colonna è modificata come segue: 1) al punto 3 è soppressa la seconda frase; 2) sono inseriti i punti 4 bis e 4 ter seguenti: «4 bis. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o a ciascuno dei suoi sali presenti in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi e a ogni singolo composto correlato al PFOA o una combinazione di composti correlati al PFOA presente in tali schiume in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). Questo valore limite si applica fino al 3 agosto 2028. 4 ter. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma di PFOA, suoi sali e composti a esso correlati presenti nelle schiume antincendio prive di fluoro in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso) e provenienti da attrezzature antincendio sottoposte a pulizia secondo le migliori tecniche disponibili.»; 3) al punto 6, la data «4 luglio 2025» è sostituita dalla data «3 dicembre 2025»; 4) alla fine del punto 6 è aggiunta la frase seguente: «Per «schiuma antincendio» si intende qualsiasi miscela antincendio contenente schiuma, definizione che comprende ad esempio i concentrati schiumogeni antincendio e le soluzioni schiumogene per produrre la schiuma.»; 5) al punto 10 è soppressa la seconda frase; 6) è aggiunto il seguente punto 11: «11. Gli articoli contenenti PFOA, suoi sali o composti a esso correlati di cui al punto 5, lettere da a) a d), già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati.».
Macro-rifiuti galleggianti nei fiumi: il programma di monitoraggio nazionale di ISPRA per la Strategia Marina
ID 24273 | 12.07.2025 / Quaderno ISPRA 19/2024
Accordo Operativo MASE/ISPRA
I rifiuti marini sono definiti come un qualsiasi materiale solido persistente, fabbricato o trasformato e in seguito scartato, eliminato, abbandonato o perso in ambiente marino e costiero. La loro presenza in tutti i comparti marini (lungo le spiagge, sul fondo del mare, in galleggiamento e nella colonna d’acqua) può determinare conseguenze negative sia per gli ecosistemi marini sia per la salute umana, oltre ad avere un impatto su quelle attività antropiche che fanno affidamento sul buono stato del mare e delle coste, come ad esempio il turismo e la pesca.
Grazie alla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (Water Framework Directive - WFD), che rappresenta la norma principale per la tutela e gestione sostenibile dei corpi idrici alla scala di bacino, from source to sea, con un approccio pianificatorio adattivo e ciclico, e alla Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE (Marine Strategy Framework Directive – MSFD), nel seguito “Direttiva”, che rafforza ed estende l’impegno sostenuto dall’Europa in termini di governance, competenze e risorse economiche dedicate al mare, si sta affrontando il problema dei rifiuti marini attraverso un percorso unico, vincolante e comparabile.
Il percorso di applicazione di questa importante direttiva in Italia è coordinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), e vede il coinvolgimento del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale - costituito da ISPRA e dalle ARPA - nonché dei rappresentanti delle amministrazioni centrali, delle Regioni e degli enti locali e di numerosi altri soggetti per gli aspetti tecnico/scientifici e le ricadute socio-economiche. La Direttiva, recepita in Italia con il D.lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010, rappresenta quindi uno specifico strumento normativo vincolante per gli Stati Membri che considera l’ambiente marino in un’ottica ecosistemica. Basata su un approccio adattivo, la Direttiva prevede periodiche revisioni in merito all’efficacia delle politiche attuate e si implementa attraverso cicli di 6 anni che comprendono valutazioni periodiche dell'ambiente marino.
Le valutazioni si basano su 11 descrittori qualitativi, attraverso la definizione di traguardi ambientali da conseguire e di programmi di Monitoraggio per l’attuazione di misure volte a migliorare lo stato delle acque marine.
Fra questi descrittori, il descrittore 10 prevede che le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provochino danni all’ambiente costiero e marino.
L’Italia effettua dal 2015 un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini. Per definire il buono stato ambientale in riferimento al Descrittore 10 con 6 programmi di monitoraggio, organizzati a livello delle “sottoregioni marine” individuate dalla MSFD (Mar Mediterraneo Occidentale, Mar Ionio e Mar Mediterraneo Centrale, Mare Adriatico), sia per valutare la composizione, la quantità e la distribuzione dei rifiuti e dei microrifiuti sul litorale, nello strato superficiale della colonna d'acqua e nei sedimenti del fondale (compresa la foce dei fiumi), sia per valutare l’impatto dei rifiuti ingeriti da organismi marini, utilizzando come bioindicatore la tartaruga marina Caretta caretta e realizzando mappe di rischio di esposizione. ... segue allegato
DPCM 22 aprile 2025 / Nota metodologica fabbisogni standard dei comuni per il 2024
ID 24269 | 10.07.2025
DPCM 22 aprile 2025 Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.
(GU n.158 del 10.07.2025 - SO n. 25) _________
Art. 1.
1. È adottata la nota metodologica relativa all’aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2024, che prevede la revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni standard relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e alle funzioni di polizia locale e l’aggiornamento della base dati per la determinazione, a metodologia invariata, dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per il trasporto pubblico locale (TPL), il servizio smaltimento rifiuti, i servizi relativi alla viabilità e territorio, il servizio di asili nido, i servizi del settore sociale e i servizi dell’istruzione pubblica ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.
2. La predetta nota metodologica di aggiornamento e revisione dei fabbisogni standard dei comuni per l’annualità 2024 è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 2.
1. I comuni delle regioni a statuto ordinario danno adeguata pubblicità al presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.
Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo Testo rilevante ai fini del SEE
(GU L 276 del 20.10.2010) _______
Modificato da:
- M1 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 L 348 129 20.12.2013 - M2 Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 L 1679 1 28.6.2024