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UNI EN 280-2:2022

UNI EN 280-2:2022 / Requisiti di sicurezza aggiuntivi PLE

ID 24881 | 08.11.2022 / Preview allegato

Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Parte 2: Requisiti di sicurezza aggiuntivi per apparecchi di sollevamento carichi sulla struttura di sollevamento estensibile e sulla piattaforma di lavoro
 
Data disponibilità: 29 agosto 2023
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La norma, che deve essere utilizzata in combinazione con la EN 280-1:2022, specifica i requisiti di sicurezza aggiuntivi per le piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP) di tipo 1 gruppo B dotate di un apparecchio di sollevamento del carico.
 
L'apparecchio di sollevamento del carico è progettato per il sollevamento di carichi sospesi solo nell'ambito dell'attività svolta dal personale dalla piattaforma di lavoro.
 
Il presente documento tratta i pericoli aggiuntivi, le situazioni pericolose e gli eventi relativi agli apparecchi di sollevamento del carico sia sulla struttura di sollevamento estensibile che sulla piattaforma di lavoro, quando la MEWP e l'apparecchio di sollevamento del carico sono utilizzati come previsto e in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili da parte del fabbricante della MEWP. I pericoli significativi trattati dal presente documento sono elencati nell'appendice A.
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Preview allegato
 
 
 

T.A.R. Lombardia, I, 30 ottobre 2025, n. 3496

T.A.R. Lombardia, I, 30 ottobre 2025, n. 3496

ID 24853 | 04.11.2025

Il TAR Lombardia si è pronunciato con sentenza n. 3496 del 30 ottobre 2025 su un ricorso proposto da una serie di aziende contro ARERA e nei confronti di alcuni Comuni, con il quale le società chiedevano l’annullamento della deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante l’adozione dello “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”, nonché la deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A. 
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Segue allegata Sentenza

Collegati
[box-note]Delibera ARERA 03 agosto 2023. 385/2023/R/rif[/box-note]

Osservatorio Nazionale Radon (ONR)

Osservatorio Nazionale Radon (ONR)

Osservatorio Nazionale Radon (ONR)

ID 24817 | 28.10.2025

L’Osservatorio Nazionale Radon (ONR) è un organismo collegiale previsto dal Piano Nazionale d’Azione per il Radon, all’ Asse 3 “Coinvolgere”, Azione 3.1.

L’ONR, composto dai rappresentanti designati dai Ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Infrastrutture e dei Trasporti , nonché  delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione e dell’Istituto Superiore di Sanità, è stato costituito con  decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Salute n. 599 del 10 ottobre 2025.

L’ONR svolge compiti di verifica dell’attuazione del PNAR e opera assicurando la diffusione delle informazioni concernenti l’attuazione delle Azioni previste dal PNAR e la loro efficacia.

L’ONR assicura:

- la verifica della corretta esecuzione delle attività previste dal Piano;
- il monitoraggio della corrispondenza tra quanto previsto dal Piano e quanto attuato, nel rispetto del cronoprogramma delle attività, esprimendo, se necessario, pareri specifici;
- l’approvazione e il coordinamento del programma di comunicazione;
- la diffusione e la gestione delle informazioni concernenti l’attuazione del Piano;
- l’interoperabilità delle banche dati da parte delle amministrazioni competenti;
- un’efficace azione di comunicazione e divulgazione;
- l’istruttoria delle richieste di informazioni, documenti, segnalazioni di criticità in merito allo stato del Piano presentate da cittadini, enti pubblici e privati, associazioni di categoria;
- la condivisione dei dati di monitoraggio e di analisi relativi alle diverse componenti;
- la trasmissione e la condivisione con le Direzioni Generali competenti del MASE e del MS, alle quali segnala ogni problematica connessa con  l’acquisizione dei dati e con le informazioni da rendere disponibili al cittadino;
- il superamento di eventuali criticità emerse in sede di attuazione del Piano, proponendo soluzioni che non ne modificano i contenuti e gli obiettivi. Tali soluzioni che non costituiscono variazioni sostanziali del Piano sono adottate con decreto del MASE e del MS;
- l’acquisizione di risultati di azioni non comprese nel programma di comunicazione attuate dalla PA;
- la valutazione della necessità di aggiornamento del Piano;
- l’individuazione di opportuni strumenti legislativi, da proporre agli uffici competenti, attraverso i quali incentivare le indagini di misurazione e le azioni di risanamento;
- il supporto alle Regioni e Province autonome per le indagini volte all’individuazione delle aree prioritarie e degli edifici con situazioni di esposizione potenzialmente elevata;
- la formulazione di proposte normative alle autorità competenti, sulla base degli esiti del Piano;
- l’individuazione di opportune strategie per una riduzione diffusa dell’esposizione al radon nelle abitazioni.

[...]

Fonte: MASE

Collegati
[box-note]DPCM 11 gennaio 2024
Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Esperto in interventi di risanamento radon
Piano Nazionale Radon
Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti
Direttiva 2013/59/EURATOM[/box-note]

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