Decreto 22 settembre 2025 Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.
(GU n.225 del 27.09.2025) _________
Art. 1 Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali all'autotrasporto di merci.
1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, i consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, iscritti al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto (REN) ed all'albo nazionale degli autotrasportatori, i cui gestori che curano la direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneita' professionale per i trasporti internazionali.
2. Possono altresi' ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci le imprese titolari di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio o con disponibilita' di veicoli immatricolati ad uso conto proprio aventi massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonn.
3. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria, indicando espressamente in fase di presentazione della domanda l'elenco delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa.
4. In tale ipotesi, i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa vengono sommati ed attribuiti al consorzio o alla cooperativa.
5. In detta ipotesi, le autorizzazioni CEMT sono intestate al consorzio o alla cooperativa collocati utilmente in graduatoria. E' onere del consorzio o della cooperativa acquisire in disponibilita' veicoli idonei per effettuare i trasporti in regime CEMT.
6. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprieta' divisa di cui al comma 3, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni CEMT.
7. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali, di cui agli accordi bilaterali, per il trasporto in conto proprio, per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio o con disponibilita' di veicoli immatricolati ad uso conto proprio aventi massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonn, con le modalita' disciplinate dal presente decreto.
8. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto sono rilasciate dalla Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e possono essere multilaterali (CEMT), bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche.
9. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione fissa.
10. Ai fini della determinazione del numero di autorizzazioni da attribuire ad ogni singola impresa, dodici autorizzazioni CEMT di breve durata equivalgono ad una autorizzazione CEMT annuale.
11. Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t., detenuti a titolo di proprieta', di leasing, di usufrutto, di vendita con riserva di proprieta' o di noleggio senza conducente. ...
UNI/PdR 179:2025 | Valutazione e mitigazione impronta di biodiversità
ID 24628 | 24.09.2025 / In allegato
UNI/PdR 179:2025 Requisiti per la valutazione e gestione dell’impronta di biodiversità e i progetti di generazione di Crediti di Biodiversità
La prassi di riferimento ha lo scopo di stabilire criteri e metodologie per supportare le organizzazioni nella valutazione e nella mitigazione della propria impronta di biodiversità.
Inoltre, fornisce linee guida per la realizzazione di progetti di rigenerazione della biodiversità finalizzati alla generazione di Crediti di Biodiversità.
La prassi si applica a tutte le tipologie di organizzazioni ed è applicabile sia sull’intero perimetro aziendale che a livello di singolo sito. La valutazione di conformità di terza parte è inclusa nel documento per assicurare la qualità e l’affidabilità delle valutazioni e delle informazioni fornite dall’organizzazione.
Nota procedurale: La prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo UNI/PdR “Monitoraggio e valorizzazione della biodiversità”, condotto da UNI, e costituito dai seguenti esperti: Simone Mazzola – Project Leader (3Bee srl), Salvatore Faugno (Università Federico II di Napoli), Simona Alberti (3Bee & Università di Torino), Francesca Barbero (Università di Torino), Luca Pietro Casacci (Università di Torino), Marino Quaranta (CREA_AA), Pietro Spataro (Climate Standard), Giorgio Pelassa (UNI/CT 004/GL 15 Cambiamento climatico). Si segnala anche il contributo, in fase di revisione, di Luigi Servadei (Ricercatore del CREA in servizio presso l'Ufficio Agricoltura e Sostenibilità ambientale della Direzione dello sviluppo rurale del MASAF). ...
Il “Diporto Nautico in Italia - Anno 2024”, presentato in occasione del 65° Salone Nautico Internazionale di Genova, è da circa mezzo secolo l’annuario statistico ufficiale di settore, con Prefazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Presentazione del Direttore Generale per la Digitalizzazione.
Il compendio è realizzato dall'Ufficio di Statistica del Ministero, con il contributo del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, delle Capitanerie di Porto e degli Uffici Marittimi periferici, della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, delle Autorità di Sistema Portuale e degli Uffici della Motorizzazione Civile.
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 34 del 22/08/2025 N. 13 SR/03057/25 Ungheria
Approfondimento tecnico: Profumo
Il prodotto, di marca Frago World Perfumes, mod. Sameen Collection, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Secondo l'elenco dei componenti, il prodotto contiene 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide (BMHCA), che è vietato nei prodotti cosmetici. Il BMHCA può danneggiare il sistema riproduttivo, la salute del nascituro e può causare sensibilizzazione cutanea.
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
1. Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a) sostanze vietate: - sostanze vietate di cui all'allegato II; b) sostanze soggette a restrizioni: - sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III; […]
ID 24569 | 11.09.2025 - Elenco Norme armonizzate Regolamento apparecchi a gas Reg. (UE) 2016/426 GAR
Elenco consolidato Norme armonizzate Regolamento apparecchi a gas Reg. (UE) 2016/426 GAR all'11 Settembre 2025.
Elenco consolidato
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione, del 10 gennaio 2024, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2024/224 del 12.01.2024). Entrata in vigore: 12.01.2024. Decisione abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2024/2944
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 della Commissione, del 28 novembre 2024, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione. (GU L 2024/2944, 2.12.2024). Entrata in vigore: 02.12.2024
- Decisione di esecuzione (UE) 2025/1793 della Commissione, del 10 settembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di cottura a gas per uso domestico, regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas, dispositivi termoelettrici di sicurezza all’accensione e allo spegnimento, caldaie per riscaldamento a gas e valvole automatiche di sfiato per bruciatori a gas e apparecchi a gas. (GU L 2025/1793 dell'11.9.2025). Entrata in vigore: 11.09.2025
[box-download]In Allegato pdf contenente l'elenco consolidato delle norme armonizzate GAR a Settembre 2025 riservato Abbonati.[/box-download]
Limitazioni: a) La norma EN 30-1-1:2021+A1:2023 non contempla il requisito essenziale di cui all’allegato I, punto 3.2.4, del regolamento (UE) 2016/426. b) La norma EN 30-1-1:2021+A1:2023 contempla il requisito essenziale di cui all’allegato I, punto 3.4.4, del regolamento (UE) 2016/426 per quanto riguarda il monossido di carbonio, ma non contempla tale requisito per quanto riguarda altre concentrazioni nocive di sostanze capaci di rappresentare un pericolo per la salute
CEN
EN 30-1-2:2023+A1:2024 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - parte 1-2: Sicurezza - Apparecchi con forni a convezione forzata
EN 88-1:2022+A1:2023 Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - parte 1: Regolatori di pressione per pressione di entrata non maggiore di 50 kPa
EN 88-2:2022+A1:2024 Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 2: Regolatori di pressione per pressione di entrata maggiore di 500 mbar e minore o uguale a 5 bar
EN 88-3:2022+A1:2024 Dispositivi di sicurezza e di controllo per bruciatori a gas e apparecchi a gas - Parte 3: Regolatori di pressione e/o portata per pressioni in ingresso fino a 500 kPa, di tipo elettronico
EN 125:2022+A1:2024 Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas - Dispositivi termoelettrici di sicurezza all'accensione e allo spegnimento
EN 751-3:2022+A1:2023 Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1a, 2a e 3a famiglia e con acqua calda - parte 3: Nastri di PTFE non sinterizzato e stringhe di PTFE non sinterizzato
EN 1854:2022+A1:2023 Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi a combustibili gassosi e/o liquidi - Dispositivi di sorveglianza della pressione per bruciatori e apparecchi a gas
EN 15502-2-1:2022+A1:2023 Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 2-1: Norma specifica per gli apparecchi di tipo C ed apparecchi di tipo B2, B3 e B5 di portata termica nominale non maggiore di 1 000 kW EN 15502-2-1:2022+A1:2023/AC:2024
EN 16898:2022+A1:2023 Dispositivi di sicurezza e di controllo per bruciatori a gas e apparecchi a gas - Filtri per gas con pressione massima di esercizio fino a 600 kPa
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
NOTA: - Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2).
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
Il presente decreto disciplina l’immatricolazione, ai sensi dell’art. 93 del Codice della strada, di veicoli delle categorie internazionali M, N e O conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida ai fini immatricolativi, applicando la procedura di fine serie, di seguito deroga di fine serie. ...
Norme serie UNI ISO 3864-X / Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza
ID 24532 | 04.09.2025 / In allegato Elenco completo e Preview
Norme della serie UNI EN 3864-X Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza
Nel dettaglio:
- UNI ISO 3864-1:2025 - UNI ISO 3864-2:2025 - UNI ISO 3864-3:2025 - UNI ISO 3864-4:2025 __________
UNI ISO 3864-1:2025 Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza - Parte 1: Principi di progettazione della segnaletica e della marcatura di sicurezza
La norma stabilisce i colori di identificazione di sicurezza e i principi di progettazione per la segnaletica e le marcature di sicurezza da utilizzare nei luoghi di lavoro e nelle aree pubbliche ai fini della prevenzione degli incidenti, della protezione antincendio, dell'informazione sui rischi per la salute e dell'evacuazione di emergenza. Essa stabilisce inoltre i principi di base da applicare nello sviluppo di norme contenenti segnaletica di sicurezza. La norma è applicabile a tutti i luoghi in cui è necessario affrontare questioni di sicurezza relative alle persone. Tuttavia, non è applicabile alla segnaletica utilizzata per guidare il traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, ai settori soggetti a una regolamentazione che può differire.
Data entrata in vigore: 04 settembre 2025 Sostituisce: UNI 7543-1:2004 Adotta: ISO 3864-1:2011
UNI ISO 3864-2:2025 Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza - Parte 2: Principi di progettazione per le etichette di sicurezza dei prodotti
La norma stabilisce principi aggiuntivi alla norma ISO 3864-1 per la progettazione di etichette di sicurezza per i prodotti, ovvero qualsiasi articolo fabbricato e offerto in vendita nel normale corso degli affari, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, prodotti di consumo e attrezzature industriali. Lo scopo di un'etichetta di sicurezza di prodotto è quello di avvisare le persone di un pericolo specifico e di identificare come evitarlo.
Data entrata in vigore: 04 settembre 2025 Adotta: ISO 3864-2:2016
UNI ISO 3864-3:2025 Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza - Parte 3: Principi di progettazione per i simboli grafici da utilizzare nella segnaletica di sicurezza
La norma fornisce principi, criteri e linee guida per la progettazione di simboli grafici da utilizzare nella segnaletica di sicurezza come definito nella ISO 3864-1 e per l'elemento segnaletico di sicurezza delle etichette di sicurezza dei prodotti come definito nella ISO 3864-2.
Data entrata in vigore: 04 settembre 2025 Adotta: ISO 3864-3:2024
UNI ISO 3864-4:2025 Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza - Parte 4: Proprietà colorimetriche e fotometriche dei materiali della segnaletica di sicurezza
La norma stabilisce i requisiti colorimetrici e fotometrici e i metodi di prova per i colori della segnaletica di sicurezza da utilizzare nei luoghi di lavoro e nelle aree pubbliche. Essa fornisce le specifiche colorimetriche e fotometriche per i colori di sicurezza e di contrasto prescritti nella ISO 3864-1.
Data entrata in vigore: 04 settembre 2025 Sostituisce: UNI 7543-2:2004 Adotta: ISO 3864-4:2011
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 31 del 01/08/2025 N. 04 SR/02770/25 Irlanda
Approfondimento tecnico: Pastiglie freni per moto
Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura che ne prevede la rimozione dai siti in cui viene venduto, in particolare da AliExpress, perché non conforme al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ed al Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti.
Il prodotto contiene fibre di amianto. L'amianto è cancerogeno.
Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi […]
[…] 6. Fibre d’amianto
1. La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.
Tuttavia, se l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1o luglio 2025 all'uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*17).
Entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettono allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. Lo Stato membro trasmette una copia alla Commissione europea.
Qualora, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, uno Stato membro richieda il monitoraggio del tenore di crisotilo nell'aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati devono essere inclusi nella relazione.
2. L’uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1° gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita utile.
Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni l’uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato di articoli nella loro integrità contenenti fibre d’amianto di cui al paragrafo 1 già installati e/o in servizio prima del 1° gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 1° giugno 2011. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.
3. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, l’immissione sul mercato e l’uso di articoli contenenti tali fibre, permessi in conformità delle deroghe precedenti, possono essere consentiti soltanto se i fornitori garantiscono prima dell’immissione sul mercato che gli articoli recano un’etichetta conforme all’appendice 7 del presente allegato. […]
Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche
ID 24504 | 30.08.2025 / In allegato Vers. 1.0 2025
Il documento fornisce indicazioni operative e principi di riferimento per accompagnare le scuole nell’adozione consapevole e sicura delle tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale, valorizzandone le potenzialità a supporto della didattica, dell’innovazione digitale e dei processi organizzativi.
Le Linee guida forniscono un quadro di riferimento strutturato per l’adozione consapevole e responsabile dei sistemi di Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche, rivolgendosi ai principali attori del settore, tra cui dirigenti scolastici, personale amministrativo, docenti e studenti.
La strategia è stata elaborata partendo dall’Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2025 del Ministero dell’istruzione e del merito e facendo riferimento ai documenti programmatici di respiro internazionale, europeo e nazionale, fra i quali:
l’AI Act del Parlamento europeo e del Consiglio; la «Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law» del Consiglio d’Europa del 5 settembre 2024; le Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for Educators della Commissione europea; la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale 2024-2026 dell’AgID e del Dipartimento per la trasformazione digitale e il Disegno di legge recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» n. 1146 - presentato al Senato della Repubblica in data 20 maggio 2024, approvato in prima lettura il 20 marzo 2025 e successivamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati in data 25 giugno 2025 (A.C. 2316) - attualmente al vaglio della competente commissione presso il Senato della Repubblica per la terza lettura.
In tale contesto, il Ministero stabilisce i principi di riferimento e i requisiti etici, tecnici e normativi che guidano l’elaborazione delle istruzioni operative e degli strumenti di supporto per l’introduzione strutturata, organizzata e governata dell’IA nelle scuole, con un’attenzione particolare alla gestione dei rischi associati. Questo approccio consente alle tecnologie di facilitare le pratiche gestionali, ottimizzare i processi amministrativi e supportare l’attività didattica, garantendo trasparenza e accessibilità dei sistemi e assicurando un impiego efficace delle tecnologie emergenti. _________
Sommario
Premessa
1. Il ruolo dell’IA nella Scuola 1.1 La strategia e gli obiettivi del MIM di introduzione dell’IA nella Scuola 1.2 Il modello di introduzione dell’IA nelle Scuole
2. Principi di riferimento
3. Requisiti di base per l’introduzione dell’IA 3.1 Requisiti etici dell’IA 3.2 Requisiti tecnici 3.3 Requisiti normativi per la protezione dei dati personali
4. Come introdurre l’IA nelle scuole 4.1 Istruzioni operative e strumenti di accompagnamento 4.2 Focus: aree di applicazione per tipologia di destinatari 4.3 Mitigazione dei rischi 4.4 Consapevolezza e responsabilità nell’utilizzo dell’IA
NFPA 350 Guide for Safe Confined Space Entry and Work / Ed. 2022
ID 24494 | 28.08.2025 / Preview attached
This guide provides information to protect workers from confined space hazards. This guide supplements existing confined space regulations, standards, and work practices by providing additional guidance for safe confined space entry and work. References are provided throughout the guide and annexes to direct the reader to other regulations and standards or other content that might be applicable. __________
Help keep workers safe and minimize deaths, injuries, and illnesses by referencing NFPA 350, Guide for Safe Confined Space Entry and Work.
Each year, hundreds of accidents and incidents occur in locations classified as confined spaces, leaving workers and emergency responders at risk of myriad hazards that are not controlled as they are in occupied spaces. NFPA 350, 2022 edition, provides comprehensive information and guidance on better protecting workers from confined space dangers ranging from entrapment and drowning to asphyxiation and toxic chemical exposure.
This vital document is designed to provide direction for increasing the effectiveness of a confined space safety program and to assist in complying with regulations such as OSHA 29 CFR 1910.146 and 29 CFR 1926, Subpart AA. NFPA 350 offers easier-to-understand terminology and fills gaps not accounted for by current legislation.
NFPA 350 also is intended to assist fire and emergency services personnel in creating and assessing confined space rescue plans in combination with NFPA 1670, Standard on Operations and Training for Technical Search and Rescue Incidents.
NFPA 350 covers the following confined space safety topics:
- Identification of confined spaces - Evaluation of hazards - Atmospheric monitoring - Hazard elimination and control - Ventilation types, selection and design, equipment, and installation - Rescue and rescue planning - Confined space personnel duties, responsibilities, and competencies - Pre-entry evaluation forms and permits - Management of change (MOC) - Prevention through design (PtD)
The updated NFPA 350, Guide for Safe Confined Space Entry and Work, 2022 edition is your source for the most complete and up-to-date industry knowledge and direction. This resource is essential for facility managers, code officials, safety personnel, and anyone required to perform work, inspections, or testing in confined spaces, or are responsible for their safety. While regulatory standards provide general requirements and performance criteria, this guide strives to explain how to identify, evaluate, and control dangers and execute a rescue response. In the 2022 edition of NFPA 350, the OSHA Safety and Health Information Bulletin (SHIB 09-30-2013), Calibrating and Testing Direct-Reading Portable Gas Monitors, is referenced to provide guidance to workers and employers on calibrating and testing direct-reading portable gas monitors that are used for confined space entry and work. (Print, 96 pp., 2022)
Table of Contents
NFPA® 350 Guide for Safe Confined Space Entry and Work 2022 Edition
Chapter 1 Administration 1.1 Scope. 1.2 Purpose. 1.3 Application. 1.4 Equivalency. Chapter 2 Referenced Publications 2.1 General. 2.2 NFPA Publications. 2.3 Other Publications. 2.4 References for Extracts in Advisory Sections. Chapter 3 Definitions 3.1 General. 3.2 NFPA Official Definitions. 3.3 General Definitions. Chapter 4 Identification of Confined Spaces Within a Workplace 4.1 Identification and Documentation of Confined Spaces. 4.2 Identification of Confined Spaces During Construction. 4.3 Determination of Confined Spaces. 4.4 Signs. 4.5 Securing Confined Spaces. 4.6 Identification of Spaces for Nonfacility Personnel. Chapter 5 General 5.1 General Requirements. 5.2 Confined Space Program. 5.3 Confined Space Evaluation. 5.4 Entry Conditions. 5.5 Basic Requirements and Considerations. 5.6 Roles and Responsibilities. 5.7 Training Guidelines. 5.8 Training Verification. Chapter 6 Identification and Evaluation of Hazards In and Around Confined Spaces 6.1 General. 6.2 Hazard Anticipation/Preplan. 6.3 Hazard Identification. 6.4 Hazard Evaluation. 6.5 Communications. 6.6 Resources. Chapter 7 Atmospheric Monitoring 7.1 General. 7.2 Procedures for Atmospheric Monitoring. 7.3 Pre-Entry Testing. 7.4 Selection and Types of Monitors. 7.5 Other Monitor Types. 7.6 Intrinsic Safety. 7.7 Personal Monitoring Versus Remote Sampling. 7.8 Monitor Calibration. 7.9 Zeroing. 7.10 Bump Testing. 7.11 Clearing Peak Values. 7.12 Training and Competency. 7.13 Continuous Atmospheric Monitoring. 7.14 Acceptable Atmospheric Limits for Entry. 7.15 Gas Monitor Maintenance. 7.16 Training. 7.17 Record Retention. Chapter 8 Hazard Elimination, Mitigation, or Control 8.1 Purpose. 8.2 General. 8.3 Controls for Other Identified Hazards. 8.4 Chemical and Atmospheric Hazards. 8.5 Hot Work. 8.6 Energy Sources. 8.7 Portable Electrical and Mechanical Equipment Used in and Adjacent to Confined Spaces. 8.8 Bonding and Grounding for Flammable and Combustible Materials. 8.9 Ignition Sources. 8.10 Fall Protection. 8.11 Slip, Trip, Ingress, Egress, and Entanglement Hazards. 8.12 Lighting. 8.13 Animals. 8.14 Personal Protective Equipment (PPE). Chapter 9 Ventilation 9.1 General. 9.2 Ventilation Types. 9.3 Selection and Design of Ventilation. 9.4 Ventilation Equipment. 9.5 Ventilation Installation. 9.6 Consideration in Selection of Ventilation. Chapter 10 Rescue 10.1 Purpose. 10.2 Rescue Team Qualification. 10.3 Hazard Evaluation and Risk Assessments. 10.4 Standard Operating Procedures (SOPs). 10.5 Regulatory Compliance. 10.6 Incident Response Planning. 10.7 Confined Space Rescue Equipment and Gear. 10.8 Incident Management System. 10.9 Rescue Team Composition. 10.10 Entry Rescue — Rescue Service Capabilities. Chapter 11 Confined Space Personnel Duties, Responsibilities, Qualifications, and Competencies 11.1 General. 11.2 Entrants. 11.3 Attendant. 11.4 Entry Supervisor. 11.5 Rescuer. 11.6 Gas Tester. 11.7 Owner/Operator. 11.8 Contractor/Subcontractor. 11.9 Ventilation Specialist. 11.10 Isolation Specialist. 11.11 Standby Worker. 11.12 Training. Chapter 12 Written Confined Space Program 12.1 Purpose. 12.2 Responsible Person and Responsibilities. 12.3 Reporting Unsafe Conditions. 12.4 Periodic Review. 12.5 Identification of Confined Spaces. 12.6 Program Procedures. 12.7 Atmospheric Monitoring. 12.8 Ventilation. 12.9 Rescue. 12.10 Personal Protective Equipment (PPE). 12.11 Isolation Program (Lockout/Tagout). 12.12 Hot/Cold Work. 12.13 Permits. 12.14 Training. 12.15 Recordkeeping. 12.16 Contractors. 12.17 Reporting of Accidents or Near Misses. 12.18 General Fitness for Duty Evaluation. Chapter 13 Pre-Entry Evaluation and Entry Permit 13.1 General. 13.2 Pre-Entry Evaluation and Permit Elements. 13.3 Reclassification and Alternate Procedures. Chapter 14 Recordkeeping 14.1 Purpose. 14.2 Employer Site Records. 14.3 Employee Records. Chapter 15 Management of Change (MOC) 15.1 Purpose. 15.2 Responsibilities and Communication for Implementing MOC. 15.3 MOC Process and Activation. 15.4 MOC-Warranted Confined Space Changes. 15.5 MOC Completion and Verification. Chapter 16 Prevention Through Design (PtD) 16.1 Purpose. 16.2 Background. 16.3 Responsibilities. 16.4 PtD Process and Activation. 16.5 PtD Warranted Confined Space Changes.
Annex A Explanatory Material Annex B Sample Confined Space Pre-Entry Evaluation Form and Permit Annex C OSHA Alternate Entry Procedures and Reclassification Annex D Sample Management of Change (MOC) Form Annex E Informational References
[box-note]Three of the key standards used in confined space entry in the U.S. - OSHA 1910.146, Permit Required Confined Spaces; OSHA's relatively recent 1926 Subpart AA Confined Spaces in Construction, and ASSE Z117.1, Safety Requirements for Confined Spaces - provide minimum performance-based requirements. Performance-based standards focus primarily on the desired outcome - in this case, preventing injuries and fatalities in confined spaces. [/box-note]