ID 24779 | 22.10.2025 - Rotterdam, 22 ottobre 2025 – Diretta streaming gratuita per tutti i professionisti della rianimazione
L’European Resuscitation Council (ERC), in collaborazione con la American Heart Association (AHA) e la International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), ha lanciato ufficialmente le Linee Guida per la Rianimazione Cardiopolmonare (CPR) 2025, con l'evento che si è tenuto mercoledì 22 ottobre 2025 a Rotterdam.
Le nuove Linee Guida ERC 2025, sono frutto di un intenso lavoro di revisione scientifica e applicazione pratica, che ha coinvolto oltre 200 esperti internazionali nel campo della rianimazione. ...
L'M366 diventa quindi vincolante per il trasporto di leghe metalliche di piombo ADR nei/tra i 5 paesi:
COUNTRY
SIGNED
REVOKED
Italy
08/08/2025
Slovenia
27/08/2025
France
12/09/2025
Germany
8/10/2025
Switzerland
15/10/2025
Slovakia
22/10/2025
Denmark
10/11/2025
Valid until 31 August 2027[/box-info]
[box-info]Nota
In relazione a quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2024/197 (21° ATP del Regolamento CLP), in applicazione dal prossimo 1° Settembre 2025, per le leghe metalliche contenenti piombo che hanno subito una riclassificazione del pericolo ambientale H400 / H410 ponendo problematiche ed incertezza per l'eventuale applicazione ADR al loro trasporto, l'Italia attraverso il MIT, ha trasmesso ad UNECE formale richiesta di deroga (condizionata) dell'applicazione dell'Accordo ADR al trasporto di tali leghe come Classe 9 UN 3077. (notificato Accordo multilaterale M366 / inizio 8 Agosto 2025 - valido fino al 31 Agosto 2027).
Per la validità è attesa la sottoscrizione di almeno un altro Paese contraente ADR.
L'accordo potrà essere valutato e risolto in previsione di ADR 2027.[/box-info]
Multilateral Agreement M366
Under paragraph 1.5.1 of ADR, concerning environmentally hazard of metal alloys containing lead
1) This agreement shall apply only to metal alloys assigned to UN 3077 environmentally hazardous substance, solid, n.o.s., packing group III in accordance with 2.2.9.1.10.6 as a consequence of 2.2.9.1.10.51 containing: a. ≥ 0.25% of lead massive (particle diameter ≥ 1 mm); b. ≥ 0.025% of lead powder (particle diameter < 1 mm).
2) These metal alloys may be transported without being subject to other requirements of ADR Regulation, provided that the following conditions are met: a. they do not fulfil the criteria of any class other than Class 9; b. metal alloys are sparingly soluble in water; c. they are carried: i. in packagings, IBCs and large packagings that meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8 and are sift-proof and water-resistant or are fitted with a sift-proof and water-resistant liner; or ii. in bulk according to VC1 or VC2 codes.
3) A copy of this agreement shall be carried on board the transport unit.
4) This agreement shall be valid until 31.08.2027 for the carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this agreement. If it is revoked before then by one of the signatories, it shall remain valid until the above mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this agreement which have not revoked it. ... attached
Il D. Lgs. n. 271/99 prevede una serie di adempimenti a carico dell’armatore e del comandante i cui obblighi sono elencati nel comma 5, art. 6 così come segue.
5. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a: a) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5; b) designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5; c) designare il medico competente di cui all'articolo 23; d) organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all'allegato I e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e dai contratti collettivi nazionali di categoria; e) informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali; f) limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonché la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato; g) fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza; h) informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza; i) formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione; l) richiede l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione; m) tenere a bordo della singola unità navale ed aggiornare il "registro degli infortuni”, di cui all'articolo 25, comma 2, nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio; n) garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza; o) permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale così come indicato all'art. 16 comma 2, lettera d); p) fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali ed internazionali, documentazione tecnica; il manuale di cui all'articolo 17 e la guida di cui all'articolo 24 comma 4, e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attività lavorative di bordo in condizioni di sicurezza; q) attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte; 6. L'armatore non può delegare gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a).
Contestualmente il d.lgs. 298/99 prevede altri adempimenti a carico dell’armatore così come di seguito riportati.
Art. 3. Obblighi dell'armatore 1.L'armatore, fatta salva la responsabilità del comandante ai sensi della legislazione vigente e tenendo conto delle condizioni meteorologiche prevedibili, nonché delle caratteristiche tecniche operative della nave, assicura che la stessa venga impiegata senza compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori. 2. In particolare, l'armatore: a) assicura la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e l'eliminazione dei difetti riscontrati; b) adotta misure organizzative intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene; c) tiene a bordo delle navi mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità sufficiente per i lavoratori; d) osserva le prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui all'allegato III; e) osserva, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo IV, e successive modifiche ed integrazioni, le specifiche in materia di dispositivi di protezione individuali di cui all'allegato IV; f) fornisce al comandante i mezzi necessari per conformarsi agli obblighi contenuti nel presente decreto legislativo; g) dispone che gli eventi verificatisi durante la navigazione e che hanno o che possono avere effetto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima del primo porto di approdo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati per iscritto; h) assicura che anche nei confronti dei lavoratori non marittimi presenti a bordo, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, si applichino le disposizioni previste per i lavoratori marittimi.
Art. 4. Requisiti di sicurezza e di salute 1. Le navi da pesca nuove e quelle oggetto di riparazioni, ovvero trasformazioni, ovvero modifiche di grande portata devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato I a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le navi da pesca esistenti devono essere adeguate alle prescrizioni di sicurezza e di salute di cui all'allegato II entro il 23 novembre 2002.
Art. 5. Informazione dei lavoratori 1. Le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori.
Art. 6. Formazione dei lavoratori 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare: a) per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474; b) per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente; c) in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonché ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, da adottarsi entro il 31 marzo 2000, sono definiti la durata ed i contenuti minimi della formazione di cui al comma 1, lettera
c). Note all'art. 6: - L'art. 38 del citato D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, così recita: "Art. 38 (Formazione ed addestramento). - 1. Il datore di lavoro si assicura che: a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone
Art. 7. Formazione del comandante della nave da pesca 1. L'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare: a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni; b) la stabilità della nave ed il mantenimento della stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca; c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure. ... segue allegato
Regolamento (UE) 2022/1379 della Commissione, del 5 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti al fine di introdurre i veicoli elettrici e altre nuove tecnologie
La Direttiva europea 2023/2668: contenuti e novità sulla tutela dei lavoratori esposti ad amianto / INAIL 2025
ID 24716 | 10.10.2025 / In allegato
Il 30 novembre 2023 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la direttiva 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Il presente volume è il frutto della partecipazione dell’Inail-Dit all’elaborazione della norma, avvenuta nelle sedi comunitarie, il cui iter procedurale è riportato in sintesi. Nel testo, vengono descritti il contesto e le motivazioni che hanno portato il Parlamento Europeo e il Consiglio all’emanazione della nuova direttiva, evidenziando le principali novità e le probabili ricadute sulle attività di valutazione e gestione del rischio da esposizione ad amianto nei luoghi di lavoro, con un focus sul nostro Paese.
