Inventario nazionale ISIN dei rifiuti radioattivi - Ed. 2025: Aggiornato al 31.12.2024
ID 24744 | 16.10.2025 / In allegato Inventario nazionale
Rifiuti radioattivi in Italia, nel 2024 volume in crescita del 3,38% rispetto al 2023. In calo l’attività totale.
Il Lazio si conferma la regione che detiene il volume maggiore di rifiuti radioattivi; la regione in cui si registra l'attività totale maggiore è il Piemonte.
L'Inventario viene predisposto sulla base dei dati che, annualmente, i diversi operatori, ai quali compete la responsabilità primaria della detenzione e gestione in sicurezza dei rifiuti stessi, trasmettono all’Ispettorato.
L'aumento dei rifiuti radioattivi nel 2024 rispetto all'anno precedente deriva sia dal progredire delle attività di decommissioning presso le installazioni nucleari, sia dalle attività della ricerca, della medicina e dell'industria. Inoltre, nel dicembre 2024 sono tornati alla Centrale nucleare del Garigliano alcuni rifiuti radioattivi metallici sottoposti, in Svezia, al trattamento di fusione.
È il Lazio la regione che detiene il volume maggiore di rifiuti radioattivi: 12.224 m3, il 36,20% del totale. Seguono Lombardia (6.602 m3 e il 19,55% del totale), Piemonte (5.903 m3, 17,48%), Basilicata (4.288 m3, 12,70%), Campania (2.400 m3, 7,11%), Emilia Romagna (1.383 m3, 4,10%), Toscana (939 m3, 2,78%) e Puglia (27,60 m3, 0,08%).
Decresce il volume dei rifiuti radioattivi a vita molto breve (- 109,72 m3), ad attività bassa (- 268,65 m3) e ad attività media (- 0,91 m3) e cresce il volume dei rifiuti ad attività molto bassa (+ 1482,72 m3).
L’impianto italiano in cui si registra l’aumento maggiore per quanto riguarda il volume di rifiuti stoccati (+ 1.469,42 m3) è Nucleco S.p.A., situato presso il Centro Ricerca ENEA della Casaccia (Roma), in particolare a causa del trasferimento presso i suoi depositi dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito della ex Cemerad di Statte (TA).
L'attività totale dei rifiuti radioattivi, delle sorgenti dismesse e del combustibile esaurito, nel 2024, diminuisce di 1.775 TBq (- 2,81%) rispetto al 2023, a causa del decadimento radioattivo.
Con riferimento al quantitativo totale di attività (espresso in termini di attività totale - misurata in Bq) dei radionuclidi contenuti nei rifiuti radioattivi, nelle sorgenti dismesse e nel combustibile irraggiato, in Italia al 31.12.2024 sono detenuti 34.237,30 TBq. Il Piemonte figura al primo posto, con 27.067,3 TBq.
L’impianto che detiene il quantitativo maggiore di attività è l’Impianto EUREX di Saluggia (1.877.598,83 GBq).
Va comunque precisato che il 99% del combustibile nucleare irraggiato delle quattro centrali nucleari nazionali dismesse è stato inviato in Francia e in Gran Bretagna, dove è stato sottoposto a processo chimico per il recupero del materiale nucleare. I rifiuti radioattivi prodotti dal processo faranno rientro in Italia come rifiuto radioattivo vetrificato di minore volume rispetto a quello di partenza.
Legge 8 ottobre 2025 n. 151 / Istituzione festa nazionale di San Francesco d’Assisi (4 Ottobre)
ID 24719 | 10.10.2025
Legge 8 ottobre 2025 n. 151 Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.
(GU n.236 del 10.10.2025)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2026
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Art. 1. Istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi
1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell’ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.
2. All’articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: «il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria; » è inserito il seguente capoverso: «il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia;». 3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d’Italia» e, al secondo comma, le parole: «i Santi Patroni speciali d’Italia sono» sono sostituite dalle seguenti: «la Santa Patrona d’Italia è»; b) nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d’Italia».
Art. 2. Celebrazioni istituzionali
1. In occasione della giornata del 4 ottobre di ciascun anno, le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possono favorire l’organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i princìpi e gli insegnamenti di San Francesco d’Assisi. 2. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale possono promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell’inclusione sociale e della tutela dell’ambiente. 3. Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell’ambito della propria autonomia, la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d’Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati. 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. Disposizioni finanziarie e finali
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall’anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall’anno 2027. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
Accordo, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997. n.281 tra il Governo. le regioni e le Province auto nome di Tronto e di Bolzano, sul "Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029". __________
A. Introduzione A.1. Pandemie da agenti patogeni a trasmissione respiratoria Il tratto respiratorio dell’uomo può essere colpito da diversi agenti patogeni provocando un ampio spettro di manifestazioni cliniche, tra cui malattie potenzialmente letali. Tra i molteplici modi in cui un microrganismo può essere trasmesso tra gli esseri umani (ad esempio oro-fecale, aerea, parenterale), la via respiratoria pone le maggiori preoccupazioni in termini di rischio pandemico (1).
Ci sono diversi elementi che, d’accordo con il John Hopkins center for health security (2), caratterizzano i patogeni con potenziale pandemico ed elevato rischio biologico globale. Questi includono un’efficiente trasmissibilità interumana, un significativo tasso di mortalità, l’assenza o la ridotta disponibilità di contromisure mediche (CMM) efficaci, una popolazione immunologicamente suscettibile, fattori che facilitano l’evasione della risposta immunitaria, e la modalità di trasmissione respiratoria. Il motivo principale per cui la trasmissione respiratoria presenta il maggior rischio di pandemia è che le misure di sanità pubblica standard potrebbero non interrompere facilmente la trasmissione. Infatti, la trasmissione respiratoria può verificarsi con la tosse (nella trasmissione per droplets) o semplicemente respirando (nella trasmissione per aerosol), rendendo il contenimento della diffusione molto impegnativo.
Inoltre, l’eventuale capacità di trasmettere durante i periodi di incubazione e/o il verificarsi di malattie lievi può ulteriormente aumentare la diffusione. Infatti, nelle eventualità menzionate, la quantità di individui potenzialmente esposti aumenta in relazione alla mancanza di consapevolezza del rischio dell’infezione che ne deriva e alla prosecuzione delle attività della vita quotidiana. La capacità o meno di un patogeno di causare infezioni asintomatiche o solo lievemente sintomatiche è stata identificata come fattore decisivo nella possibilità di controllo dei focolai (1).
Le pandemie da patogeni a trasmissione respiratoria per la grande variabilità, tanto nella trasmissibilità dell’infezione che nella severità dei quadri clinici e per la possibile mancanza di informazioni preliminari sulle caratteristiche del patogeno, richiedono un approccio programmatorio, allo stesso tempo sistematico e flessibile. A livello internazionale, a seguito della recente pandemia, è stato rivisto l’approccio alla preparazione e risposta alle pandemie che prevede il passaggio da una programmazione orientata a singoli patogeni ad una per via principale di trasmissione (3).
Il “Piano strategico operativo per una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2024-2028” (Piano) adotta l’approccio proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (3) prevedendo interventi generali modulabili in relazione alle caratteristiche delle diverse potenziali situazioni emergenziali.
A.2. Indicazioni internazionali sulla preparazione In ogni pandemia una delle principali sfide riguarda l’importanza di sviluppare una capacità di adattamento rapido dei sistemi a situazioni in rapida evoluzione in un quadro caratterizzato dalla altrettanto veloce evoluzione delle evidenze disponibili. Tali considerazioni hanno spinto l’OMS (3) e molti Paesi a considerare come ottimizzare gli sforzi di preparazione per far fronte ad una futura eventuale pandemia considerando l’incertezza e il progressivo evolvere delle conoscenze disponibili come un elemento costitutivo della programmazione.
La normativa internazionale rappresenta un quadro essenziale per potenziare una risposta a minacce condivise, mettendo l’equità e la solidarietà globale al centro della pianificazione e della risposta alla preparazione per emergenze sanitarie (4). Nel 2022, a livello europeo sono state introdotte importanti innovazioni nel coordinamento della risposta alle emergenze di salute pubblica e nelle funzioni dei principali organismi deputati alla preparazione e risposta alle emergenze tramite:
- il Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (5); - l’istituzione dell’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) della Commissione Europea (6); - la revisione e l’estensione dei mandati dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (7) e dell’European Medicines Authority (EMA) (8).
In particolare, il Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (5) stabilisce le norme riguardanti il Comitato per la Sicurezza Sanitaria (CSS) e fornisce importanti indicazioni per la pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta, tra cui la realizzazione di piani di preparazione a livello nazionale e dell’Unione; la valutazione costante della preparazione a livello nazionale; l’adozione di acquisti congiunti a livello Europeo per garantire l’approvvigionamento di contromisure mediche.
Affronta, inoltre, i temi della ricerca e dell’innovazione, della sorveglianza epidemiologica e del monitoraggio, del sistema di allarme rapido e risposta (EWRS) e della valutazione dei rischi. Il regolamento introduce, inoltre, la possibilità di riconoscere un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione Europea (UE).
In merito alla sorveglianza integrata, primo step di raccolta continua e sistematica di dati la cui interpretazione è necessaria per progettare, realizzare e valutare interventi in salute pubblica, l’OMS ha sviluppato, inoltre, una strategia denominata “Mosaico” in cui individua i seguenti obiettivi prioritari (domini) (9):
- Dominio I: identificazione e valutazione di un virus respiratorio emergente/ri-emergente; - Dominio II: monitoraggio delle caratteristiche epidemiologiche dei virus respiratori nelle fasi inter-pandemiche; - Dominio III: fornire dati sull’impatto degli interventi per la salute umana.
Per sviluppare un sistema resiliente di sorveglianza dei virus respiratori a potenziale epidemico o pandemico, l’OMS propone per ciascun dominio una visione e degli obiettivi di realizzazione.
In questo contesto, sono state emanate indicazioni internazionali circa l’opportunità di convogliare i sistemi di sorveglianza patogeno specifici verso sistemi integrati per diversi patogeni respiratori, adottando modalità di sorveglianza sentinella e sindromica (10,11). ... segue allegato
Risoluzione MEF n. 1 DF del 15 Settembre 2025 / TARI luoghi di culto
ID 24630 | 23.09.2025
OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Applicabilità ai luoghi destinati al culto. Quesito.
Con il quesito in oggetto, considerata l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) da parte di alcuni enti locali ai luoghi destinati esclusivamente all’esercizio del culto, e in mancanza di una normativa nazionale che preveda espressamente l’esenzione a favore degli stessi, è stato chiesto «un chiarimento sull’idoneità alla produzione dei rifiuti da parte dei luoghi in questione alla luce dei principi di proporzionalità e congruità rispetto all’effettiva produzione di rifiuti nonché quantità dei rifiuti prodotti come stabilito dal criterio comunitario ”chi inquina paga” » . ... segue allegato
Rapporto annuale Capitanerie di porto / Guardia Costiera 2024
ID 24611 | 18.09.2025 / In allegato
Il rapporto annuale è lo strumento informativo e di analisi al servizio dell’attività istituzionale e illustra il raggiungimento degli obiettivi strategici del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.
In occasione del 160° anniversario dalla nascita del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il Rapporto Annuale 2024 si distingue per un’importante novità: un focus economico, sviluppato in collaborazione con SRM – Centro Studi e Ricerche, che offre per la prima volta una misurazione oggettiva del valore economico e sociale generato dalle attività della Guardia Costiera per il sistema Paese.
Accanto alla tradizionale rendicontazione operativa, il Rapporto evidenzia l’impatto economico della Guardia Costiera: ogni euro investito restituisce infatti 1,53 euro all’economia nazionale. Un dato che conferma il ruolo strategico svolto dalla Guardia Costiera nella sicurezza della navigazione, nella tutela ambientale, nella vigilanza sulla pesca e nel supporto al comparto portuale e marittimo del Paese.
Un’occasione per rileggere, anche attraverso i numeri, il contributo concreto della Guardia Costiera alla crescita e allo sviluppo sostenibile dell’Italia.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo di imbarcazioni enatanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa o dalla riva per specie di navigazione e loro equivalenze (la “x” indica l’obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità).
A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto, con o senza marcatura CE: B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità a vela C) Prescrizioni generali ed equivalenze D) Riferimenti normativi delle tabelle A) e B) E) Estintori ...
a) unità da diporto: ogni costruzione destinata ad attività sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d'acqua;
b) imbarcazione da diporto: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
c) natante da diporto: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua; __________
Art. 22 Documenti di navigazione e tipi di navigazione [...]
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE: 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne; 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE: 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II; 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II; 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II; 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.
Art. 27 (Natanti da diporto e moto d'acqua)
1. I natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto. A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato può presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore.
2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: a) entro sei miglia di distanza dalla costa; b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione è tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dai predetti organismi; c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.
«Art. 60 (Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati).
1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE è determinato come segue: a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50; b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50; c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00; d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50; e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50; f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.»[/box-info]
Circolare Min Interno 10/09/2025 n. 300/STRAD/1/0000026126.U/2025
ID 24600 | 17.09.2025 / In allegato
Decreto legge 8 agosto 2025, n. 116 recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”. __________
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025, è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto, con il quale sono state apportate modifiche a diverse norme in materia di rifiuti.
In particolare, la novella è intervenuta sul codice dell’ambiente (C.A.) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul codice penale e sul codice di procedura penale.
È intervenuta, altresì, sul codice della strada (C.D.S.), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con modifiche agli artt. 15 e 201, per le quali si forniscono le seguenti indicazioni operative.
La necessità di limitare l’inquinamento assieme alla situazione climatica favorevole dell’Italia ha portato, negli ultimi anni, ad un aumento dell’installazione degli impianti fotovoltaici. Il loro impiego, data la loro caratteristica, può comportare sia rischi di incendio per le strutture che le includono che per le persone che le utilizzano; un rischio particolare lo hanno quelle chiamate ad intervenire in caso di soccorso in caso di incendio. Per tale motivo sono state emanate delle Note che regolamentano la loro posa in opera in relazione alla sicurezza antincendio.
La prima è stata la Nota 26/03/2010, n. 5158, sostituita dalla Nota 07/02/2012, n° 0001324/282 alla quale è succeduta, a chiarimento, la Nota 04/05/2012, n° 6334; infine è stata emanata la Nota 01 settembre 2025, n° 14030 che ha aggiornato la precedente.
Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi
Gli impianti FV non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, in quanto non compresi nell’allegato I del DPR 151/2011, ma la loro installazione è da considerare modifica a tali attività, almeno di tipo senza aggravio di rischio.
È opportuno sottolineare che le modifiche senza aggravio di rischio vanno dichiarate tramite SCIA di prevenzione incendi. Qualora il professionista ritenesse la modifica particolarmente gravosa dal punto di vista antincendio, può richiedere la valutazione del progetto al locale Comando VVF, secondo le usuali procedure, considerandola come modifica dell’attività sulla quale insiste l’impianto.1, 2
NB Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute. Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento. __________
INDICE
Impianti fotovoltaici
Stato normativo
Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi
Note all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli impianti FV
NOTA 01/09/2025, n. 14030 (Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici
1. Premessa 1.1 Scopo del documento 1.2 Campo di applicazione
2. Generalità 2.1 Componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio 2.2 Obiettivi di sicurezza antincendio 2.3. Regola dell’arte e normativa volontaria 2.4 Modalità di installazione dei moduli/pannelli fotovoltaici 2.5 Termini e definizioni
3. Misure tecniche generali 3.1 Premessa 3.2 Misure tecniche di prevenzione antincendio 3.2.1 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 3.2.1.1 Sistemi di accumulo elettrochimico (batterie) 3.2.2 Aerazione e ventilazione 3.3 Misure tecniche di protezione antincendio 3.3.1 Reazione e resistenza al fuoco 3.3.1.1 Misure specifiche per l’installazione degli inverter 3.3.2 Compartimentazione 3.3.3 Esodo 3.3.4 Controllo di fumi e calore 3.3.5 Operatività antincendio 3.3.5.1 Accessibilità e distanze per i pannelli applicati (BAPV) 3.3.5.2 Sezionamento di emergenza 3.3.5.3 Dispositivi di protezione 3.3.5.4 Segnaletica di sicurezza
4. Misure tecniche specifiche per modalità di installazione 4.1 Generalità 4.2 Misure specifiche per impianti BAPV installati su tetti e coperture di tetti 4.3 Misure specifiche per impianti BAPV installati in facciata 4.4 Misure specifiche per impianti BIPV installati in chiusure d’ambito 4.5 Misure specifiche per impianti fotovoltaici installati su pergole, pensiline e tettoie di edifici, di copertura di parcheggi, distributori di carburanti 4.6 Misure specifiche per balaustre fotovoltaiche
5. Manutenzione e verifiche
6. Procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
7. Documentazione tecnica
Appendice normativa
Chiarimenti alla Nota 01/09/2025 n. 14030 NOTA 07/02/2012, n. 1324 (Guida per l’installazione degli impianti FV - Edizione anno 2012) Chiarimenti alla Nota 07/02/2012 n. 1324 NOTA 26/03/2010, n. 5158 (Guida per l’installazione degli impianti FV)
ALLEGATO I
ALLEGATO II Chiarimenti alla Nota 26/03/2010 n. 5158 ...
Decreto 7 agosto 2025 / Funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore
ID 24593 | 15.09.2025
Decreto 7 agosto 2025 Definizione di forme, contenuti, termini e modalita' per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore.