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Rapporto parità di genere: requisito strutturale partecipazione gare pubbliche

Rapporto parità di genere: requisito strutturale partecipazione gare pubbliche

Rapporto sulla parità di genere: requisito strutturale partecipazione gare pubbliche

ID 24760 | 19.10.2025 / Download Scheda allegata

Con il parere n. 3697/2025 pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) la parità di genere rientra tra i requisiti strutturali della partecipazione alle gare pubbliche.

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 (correttivo al al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici ), con l’art. 57, comma 2-bis, ha esteso l’applicazione dell’Allegato II.3 (“Clausole sociali e meccanismi premiali”) a prescindere dal tipo di finanziamento utilizzato PNRR/PNC o meno.

Le aziende con più di 50 dipendenti sono tenute a redigere e trasmettere il rapporto biennale sulla parità di genere ai sensi dell'Art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità).

La mancata presentazione comporta l’esclusione da qualsiasi gara pubblica.

[box-info]Il rapporto sulla situazione del personale (Rapporto pari opportunità)

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità), all'Art. 46, prevede che le aziende pubbliche e private con più di 50 addetti debbano redigere il rapporto ogni due anni attraverso la piattaforma online del Ministero del Lavoro. 

La scadenza è il 30 aprile dell'anno successivo.
_______

Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198

Art. 46 Rapporto sulla situazione del personale (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4)

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo.
...[/box-info]

Parere MIT n. 3697/2025

Quesito del Servizio Supporto Giuridico - MIT
Codice identificativo: 3697
Data emissione: 02/10/2025
Argomenti: Requisiti generali
   
Oggetto: Cause di esclusione ai sensi dell'articolo 94 comma 5 lettera c) del d.lgs. 36/2023
Quesito:

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 209/2024, si chiede se la causa di esclusione di cui all'articolo 94, comma 5, lettera c) del d.lgs. 36/2023 continua ad applicarsi esclusivamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse prevista dal regolamento (UE) n. 2021/240 del parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, oppure si estende a tutte le tipologie di appalti (lavori, servizi e forniture) finanzianti con mezzi propri dell'Ente o fondi nazionali.

 
Risposta aggiornata

Come previsto all’art. 94 co 5 lettera c) per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, determina l’esclusione la mancata trasmissione (al momento della presentazione della domanda di partecipazione o entro la scadenza della presentazione delle offerte) dell’ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR/PNC.

Al riguardo si rileva che l’art. 57 al co 2 bis, inserito con il d.lgs. 209/2024, rinvia all’allegato II.3 a prescindere dal finanziamento utilizzato e pertanto, ai sensi dell’art. 1 dello stesso allegato, il suddetto obbligo sussiste anche per gli interventi che utilizzano altre tipologie di finanziamento. Pertanto, anche nei suddetti casi la mancata trasmissione del suddetto rapporto sulla situazione del personale per gli operatori economici, tenuti alla redazione ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, determina l’esclusione dalla gara.

...
Collegati
[box-note]Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198
D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 | Codice Contratti pubblici
Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209[/box-note]

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