La tematica amianto per le sue implicazioni di ordine sociale, economico, politico, scientifico, conseguenti alla sua accertata pericolosità per la salute, rappresenta tutt’oggi un argomento di notevole interesse a livello nazionale ed internazionale. Il termine amianto ha una derivazione commerciale e non trova una definizione precisa dal punto di vista mineralogico. Esso comprende sei minerali silicatici fibrosi, afferenti alla serie degli anfiboli (crocidolite, amosite, tremolite, antofillite e actinolite) e dei serpentini (crisotilo), che si distinguono sulla base della composizione chimica e, soprattutto, delle caratteristiche morfologiche e tecnologiche, per le quali sono stati sfruttati commercialmente in passato anche nel nostro Paese.
Dalla seconda metà del secolo scorso al bando del 1992, in Italia sono state prodotte (ovvero estratte) circa tre milioni e ottocentomila tonnellate di amianto grezzo, con un’importazione di circa un milione e novecentomila tonnellate.
Nel Dizionario di Merceologia (1972) il termine amianto o asbesto veniva definito come quel “minerale che opportunamente preparato fornisce fibre utilizzate per essere filate e resistenti al calore, con sufficiente flessibilità, con elevata rigidità dielettrica ed elevata resistenza chimica”. Tale definizione riassume bene le caratteristiche “insuperabili” che hanno portato questi minerali, in particolare il crisotilo, la crocidolite e l’amosite, ad un notevole successo commerciale. Questi sono altresì dotati di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti e, cosa fondamentale, si legano facilmente con altre sostanze (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, Pvc, etc.). Quest’ultima proprietà ha permesso la realizzazione di diverse miscele, principalmente con cemento, plastiche, bitumi e vernici, che complessivamente hanno portato alla commercializzazione di oltre tremila tipologie di Prodotti/Materiali Contenenti Amianto (Pca/Mca) con percentuali variabili tra il dieci e il novantotto per cento in peso.
Tali materiali sono stati ampiamente impiegati in numerosi settori: civile (edilizia di tutti i tipi), industriale e militare. In particolare, possiamo citare i seguenti ambiti industriali: cantieristica navale, metallurgia, siderurgia, metalmeccanica, trasporti, industria alimentare, petrolchimica, tessile e industria del vetro. Un notevole impulso alla loro produzione industriale si è avuto in epoca post-bellica, anni in cui l’amianto era considerato materiale strategico, sia per l’abbondanza della materia prima sul territorio nazionale, sia per i suoi costi contenuti.
[...] Segue in allegato
__________
INDICE
LE ATTIVITÀ DELL’INAIL-DIT SUL RISCHIO AMIANTO
INTRODUZIONE
1. CONTESTO DI RIFERIMENTO 1.1 Quadro normativo italiano
2. LE STRATEGIE EUROPEE PER INCREMENTARE LA TUTELA DEI LAVORATORI
3. CONSIDERAZIONI SUI PUNTI CARDINE DELLA DIR. (UE) 2023/2668 3.1 Le novità introdotte dalla Dir. (UE) 2023/2668 3.2 Le novità introdotte dall’Allegato 1 bis della Dir. (UE) 2023/2668
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 38 del 19/09/2025 N. 10 SR/03329/25 Francia
Approfondimento tecnico: Borraccia
Il prodotto, di marca Amadeus Les Petits, mod. Gourde, è stato sottoposto alle procedure di ritiro dal mercato e richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Il prodotto ha delle parti che possono staccarsi facilmente (il tappo di chiusura). I bambini piccoli potrebbero metterle in bocca e soffocare.
Direttiva 2001/95/CE CAPO II Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee
Articolo 3
1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.
Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.
3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:
a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2; b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato; c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti; d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato; e) ultimi ritrovati della tecnica; f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.
4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.
DDL semplificazioni 2025 / Update 14.11.2025 - In GU
ID 24709 | 14.11.2025 / In allegato
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
14 Novembre 2025 Pubblicato GU
Legge 10 novembre 2025 n. 167 Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualita' della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
(GU n.265 del 14.11.2025) ________
29 ottobre 2025
Approvato definitivamente Camera C. 2393
08 maggio 2025 Atto Camera C.2393
Approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie
15 luglio 2024 - Atto Senato 1192
È iniziato l’iter di approvazione parlamentare del disegno di legge recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie", che è stato presentato al Senato il 15 luglio 2024 (A.S.1192).
Il disegno di legge rinnova, tra l’altro, la disciplina e le modalità di adozione delle future leggi annuali di semplificazione normativa, regolandone il relativo procedimento. Lo strumento mira non solo ad adottare, ogni anno, interventi di semplificazione normativa di tipo generale (destinati alla redazione di codici o testi unici), ma anche ulteriori interventi di semplificazione di tipo settoriale di diretta attuazione. ...
Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio
GU L 2025/1988 del 3.10.2025
Entrata in vigore: 23.10.2025
___________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Le sostanze per- e polifluoroalchiliche («PFAS») sono una famiglia di migliaia di sostanze chimiche sintetiche ampiamente utilizzate nell’Unione, tra l’altro nelle schiume antincendio. Le PFAS sono definite dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE») come qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3) o di metilene (CF2) completamente fluorurato (senza alcun atomo di H/Cl/Br/I legato a esso).
(2) Il criterio «molto persistente» è definito all’allegato XIII, punto 1.2.1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Le PFAS superano di gran lunga il criterio per essere considerate molto persistenti e presentano una serie di proprietà pericolose aggiuntive. La maggior parte di tali sostanze è mobile nell’acqua e pertanto provoca la contaminazione delle acque sotterranee, delle acque superficiali e del biota. Questo desta particolare preoccupazione quando sono interessate fonti di acqua potabile. Alcune PFAS sono sospettate di essere cancerogene, causano danni ai bambini in via di sviluppo e, a basse concentrazioni, provocano effetti su organi quali il fegato o sul sistema immunitario. Secondo alcune indicazioni le PFAS sono potenziali interferenti endocrini. Tuttavia non vi sono dati sufficienti per valutare adeguatamente, da un punto di vista quantitativo, gli effetti della maggior parte delle PFAS sulla salute umana e sull’ambiente.
(3) Nel 2019 il Consiglio dell’Unione europea ha invitato la Commissione a sviluppare un piano d’azione teso a eliminare tutti gli usi non essenziali di PFAS. Nel 2020 il Parlamento europeo ha esortato la Commissione a fissare termini precisi per assicurare una rapida eliminazione graduale di tutti gli usi non essenziali delle PFAS. Nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, la Commissione ha indicato che le PFAS necessitano di particolare attenzione e ha pertanto proposto una serie organica di interventi per affrontare i problemi derivanti dall’uso delle PFAS e dalla contaminazione che ne deriva.
(4) I potenziali impatti dell’inquinamento da PFAS sull’ambiente ed eventualmente sulla salute umana hanno sollevato preoccupazioni in varie parti del mondo. Australia, Canada, Giappone, Corea, Cina, Russia e Stati Uniti hanno adottato strategie per la riduzione del rischio associato alle PFAS. La Danimarca ha già adottato misure specifiche per vietare l’importazione, la vendita e l’uso di concentrati schiumogeni antincendio contenenti PFAS nei siti di esercitazione. Le restrizioni nazionali possono ostacolare il buon funzionamento del mercato interno e pertanto è necessaria l’armonizzazione delle norme di restrizione sulle schiume antincendio contenenti PFAS a livello di Unione.
(5) Tenendo conto delle preoccupazioni espresse in merito alla sostituzione delle schiume antincendio contenenti acido perfluoroottanoico («PFOA») con altre schiume a base di fluoro, nonché della crescente disponibilità di alternative, e al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nell’Unione, il 17 luglio 2020, a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Commissione ha invitato l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») a predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV di tale regolamento, in vista di un’eventuale restrizione delle PFAS nelle schiume antincendio.
(6) Il 23 marzo 2022 l’Agenzia ha presentato il fascicolo conforme all’allegato XV («fascicolo»), che è stato modificato e finalizzato il 13 gennaio 2023. Dal fascicolo è emerso che ogni anno circa 30 000 tonnellate di schiume antincendio sono prodotte nell’Unione da circa 25 imprese. Nonostante le precedenti restrizioni su alcune PFAS nelle schiume antincendio, 18 000 tonnellate (60 %) dell’attuale tonnellaggio formulato di schiume antincendio contengono PFAS. Nel fascicolo è stata stimata un’emissione totale annua pari a circa 470 tonnellate di PFAS provenienti dalla formulazione, dall’addestramento e dall’uso in caso di incendi.
(7) Le schiume antincendio contenenti PFAS sono utilizzate per estinguere incendi che coinvolgono liquidi infiammabili («incendi di classe B») in svariati settori, ad esempio sono impiegate nel settore petrolifero/(petrol)chimico, dai vigili del fuoco municipali, in applicazioni marittime, negli aeroporti, nella difesa e negli estintori portatili. L’industria petrolifera/(petrol)chimica è di gran lunga il settore di impiego più importante, in quanto utilizza il 59 % del tonnellaggio annuo di schiume antincendio contenenti PFAS nell’Unione. Le schiume antincendio contenenti PFAS sono utilizzate sia per l’addestramento che in una varietà di incendi reali, dai piccoli incendi agli incendi di grandi serbatoi. Se non sarà regolamentato, l’uso continuo delle PFAS nelle schiume antincendio comporterà un aumento della contaminazione ambientale, il persistere delle emissioni ambientali e un’ulteriore esposizione umana.
(8) L’Agenzia ha concluso che i rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti dall’uso delle PFAS nelle schiume antincendio nell’Unione non sono adeguatamente controllati e che una restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 è la misura più appropriata per affrontare i rischi identificati. È necessaria un’azione a livello di Unione per far fronte ai rischi associati alle PFAS nelle schiume antincendio al fine di garantire un livello elevato e armonizzato di protezione della salute umana e dell’ambiente in tutta l’Unione e assicurare la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione.
(9) Il fascicolo ha inoltre concluso che le identità precise delle specifiche PFAS attualmente utilizzate nelle schiume antincendio sono in gran parte sconosciute a causa della riservatezza dei fabbricanti. I portatori di interessi dell’industria riferiscono che le PFAS appartengono per lo più alla categoria con lunghezza della catena C6, che sono sostanze correlate all’acido perfluoroesanoico. Tuttavia nelle schiume antincendio sono state utilizzate anche sostanze con strutture a catena più corta e in futuro potrebbero teoricamente essere sviluppate nuove PFAS non regolamentate da utilizzare nelle schiume antincendio. Di conseguenza il fascicolo ha concluso che una restrizione riguardante l’intera classe delle PFAS, indipendentemente dallo status commerciale di specifiche PFAS, piuttosto che mirata a specifiche PFAS o sottogruppi di PFAS, è appropriata al fine di affrontare i rischi derivanti dalle PFAS nelle schiume antincendio, compresi quelli dovuti a una cosiddetta «sostituzione deplorevole» in futuro.
(10) Nel fascicolo l’Agenzia ha preso in considerazione cinque diverse opzioni di restrizione e alla fine ha proposto di vietare l’immissione sul mercato e l’uso, compresa la formulazione, delle PFAS nelle schiume antincendio, prevedendo periodi transitori specifici per settore. Secondo l’Agenzia, l’immissione sul mercato di estintori portatili contenenti PFAS dovrebbe essere soggetta a restrizioni dopo un periodo transitorio di sei mesi, mentre l’uso di schiume antincendio contenenti PFAS per l’addestramento e i test nonché per l’impiego da parte dei vigili del fuoco municipali dovrebbe essere soggetto a restrizioni dopo un periodo transitorio di 18 mesi. È stato ritenuto necessario un periodo transitorio più lungo, pari a tre anni, per l’uso di schiume antincendio contenenti PFAS sulle navi civili, e pari a cinque anni per l’uso di schiume antincendio contenenti PFAS nell’aviazione civile, nella difesa e negli estintori portatili. L’Agenzia ha considerato giustificato un periodo transitorio fino a 10 anni per l’uso di schiume antincendio contenenti PFAS negli stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare nel caso di incendi che interessano grandi serbatoi di stoccaggio atmosferico e di industrie che trattano numerosi liquidi infiammabili differenti nello stesso sito.
(11) Nel fascicolo l’Agenzia ha inoltre proposto di fissare il limite di concentrazione delle PFAS nelle schiume antincendio a 1 mg/l. Secondo l’Agenzia, tale limite impedirebbe qualsiasi uso intenzionale delle PFAS nei concentrati schiumogeni antincendio ed eviterebbe la maggior parte delle emissioni. L’Agenzia ha inoltre ritenuto che tale limite di concentrazione dovrebbe applicarsi anche alle attrezzature che sono state utilizzate con schiume antincendio contenenti PFAS, in quanto detto limite potrebbe essere raggiunto mediante un processo di pulizia relativamente semplice.
(12) Infine l’Agenzia ha proposto l’obbligo per gli utilizzatori di schiume antincendio (ad eccezione che negli estintori portatili) di elaborare «piani di gestione delle schiume antincendio contenenti PFAS» e di applicare misure di gestione del rischio conformi alle migliori pratiche per consentire loro di continuare a utilizzare schiume contenenti PFAS durante qualsiasi periodo transitorio applicabile.
(13) Il 16 marzo 2023 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell’Agenzia ha adottato il proprio parere, nel quale ha concluso che la restrizione proposta dall’Agenzia sulle PFAS nelle schiume antincendio, come modificata dal RAC, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare il rischio identificato in termini di efficacia nella riduzione del rischio, di praticabilità e di verificabilità.
(14) Il RAC ha supportato l’uso della definizione dell’OCSE per le PFAS ai fini del raggruppamento delle sostanze. Il RAC ha riconosciuto che potrebbe essere possibile identificare PFAS o sottogruppi che non sono adatti all’uso nelle schiume antincendio a causa delle loro proprietà intrinseche, ma ha ritenuto che non sia giustificata l’esclusione delle PFAS o dei sottogruppi identificati che hanno scarsa probabilità di essere utilizzati. Lo sforzo necessario per identificare tali gruppi e sostanze non sarebbe giustificato, dato che le PFAS non adatte non sono interessate dalla presente restrizione. Inoltre l’esclusione di sottogruppi comporta la possibile esclusione involontaria delle PFAS che, pur presentando proprietà pericolose simili, potrebbero risultare adatte in futuro. Il RAC ha ritenuto che l’elevata persistenza delle PFAS, in combinazione con altri pericoli, sia motivo di notevole preoccupazione. Il RAC ha considerato che le emissioni delle PFAS nell’ambiente derivanti dall’uso di schiume antincendio contenenti PFAS, come stimate dall’Agenzia, sono stime affidabili e ha convenuto che tali rilasci dovrebbero essere utilizzati come indicatore del rischio ed essere ridotti al minimo.
(15) Il RAC ha convenuto che una restrizione a livello di Unione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 sulle PFAS intese come gruppo rappresenta la misura più appropriata per ridurre i rischi associati alle PFAS nelle schiume antincendio. Il RAC ha inoltre convenuto che la restrizione dovrebbe affrontare i rischi derivanti dall’immissione sul mercato e dall’uso delle PFAS, compresa la formulazione, in tutte le applicazioni di schiume antincendio, in quanto contribuiscono alle emissioni ambientali. Tali rilasci presentano un rischio per gli esseri umani e per l’ambiente, che aumenta con l’uso continuo a causa della persistenza delle PFAS e del conseguente incremento nel tempo del loro accumulo nell’ambiente. Nonostante gli sforzi normativi compiuti nell’arco di oltre un decennio, il RAC ritiene che le misure di gestione del rischio e le condizioni operative attuali non affrontino in modo sufficiente il rischio.
(16) Il RAC ha sostenuto la proposta di imporre agli operatori di definire piani di gestione specifici per sito. Il RAC ha inoltre concordato sulle condizioni per uno smaltimento, un trattamento e un’etichettatura adeguati dei rifiuti raccolti contenenti PFAS. Il RAC ha altresì indicato la necessità di garantire che i rifiuti provenienti dalla pulizia delle attrezzature antincendio siano gestiti ai fini di un trattamento adeguato e che il trattamento biologico delle acque reflue non sia da considerarsi un trattamento adeguato. Il RAC ha osservato che il trattamento biologico delle acque reflue è il metodo di smaltimento più comune per le acque di dilavamento raccolte contenenti schiume antincendio, ma che tale trattamento ha un’efficienza limitata nella rimozione delle PFAS e inoltre lo smaltimento dei fanghi di depurazione può costituire una fonte significativa di PFAS. Nel caso in cui i rifiuti contenenti PFAS siano inceneriti o co-inceneriti, il RAC ha indicato che la temperatura dovrebbe essere superiore a 1 100 gradi Celsius. Tuttavia il RAC ha anche osservato che in futuro potrebbero essere sviluppate altre tecniche di smaltimento e pertanto non ha suggerito di definire ulteriormente il trattamento adeguato al di là delle condizioni proposte nel fascicolo.
(17) Il 7 giugno 2023 il comitato per l’analisi socioeconomica («SEAC») dell’Agenzia ha adottato il proprio parere. Il SEAC ha concluso che la restrizione proposta dall’Agenzia riguardo alle PFAS nelle schiume antincendio costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi identificati, tenendo conto dei costi e dei vantaggi socioeconomici delle PFAS, a condizione che una revisione della disponibilità di alternative per gli stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE sia effettuata prima della fine del periodo transitorio proposto per l’immissione sul mercato e l’uso delle sostanze in tali stabilimenti. Il SEAC ha inoltre raccomandato di includere l’obbligo di riesaminare, prima della fine del periodo transitorio, i progressi compiuti nella sostituzione delle schiume antincendio contenenti PFAS utilizzate negli impianti offshore di petrolio e gas.
(18) Il SEAC ha concluso che, nonostante alcune incertezze, i costi socioeconomici della restrizione proposta, stimati a circa 7 miliardi di EUR su un periodo di trent’anni, riflettono il corretto ordine di grandezza. Il SEAC ha convenuto con l’Agenzia che i benefici derivanti dalla restrizione proposta consistono nelle emissioni ambientali evitate, che l’Agenzia ha stimato essere pari a circa 13 200 tonnellate nell’arco di trent’anni in caso di attuazione delle misure di gestione del rischio proposte dalla stessa Agenzia. Il SEAC ha osservato che il valore centrale del rapporto costo/efficacia di circa 500 EUR per chilo di emissioni evitate è nell’ordine di grandezza delle recenti restrizioni riguardanti le sostanze chimiche persistenti. Il SEAC ha inoltre osservato che l’inclusione di misure di gestione del rischio in relazione all’addestramento e agli incendi ha avuto un impatto limitato sul rapporto costo/efficacia della restrizione proposta e ha pertanto ritenuto tali misure giustificate. Il SEAC ha altresì considerato che la restrizione potrebbe avere altri effetti positivi, come quelli di evitare costi di bonifica ambientale e di incentivare una più rapida innovazione per trovare alternative alle PFAS, con conseguente aumento della competitività dell’industria chimica europea, nonché alcuni effetti incerti o potenzialmente negativi, quali ad esempio effetti sulle emissioni di gas a effetto serra e l’incapacità di estinguere adeguatamente gli incendi qualora le alternative non siano efficaci quanto le schiume contenenti PFAS.
(19) Il SEAC ha concluso che sono disponibili schiume antincendio alternative, non a base di fluoro, tecnicamente ed economicamente valide, che possono essere adottate nella maggior parte dei settori o degli impieghi, ma non in tutti, entro la fine dei periodi transitori proposti dall’Agenzia. In particolare il SEAC ha ritenuto che non sia ancora stata pienamente dimostrata la disponibilità di alternative adatte a essere utilizzate negli stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE e negli impianti offshore di petrolio e gas. Al fine di garantire il pieno sviluppo, la sperimentazione e l’adozione di alternative adeguate, il SEAC ha raccomandato periodi transitori più lunghi di quelli proposti dall’Agenzia per l’immissione sul mercato di estintori portatili che erogano schiuma resistente agli alcoli, per l’uso nel settore marittimo e per l’uso negli impianti offshore di petrolio e gas. Per quanto riguarda l’uso degli estintori portatili, il SEAC ha raccomandato un periodo transitorio che si estenda fino al 31 dicembre 2030, invece dei cinque anni proposti dall’Agenzia.
(20) Il SEAC ha preso atto della condizione aggiuntiva raccomandata dal RAC che richiede una temperatura minima di incenerimento pari a 1 100 gradi Celsius. Tuttavia il SEAC non ha potuto trarre conclusioni sui costi associati a tale raccomandazione, il che ha introdotto un ulteriore elemento di incertezza nella valutazione.
(21) Il forum dell’Agenzia per lo scambio di informazioni sull’applicazione, di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 («forum»), è stato consultato nel corso della procedura di restrizione e il suo parere è stato preso in considerazione.
(22) Il 31 agosto 2023 l’Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC alla Commissione.
(23) Tenendo conto del fascicolo e dei pareri del RAC e del SEAC, la Commissione ritiene che l’immissione sul mercato e l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio comportino un rischio inaccettabile per la salute umana e per l’ambiente, che deve essere affrontato a livello di Unione.
(24) La Commissione ritiene pertanto che una restrizione relativa all’immissione sul mercato e all’uso delle PFAS nelle schiume antincendio, come stabilita dal presente regolamento, sia la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare il rischio identificato, tenendo conto del suo impatto socioeconomico e della disponibilità di alternative.
(25) La Commissione ritiene che l’ampio ambito di applicazione della restrizione, riguardante tutte le PFAS come definite dall’OCSE, sia appropriato alla luce delle preoccupazioni espresse nel fascicolo e confermate dal RAC e dal SEAC. La persistenza di tutte le PFAS, nonché dei relativi prodotti di degradazione, è il problema principale che porta all’aumento delle concentrazioni ambientali. Molte PFAS sono caratterizzate da un’elevata mobilità nell’ambiente e alcuni studi hanno individuato una serie di altri pericoli legati alle PFAS, che dipendono spesso dalla loro struttura specifica. La Commissione osserva che le identità precise delle PFAS attualmente utilizzate nelle schiume antincendio sono in gran parte sconosciute a causa della riservatezza commerciale dei fabbricanti e che è necessario un ampio ambito di applicazione della restrizione per evitare sostituzioni deplorevoli tra singole PFAS differenti, che sono tutte «molto persistenti» sulla base del criterio di cui all’allegato XIII, punto 1.2.1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto provocano la contaminazione delle acque sotterranee, delle acque superficiali e del biota.
(26) La Commissione ritiene che non sia chiaro se alcuni sottogruppi delle PFAS possano essere utilizzati nelle schiume antincendio e se quindi rappresentino un rischio per la salute umana e per l’ambiente. Tuttavia, tenendo conto dell’impegno assunto dall’Unione di eliminare gradualmente le PFAS ove possibile, come indicato in precedenza, la Commissione ritiene che l’ampia portata chimica della restrizione sia giustificata per garantire l’identificazione delle sostanze che rientrano nell’ambito di applicazione di tale restrizione, evitando l’esclusione involontaria delle PFAS che in futuro potrebbero essere considerate adatte all’uso nelle schiume antincendio e garantendo la praticabilità della restrizione.
(27) La Commissione concorda sul limite di concentrazione proposto dal RAC e dal SEAC, ossia una concentrazione di 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS. La Commissione ritiene che, ai fini della certezza del diritto e per agevolare il rispetto e l’applicazione di tale restrizione, la schiuma antincendio dovrebbe essere definita nel presente regolamento come qualsiasi miscela utilizzata per estinguere gli incendi mediante l’impiego di schiuma, compresi i diversi tipi di miscele di schiume antincendio nelle diverse fasi della catena del valore e di utilizzo, tra cui il concentrato schiumogeno antincendio che necessita di essere diluito con l’acqua per formare la soluzione schiumogena antincendio, la soluzione schiumogena antincendio e la schiuma antincendio, ossia la soluzione schiumogena antincendio mescolata all’aria durante l’uso. Sebbene la disponibilità di metodi analitici specifici per ogni singola PFAS sia limitata, possono essere utilizzati metodi di determinazione del fluoro totale al fine di dimostrare la conformità alla restrizione, in linea con il parere del forum. La Commissione ritiene che la restrizione sia applicabile e che tale applicabilità sia favorita, in particolare, dalla combinazione della disponibilità di metodi di determinazione del fluoro totale e dell’obbligo di etichettatura.
(28) La Commissione osserva che l’attuazione della restrizione relativa a gruppi specifici di PFAS nelle schiume antincendio a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ha dimostrato che, anche dopo una pulizia effettuata secondo le migliori tecniche disponibili, i residui delle PFAS possono rimanere nelle attrezzature e potrebbero essere presenti nelle schiume antincendio di nuova installazione prive di fluoro. Alla luce di quanto precede, la Commissione riconosce che la fissazione di un limite di concentrazione delle PFAS a 1 mg/l, come raccomandato dall’Agenzia, può comportare la sostituzione di qualsiasi attrezzatura per schiuma antincendio precedentemente utilizzata con schiume antincendio contenenti PFAS. La Commissione ritiene pertanto opportuno fissare un limite di 50 mg/l per il totale di tutte le PFAS nelle schiume antincendio provenienti da tali attrezzature. Questo limite di concentrazione dovrebbe applicarsi solo alle schiume antincendio prive di fluoro di nuova installazione nelle attrezzature dopo aver effettuato la pulizia di queste ultime. Alla luce degli sviluppi relativi alla misurazione dell’effetto rimbalzo e dell’evoluzione dei metodi di pulizia delle attrezzature, la Commissione dovrebbe riesaminare tale deroga entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. La deroga non dovrebbe applicarsi agli estintori portatili in quanto si prevede che saranno progressivamente sostituiti in toto. Nel caso in cui tali estintori siano riutilizzati, il limite generale di concentrazione di 1 mg/l dovrebbe applicarsi a qualsiasi schiuma antincendio rilasciata dall’estintore.
(29) Alcuni sottogruppi di PFAS o alcuni dei loro usi dovrebbero essere esclusi dal divieto di immissione sul mercato e di uso previsto dalla presente restrizione, in quanto sono già soggetti a restrizioni o divieti nell’Unione. L’acido perfluorottano sulfonato (PFOS), i suoi sali e i composti a esso correlati, l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati e l’acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati, che sono soggetti ai divieti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, dovrebbero essere esclusi dal divieto di immissione sul mercato e di uso. Gli acidi perfluorocarbossilici con una lunghezza della catena da 9 a 14 atomi di carbonio (C9-C14 PFCA) sono oggetto della restrizione vigente di cui all’allegato XVII, voce 68, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e dovrebbero essere esclusi dalla restrizione relativa all’immissione sul mercato e all’uso. Anche gli usi dell’acido perfluoroesanoico (PFHxA), dei suoi sali e delle sostanze a esso correlate, soggetti alle restrizioni di cui all’allegato XVII, voce 79, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, dovrebbero essere esclusi dalla restrizione relativa all’immissione sul mercato e all’uso. La quantità di PFAS appartenenti a tali sottogruppi oggetto di deroga dovrebbe essere inclusa nella determinazione della concentrazione della somma di tutte le PFAS ai fini della presente restrizione. Le misure di gestione del rischio di cui ai paragrafi da 7 a 10, imposte come condizione d’uso della presente restrizione, dovrebbero applicarsi alle PFAS dei sottogruppi il cui uso nelle schiume antincendio è ancora consentito.
(30) La formulazione, la trasformazione e l’immagazzinamento di schiume antincendio contenenti PFAS, compresi tutti gli usi finalizzati alla produzione di schiume antincendio nell’Unione, indipendentemente dal fatto che tali schiume siano destinate all’Unione o ai paesi terzi, rientrano nella definizione di «uso» di cui all’articolo 3, punto 24), del regolamento (CE) n. 1907/2006. La Commissione ritiene pertanto che non sia necessario specificare una restrizione relativa alla formulazione delle schiume antincendio contenenti PFAS in aggiunta alla restrizione riguardante l’uso delle PFAS in tali schiume antincendio, come proposto dal RAC e dal SEAC.
(31) Per quanto riguarda sia l’immissione sul mercato che l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio, la Commissione ritiene opportuno un periodo transitorio generale di cinque anni. Questo periodo di differimento è sostenuto dal RAC e dal SEAC per l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio nel gruppo generale di tutte le applicazioni e tutti i settori che non sono oggetto di una deroga temporanea più specifica, il quale comprende una serie di siti eterogenei e diversi processi di sostituzione. Tale periodo di differimento è inoltre sostenuto dal SEAC per l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio utilizzate per l’aviazione civile (compresi gli aeroporti civili) e raccomandato anche per le navi, comprese le navi cisterna, i traghetti, i rimorchiatori e altre navi commerciali, nonché per la difesa. Pertanto, poiché deve essere consentita anche l’immissione sul mercato per la fornitura ai fini di tali usi, è opportuno applicare lo stesso periodo transitorio sia all’immissione sul mercato che all’uso delle PFAS nelle schiume antincendio.
(32) Per quanto riguarda l’immissione sul mercato di schiume antincendio resistenti agli alcoli contenenti PFAS negli estintori portatili, la Commissione concorda sul periodo transitorio di 18 mesi raccomandato dal SEAC. Per l’immissione sul mercato di altri estintori portatili, la Commissione ritiene opportuno un periodo transitorio di 12 mesi, invece dei sei mesi raccomandati dal RAC e dal SEAC, al fine di garantire che i portatori di interessi dispongano del tempo e delle capacità sufficienti per ottenere la certificazione richiesta in tutti gli Stati membri.
(33) La Commissione considera inoltre appropriato consentire l’immissione sul mercato delle PFAS nelle schiume antincendio oltre il periodo transitorio di cinque anni al solo scopo di permettere gli usi che al termine di tale periodo beneficeranno ancora di una deroga.
(34) La Commissione concorda sul periodo transitorio di 18 mesi dall’entrata in vigore per l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio utilizzate per l’addestramento e i test nonché da parte dei servizi antincendio pubblici o dei servizi antincendio privati che esercitano la funzione di servizio antincendio pubblico. La Commissione concorda inoltre sul fatto che i servizi antincendio pubblici dovrebbero continuare a essere autorizzati a utilizzare schiume contenenti PFAS per un periodo di 10 anni nel caso in cui debbano intervenire per estinguere incendi industriali in stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE. Tuttavia tali schiume e le relative attrezzature dovrebbero essere utilizzate solo a tale scopo.
(35) La Commissione concorda altresì sul periodo transitorio fino al 31 dicembre 2030 relativo all’uso delle PFAS nelle schiume antincendio per estintori portatili, come proposto dal SEAC, in quanto ciò consentirebbe di disporre di tempo sufficiente per garantire che la capacità di produzione di estintori portatili privi di PFAS possa soddisfare la crescente domanda per la sostituzione di quelli contenenti PFAS.
(36) La Commissione concorda sul periodo transitorio di 10 anni relativo all’uso delle PFAS nelle schiume antincendio, come proposto dal SEAC, per gli stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE e per gli impianti appartenenti all’industria offshore del petrolio e del gas, in modo da consentire tempo sufficiente per l’efficace attuazione di alternative che soddisfino gli standard richiesti per garantire la sicurezza antincendio in tali siti. Le strutture di lancio dell’industria spaziale che fanno parte degli stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE disporranno quindi di un periodo transitorio di 10 anni.
(37) Inoltre, per quanto riguarda l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio, il SEAC ha sostenuto l’applicazione di un periodo transitorio di cinque anni per le navi, comprese le navi militari. Tuttavia la Commissione ritiene che sia necessario tenere conto delle esigenze specifiche di difesa, rispetto alle navi civili, di tutte le navi militari di superficie e sottomarine, indipendentemente dalla loro lunghezza e stazza lorda, che incidono sulla fattibilità tecnica dell’applicazione di alternative, nonché delle specificità della dottrina antincendio della marina militare, e garantire l’interoperabilità con i paesi terzi nelle esercitazioni militari congiunte, tutti fattori che richiedono più tempo. Inoltre la Commissione considera troppo breve un periodo transitorio di cinque anni per le navi civili in cui le schiume antincendio contenenti PFAS sono già presenti a bordo, date le modifiche necessarie all’impianto a schiuma che possono essere effettuate solo in bacino di carenaggio. La Commissione ritiene pertanto opportuno fissare un periodo transitorio di 10 anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento per l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio utilizzate per le navi militari e per le navi civili in cui le schiume antincendio contenenti PFAS sono già presenti a bordo.
(38) La Commissione dovrebbe riesaminare la deroga concessa per gli usi delle PFAS nelle schiume antincendio per gli stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE, per gli impianti appartenenti all’industria offshore del petrolio e del gas, per le navi militari e per le navi civili in cui le schiume antincendio contenenti PFAS sono già presenti a bordo, prima della fine del periodo transitorio di 10 anni previsto per tali usi, al fine di monitorare i progressi compiuti nella sostituzione in relazione a detti usi.
(39) Al fine di ridurre al minimo l’impatto delle emissioni nell’ambiente derivanti dagli usi delle PFAS consentiti nel quadro della restrizione, la Commissione ritiene opportuno sottoporre gli usi delle PFAS nelle schiume antincendio durante i periodi transitori di cinque e dieci anni a misure adeguate per limitarne il rilascio nell’ambiente al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile. La Commissione ritiene che 12 mesi rappresentino un termine adeguato per l’attuazione di tali misure da parte degli utilizzatori. La Commissione concorda sul fatto che tali misure dovrebbero includere anche la raccolta finalizzata a un trattamento adeguato delle scorte di schiume antincendio non utilizzate e dei rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall’uso di schiume antincendio e dalla pulizia delle attrezzature, ove ciò sia tecnicamente e praticamente possibile. Secondo il RAC, al fine di ottenere un trattamento adeguato, il trattamento biologico delle acque reflue dovrebbe essere escluso e, in caso di incenerimento, i rifiuti contenenti PFAS dovrebbero essere inceneriti a una temperatura di almeno 1 100 °C. La Commissione ritiene che un trattamento adeguato garantisca la distruzione o la trasformazione irreversibile del contenuto di PFAS. La Commissione concorda con il RAC sull’opportunità di escludere qualsiasi forma inadeguata di trattamento, come il trattamento biologico delle acque reflue o l’incenerimento di rifiuti contenenti PFAS a una temperatura inferiore a 1 100 °C. La Commissione concorda inoltre con la raccomandazione del RAC secondo cui le schiume antincendio contenenti PFAS dovrebbero essere utilizzate solo in caso di incendi che coinvolgono liquidi infiammabili (incendi di classe B).
(40) Inoltre, al fine di garantire che siano adottate e documentate misure adeguate, nonché di facilitare l’applicazione delle norme, la Commissione ritiene opportuno che, come condizione d’uso ai sensi della presente restrizione, gli utilizzatori di schiume antincendio contenenti PFAS elaborino un piano di gestione specifico per il luogo di utilizzo della schiuma. Il piano di gestione dovrebbe includere informazioni riguardanti, tra l’altro, le condizioni e i volumi d’uso, la raccolta e il trattamento adeguato, la pulizia, i piani previsti in caso di fuoriuscita/sversamento accidentale e una strategia per la sostituzione delle schiume antincendio contenenti PFAS con schiume antincendio prive di fluoro. Gli utilizzatori dovrebbero tenere a disposizione tale piano di gestione per almeno 15 anni affinché le autorità competenti possano consultarlo.
(41) Al fine di garantire che le schiume antincendio contenenti PFAS siano gestite in modo adeguato e di agevolare l’applicazione delle norme, la Commissione concorda con la raccomandazione dell’Agenzia, del RAC e del SEAC di etichettare le schiume antincendio immesse sul mercato contenenti PFAS in concentrazioni pari o superiori a 1 mg/l. Tale obbligo di etichettatura dovrebbe applicarsi anche alle scorte di schiume antincendio non utilizzate e ai rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall’uso di schiume antincendio. La Commissione ritiene che un termine di 12 mesi sia adeguato per concedere agli utilizzatori tempo sufficiente per conformarsi a tale obbligo di etichettatura.
(43) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,
«82. Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) definite come: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3) o di metilene (CF2) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso).
1. A decorrere dal 23 ottobre 2030 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) all’acido perfluorottano sulfonato (PFOS), ai suoi sali e ai composti a esso correlati C8F17SO3X, all’acido perfluoroottanoico (PFOA), ai suoi sali e ai composti a esso correlati e all’acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), ai suoi sali e ai composti a esso correlati, di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021; b) agli acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati aventi formula CnF2n +1-C(= O)OH in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13 (C9-C14 PFCA), compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione, soggetti a restrizioni alla voce 68; c) all’acido perfluoroesanoico (PFHxA), ai suoi sali e alle sostanze a esso correlate, per gli usi soggetti a restrizioni alla voce 79.
3. Nella determinazione della concentrazione della somma di tutte le PFAS sono incluse le sostanze alle quali si applica la deroga di cui al paragrafo 2.
4. In deroga al paragrafo 1, la concentrazione delle PFAS nelle schiume antincendio prive di fluoro provenienti dalle attrezzature che sono state sottoposte a pulizia secondo le migliori tecniche disponibili, esclusi gli estintori portatili, non deve superare i 50 mg/l per la somma di tutte le PFAS.
La Commissione riesamina questa deroga non oltre il 23 ottobre 2030.
5. In deroga al paragrafo 1, le PFAS possono essere immesse sul mercato in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS:
a) fino al 23 ottobre 2026 nelle schiume antincendio negli estintori portatili; b) fino al 23 aprile 2027 nelle schiume antincendio resistenti agli alcoli negli estintori portatili; c) fino al 23 ottobre 2035 nelle schiume antincendio per: i) gli stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE. L’aviazione civile (inclusi gli aeroporti civili) non rientra nella presente deroga; ii) gli impianti appartenenti all’industria offshore del petrolio e del gas; iii) le navi militari; iv) le navi civili in cui le schiume antincendio erano presenti a bordo prima del 23 ottobre 2025.
6. In deroga al paragrafo 1, le PFAS possono essere utilizzate nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS:
a) fino al 23 aprile 2027 per: i) l’addestramento e i test, ad eccezione dei test funzionali dei sistemi antincendio, a condizione che tutti i rilasci siano contenuti; ii) i servizi antincendio pubblici e i servizi antincendio privati che esercitano la funzione di servizio antincendio pubblico, ad eccezione dei casi in cui tali servizi intervengano in incendi industriali presso stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE e dell’uso delle schiume e delle attrezzature esclusivamente a tale scopo; b) fino al 31 dicembre 2030 negli estintori portatili; c) fino al 23 ottobre 2035 per i casi di cui al paragrafo 5, lettera c).
La Commissione riesamina le deroghe di cui alla lettera c) prima della fine del periodo di validità della deroga.
7. A decorrere dal 23 ottobre 2026, l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS a norma del paragrafo 1 e del paragrafo 6, lettera c), è soggetto alle condizioni di cui al presente paragrafo. L’utilizzatore deve:
a) garantire che le schiume antincendio siano utilizzate solo in caso di incendi che coinvolgono liquidi infiammabili (incendi di classe B); b) ridurre le emissioni nei comparti ambientali e l’esposizione umana diretta e indiretta alle schiume antincendio al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile; c) garantire la raccolta differenziata delle scorte di schiume antincendio non utilizzate e dei rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall’uso di schiume antincendio, ove ciò sia tecnicamente e praticamente possibile, e garantirne la gestione ai fini di un trattamento adeguato in modo tale che il contenuto di PFAS sia distrutto o trasformato irreversibilmente; d) definire un “piano di gestione delle schiume antincendio contenenti PFAS” specifico per il luogo in cui sono utilizzate le schiume antincendio contenenti PFAS, che comprenda: i) informazioni dettagliate sulle condizioni e sui volumi d’uso delle schiume antincendio in tale sito, che documentino in che modo sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera b); ii) informazioni sulla raccolta e sul trattamento adeguato a norma della lettera c); iii) informazioni dettagliate sul tipo e sui metodi di pulizia e manutenzione delle attrezzature; iv) piani da attuare in caso di fuoriuscita/sversamento accidentale di schiuma antincendio, compresa, se del caso, la documentazione delle azioni di follow-up; v) una strategia per sostituire le schiume antincendio contenenti PFAS con schiume antincendio prive di fluoro.
Il piano di gestione deve essere riesaminato annualmente e tenuto a disposizione per almeno 15 anni per eventuali ispezioni, su richiesta, da parte delle autorità competenti.
8. A decorrere dal 23 ottobre 2026, le schiume antincendio immesse sul mercato, in cui la concentrazione della somma di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l, esclusi gli estintori portatili, devono essere etichettate conformemente al paragrafo 10. Salvo altrimenti disposto dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, l’etichetta deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la schiuma antincendio è immessa sul mercato.
9. A decorrere dal 23 ottobre 2026, gli utilizzatori di schiume antincendio contenenti PFAS devono garantire che le scorte di schiume antincendio non utilizzate e i rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall’uso di schiume antincendio siano etichettati conformemente al paragrafo 10 se la concentrazione della somma di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l. Salvo altrimenti disposto dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, l’etichetta deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui vengono prodotti e saranno trattati le scorte di schiume antincendio non utilizzate e i rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall’uso di schiume antincendio.
10. Ai fini dei paragrafi 8 e 9, l’etichettatura deve recare la dicitura seguente: “ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS”. Tali informazioni devono essere riportate in modo visibile, leggibile e indelebile.
11. Ai fini della presente voce si applicano le definizioni seguenti:
a) “estintore portatile”: un estintore progettato per essere trasportato e azionato a mano, che, in condizioni operative, ha una massa non superiore a 20 kg, conformemente alla norma EN3-7; un estintore carrellato non superiore a 150 litri, conformemente alla norma EN-1866; e uno spray estinguente conformemente alla norma EN-16856; b) “schiuma antincendio”: qualsiasi miscela utilizzata per estinguere gli incendi mediante l’impiego di schiuma, compresi, in via non esaustiva, i concentrati schiumogeni antincendio e le soluzioni schiumogene antincendio necessari per produrre la schiuma; c) “scorta di schiuma antincendio non utilizzata”: schiuma antincendio che non è stata ancora utilizzata per estinguere un incendio.».
Dati INAIL 9/2025 Commercio: un settore vitale per l’economia italiana - Andamento degli infortuni nel settore del commercio dal 2020 al 2024 - Malattie professionali nel commercio: commessi e meccanici i più colpiti
Il nuovo numero di Dati Inail, periodico di approfondimento curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, è dedicato al commercio, settore che si conferma strategico per il sistema economico nazionale sia per il numero di imprese attive sia per la quantità di occupati. Nel 2023, infatti, il comparto contava oltre un milione di aziende, pari al 21,7% del totale delle imprese italiane e per la stragrande maggioranza con meno di 10 addetti. Gli occupati erano quasi tre milioni e mezzo (18,6% del totale nazionale), oltre la metà dei quali impiegati proprio in micro imprese. Questa capillarità, unita alla varietà di attività svolte - dalla vendita al dettaglio e all’ingrosso fino ai servizi di riparazione e assistenza - rende il commercio un settore vitale ma anche particolarmente esposto ai rischi lavorativi.
Le denunce nel quinquennio 2020-2024. Tra il 2020 e il 2024 le denunce di infortunio nel commercio hanno mostrato una tendenza alla crescita quasi costante. Si è passati dai 36.241 casi del 2020 ai 46.232 del 2024, con un incremento del 28% nell’arco del quinquennio. Nel dettaglio, le denunce sono state 42.174 nel 2021 (+16% sul 2020), 45.449 nel 2022 (+8%), 44.942 nel 2023 (-1%) e 46.232 nel 2024 (+3% sull’anno precedente). Nonostante non siano ancora stati raggiunti i livelli pre-pandemia del 2019, quando si superavano le 48mila denunce, il settore mostra un incremento significativo dopo il calo dovuto alle restrizioni sanitarie.
Modalità di accadimento e differenze di genere. Considerando solo i casi definiti positivamente e distinguendo tra le modalità di accadimento, nel 2024 la maggior parte degli infortuni è avvenuta in occasione di lavoro (79,2%), mentre il restante 20,8% si è verificato in itinere, ovvero durante il tragitto casa-lavoro-casa. La ripartizione per genere vede una netta prevalenza di uomini tra gli infortunati (63,2%), ma nel commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) le donne rappresentano la maggioranza dei casi (53,1%). Gli infortuni in occasione di lavoro sono più frequenti tra gli uomini, mentre tra le donne la quota di infortuni in itinere è più elevata.
La distribuzione per territorio e attività. Nel 2024 la maggior parte degli infortuni riconosciuti nel commercio si è concentrata nel Nord-Ovest (10.301 casi) e nel Nord-Est (9.882). Insieme, dunque, queste due macroaree rappresentano quasi il 60% degli infortuni definiti a livello nazionale. Analizzando le diverse tipologie di attività, emerge che il commercio al dettaglio assorbe quasi il 60% degli infortuni riconosciuti, seguito dal commercio all’ingrosso, con quote che oscillano intorno al 30% nelle varie macroregioni, e dalle attività di vendita e riparazione di veicoli.
L’andamento delle malattie professionali. Anche le denunce di malattie professionali nel commercio sono in costante aumento: nel 2024 sono state 5.986, in crescita del 24% rispetto alle 4.831 del 2023 e più che raddoppiate rispetto alle 2.669 del 2020, anno fortemente condizionato dalla pandemia. Il settore rappresenta l’8,1% di tutte le malattie denunciate nella gestione assicurativa Industria e servizi. Nel 2024 i lavoratori che hanno denunciato patologie lavoro-correlate sono stati 3.813, con una media di 1,6 casi a testa.
Commessi e meccanici i più colpiti. Circa la metà delle denunce riguarda il commercio al dettaglio, il 30% la vendita e riparazione di veicoli e il 20% il commercio all’ingrosso. Tra le professioni più colpite spiccano gli addetti alle vendite (oltre un terzo dei casi), seguiti da meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (poco meno del 20%). Dal punto di vista territoriale, il 46,8% delle denunce di malattia si concentra nel Centro Italia. La Toscana, in particolare, assorbe circa un caso su cinque.
2a Relazione CE sull'attuazione della direttiva Seveso III (2019-2022)
ID 24460 | 30.09.2025 / In allegato
Pubblicata la seconda relazione della Commissione europea riguardante l'attuazione della direttiva Seveso III (direttiva 2012/18/UE).
La relazione rileva che gli impianti industriali hanno migliorato la gestione delle sostanze pericolose. La relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva Seveso III (direttiva 2012/18/UE) rileva che gli impianti in tutta Europa ora operano in modo più sicuro.
La legislazione, volta a prevenire incidenti gravi connessi a sostanze pericolose, ha contribuito in modo determinante a migliorare la sicurezza industriale nell'UE.
Grazie alla Direttiva Seveso III, l'UE beneficia di norme comuni in materia di sicurezza industriale e di una solida cultura della sicurezza. Ciò contribuisce a prevenire gli incidenti industriali e ad attenuarne le conseguenze dannose quando si verificano.
La Direttiva tutela l'ambiente e la salute dei lavoratori negli impianti industriali e dei residenti locali. Rafforza inoltre la competitività dell'UE garantendo un ambiente industriale stabile e sicuro.
La seconda relazione sull'attuazione della Direttiva evidenzia progressi rispetto agli anni precedenti. Dal 2019 al 2022, il numero medio annuo di incidenti industriali rilevanti è stato inferiore a 22, con impatti meno dannosi.
Tuttavia, anche un solo incidente è già troppo. L'attuazione continua della Direttiva contribuirà a mantenere e migliorare ulteriormente la sicurezza industriale.
Nonostante le notizie positive, permangono sfide relative alle ispezioni, alla verifica dei piani di emergenza esterni e all'informazione del pubblico. La Commissione si impegna a sostenere gli Stati membri nella piena attuazione della Direttiva Seveso III. La sicurezza è più di un costo: è un investimento che va a vantaggio dell'intera società.
La relazione consta di due parti:
- la parte I sintetizza le informazioni trasmesse dagli Stati membri riguardo all'attuazione della direttiva Seveso III. La sezione 1.1 riassume le informazioni contenute nelle relazioni presentate dagli Stati membri in conformità con la decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione, che riguardano in particolare aspetti problematici individuati in precedenza, integrate dai dati sugli stabilimenti Seveso estratti dalla banca dati del sistema di reperimento delle informazioni sugli stabilimenti Seveso (eSPIRS) . Scopo della sintesi è valutare il livello di attuazione della direttiva e individuare le eventuali carenze alle quali occorre porre rimedio. La sezione 1.2 integra la precedente con alcuni dati sugli incidenti ricavati da un'analisi della banca dati sugli incidenti rilevanti (eMARS) , gestita dall'ufficio per i rischi di incidenti rilevanti (Major Accident Hazards Bureau, MAHB) del Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC);
- la parte II delinea le azioni che la Commissione intende intraprendere, in collaborazione con gli Stati membri, per migliorare ulteriormente la prevenzione degli incidenti industriali e la preparazione, anche affrontando le carenze nell'attuazione.
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INDICE
INTRODUZIONE
1. SINTESI DELLE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI 1.1. Dati statistici sugli stabilimenti 1.1.1. Numero di stabilimenti 1.1.2. Piani di emergenza esterni 1.1.3. Informazioni al pubblico 1.1.4. Ispezioni 1.1.5. Divieto di esercitare l'attività, sanzioni e altri strumenti coercitivi 1.2. Dati statistici sugli incidenti rilevanti
2 PROSSIME TAPPE PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI