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Convenzione Organizzazione Internazionale per gli ausili alla navigazione marittima

Convenzione che istituisce l’Organizzazione Internazionale per gli ausili alla navigazione marittima

Convenzione che istituisce l’Organizzazione Internazionale per gli ausili alla navigazione marittima

ID 24366 | 30.07.2025 / In allegato

Fatta a Parigi il 27 gennaio 2021

Ratifica IT: Legge 18 luglio 2025 n. 107
_______

Articolo 1 Istituzione

1. L’Organizzazione Internazionale per gli Ausili alla Navigazione Marina (in seguito denominata «L’Organizzazione ») è costituita come organizzazione intergovernativa di diritto internazionale.

2. L’Organizzazione un carattere consultivo e tecnico.

3. La sede dell’Organizzazione è in Francia, salvo diversa decisione dell’Assemblea generale.

4. Il funzionamento dell’Organizzazione è esposto in dettaglio nel suo Regolamento generale, che è soggetto alle disposizioni della presente Convenzione ma non ne costituisce parte integrante. In caso di discrepanza tra la presente Convenzione e il Regolamento Generale, o qualsiasi altro documento di base che disciplini il governo dell’Organizzazione, prevale la presente Convenzione.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

1. Per «ausilio alla navigazione marittima» si intende un dispositivo, un sistema o un servizio esterno alla nave, progettato e utilizzato per migliorare la sicurezza e l’efficienza della navigazione delle singole navi e del traffico navale. Ai fini dell’Organizzazione, questa definizione include i servizi di traffico marittimo.

2. Per «Stato membro» si intende uno Stato che ha accettato di essere vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la presente Convenzione è in vigore.

3. L’espressione «Membro associato» designa, da una parte, un territorio o un gruppo di territori per le cui relazioni internazionali uno Stato membro è responsabile e per il quale quest’ultimo ha presentato una domanda di adesione che è stata approvata dall’Assemblea Generale, dall’altra i membri nazionali dell’Associazione Internazionale dei segnalamenti marittimi i cui Stati non sono Stati membri in conformità al paragrafo 5 dell’allegato.

4. L’espressione «Membro affiliato» designa un produttore o un distributore di equipaggiamenti di ausilio alla navigazione marittima destinati alla vendita, un’organizzazione che fornisce servizi di ausilio alla navigazione marittima o consulenza tecnica sugli ausili alla navigazione marittima, e qualsiasi altra organizzazione o qualsiasi altro organismo scientifico interessato agli ausili alla navigazione marittima, che abbia formulato domanda di adesione e la cui domanda sia stata approvata dal Consiglio.

Articolo 3 Scopo e obiettivi

Lo scopo dell’Organizzazione è quello di riunire i governi e le organizzazioni che si occupano della regolamentazione, fornitura, manutenzione o sfruttamento degli ausili alla navigazione marittima per promuovere i seguenti obiettivi:

a) rafforzare la circolazione sicuro ed efficiente delle navi migliorando e armonizzando gli ausili alla navigazione marittima in tutto il mondo al servizio della comunità marittima e della protezione dell’ambiente marino;
b) favorire l’accesso alla cooperazione tecnica e al rafforzamento delle capacità per tutte le questioni di sviluppo e di trasferimento di competenze, conoscenze scientifiche e di tecnologia in relazione agli ausili alla navigazione marittima;
c) incoraggiare e facilitare l’adozione diffusa di norme più rigorose possibile in materia di ausili alla navigazione marina; e
d) permettere uno scambio di informazioni sulle questioni all’esame dell’Organizzazione.
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segue in allegato

Collegati
[box-note]Legge 18 luglio 2025 n. 107[/box-note]

Decreto 28 maggio 2025

Decreto 28 maggio 2025 Revisione sostanze dopanti

Decreto 28 maggio 2025 / Revisione sostanze dopanti

ID 24318 | 22.07.2025 / In allegato

Decreto 28 maggio 2025 
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping.

(GU n.168 del 22.07.2025 - SO n. 26)

Entrata in vigore: 22.07.2025

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Art. 1.

1. È approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all’allegato III, parte integrante del presente decreto, il cui impiego è considerato doping a norma dell’art. 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione all’emendamento all’allegato 1 della «Convenzione internazionale contro il doping nello sport» adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall’Agenzia mondiale anti doping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2025 e riportata nell’allegato I, parte integrante del presente decreto.

2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all’allegato II, parte integrante del presente decreto.

La lista di cui all’allegato III è costituita dalle seguenti sezioni:
a) sezione 1: classi vietate;
b) sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
c) sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
d) sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
e) sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Art. 2.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 25 giugno 2024, citato in premessa, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Collegati
[box-note] Convenzione contro il doping nello sport
Legge 14 dicembre 2000 n. 376[/box-note]

Circolare ANSFISA Prot. 0010518 del 10 Febbraio 2025

Circolare ANSFISA Prot. 0010518 del 10 Febbraio 2025

ID 24285 | 15.07.2025 / In allegato

Obblighi di cui all’art. 79, c. 17, del DPR n. 207/2010, all’art. 18, c. 22, dell’Allegato II.12 al D.lgs n. 36/2023 e all’art. 15, c. 1, lett. p), dell’Allegato II.14 al medesimo decreto.
Procedure per l’emissione del “Certificato di corretto montaggio e di corretta installazione” delle barriere stradali di sicurezza (categoria OS12-A).

Con riferimento a quanto indicato in oggetto ed in particolare alle procedure per l’emissione del “Certificato di corretto montaggio e di corretta installazione” delle barriere stradali di sicurezza, a seguito di richieste di Associazioni di categoria, in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è stato istituito un gruppo di lavoro, cui ha partecipato anche questa Agenzia, “allo scopo di individuare possibili iniziative che contribuiscano a indirizzare il mercato verso un corretto approccio al tema indicato in oggetto.

Il suddetto gruppo di lavoro, in esito ad un’approfondita disamina della tematica e alle risultanze delle diverse audizioni tenute, ha predisposto un documento, trasmesso a questa Agenzia dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 08.01.2025.

Vista la rilevanza dell’argomento anche in relazione agli aspetti di sicurezza connessi alla corretta istallazione delle barriere stradali di sicurezza, si ritiene utile riportare di seguito i contenuti essenziali di detto documento, al fine di fornire utili indicazioni ai soggetti gestori delle infrastrutture stradali e autostradali.
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segue allegato

[box-note]D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 | Codice Contratti pubblici
Circolare ANSFISA Prot. 90791 del 10 Dicembre 2024
Dispositivi di ritenuta stradale
Barriere stradali: Quadro normativo IT e marcatura CE[/box-note]

NIS2 Technical Implementation Guidance

NIS2 Technical Implementation Guidance ENISA 2025

NIS2 Technical Implementation Guidance / June 2025

ID 24240 | 08.07.2025 / In allegato

This report provides technical guidance to support the implementation of the NIS2 Directive for several types of entities in the NIS2 digital infrastructure, ICT service management and digital providers sectors.

The cybersecurity requirements for these entities are defined at EU level by Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2690 of 17 October 2024. ENISA’s guidance offers practical advice, examples of evidence, and mappings of security requirements to help companies implement the regulation.
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Collegati
[box-note]Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2690
Direttiva (UE) 2022/2555
Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 138[/box-note]

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025 / Rischio calore solare lavoro

ID 24211 | 02.07.2025

Dal 2 luglio 2025 in Emilia-Romagna ferme le attività tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, quando il livello di rischio è "ALTO"

Lo ha deciso la Regione con l'ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025 "Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole".

L'atto dispone il divieto di lavorare in tutta l’Emilia-Romagna, tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalino un livello ‘ALTO’.

La misura resterà in vigore fino al 15 settembre 2025, salvo revoca anticipata.

L'obiettivo del provvedimento è di tutelare della salute delle lavoratrici e dei lavoratori che operano essenzialmente all’aperto, senza possibilità di ripararsi dal sole e dalla calura, riducendo l’impatto dello stress termico ambientale e il rischio di colpi di calore.

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Fonte: Regione Emilia-Romagna

Collegati
[box-note]Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26 luglio 2024
Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025
Ordinanza Regione Lombardia n. 348 del 01/07/2025
Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore
Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare
Bollettini sulle ondate di calore
Il Progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta rischio calore
Linee di indirizzo su ondate di calore e inquinamento atmosferico
"Indice di calore": Misura del rischio da calore
Guida informativa per la gestione del rischio caldo
Worklimate | Esposizione occupazionale al caldo
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro[/box-note]

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