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Decisione di esecuzione (UE) 2025/1810

Norme armonizzate Direttiva ATEX

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1810 / Norme armonizzate ATEX Settembre 2025

ID 24577 | 12.09.2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1810 della Commissione, dell’11 settembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle attrezzature per l’applicazione di prodotti vernicianti, sulle macchine per l’alimentazione e la circolazione di prodotti vernicianti liquidi, sui sistemi di soppressione dell’esplosione e sui sistemi automatici di applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento liquidi infiammabili

GU L 2025/1810 del 12.9.2025

Entrata in vigore: 12.09.2025

Il punto 1) dell’allegato della presente decisione si applica a decorrere dal 12 marzo 2027.

Elenco completo norme armonizzate ATEX

_________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.

(2) Con decisione di esecuzione C(2023) 4798 della Commissione, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere le norme armonizzate e di completare il lavoro sui progetti di norme a sostegno della direttiva 2014/34/UE («richiesta»). Le norme armonizzate oggetto della richiesta dovevano soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 4 e all’allegato II della direttiva 2014/34/UE.

(3) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione (4): EN 1953:2013 - Apparecchiature di polverizzazione e spruzzatura per prodotti di rivestimento e finitura - Requisiti di sicurezza. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 1953:2025 - Attrezzature per l’applicazione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza.

(4) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1668: EN 12621:2006+A1:2010 - Macchine per l’alimentazione e la circolazione sotto pressione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 12621:2025 – Macchine per l’alimentazione e la circolazione di prodotti vernicianti liquidi - Requisiti di sicurezza.

(5) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1668: EN 14373:2021 – Sistemi di soppressione dell’esplosione. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 14373:2021/A1:2025 – Sistemi di soppressione dell’esplosione.

(6) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1668: EN 50176:2009 – Apparecchiatura per impianti elettrostatici fissi per prodotti di rivestimento liquidi infiammabili - Prescrizioni di sicurezza. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 50176:2025 – Sistemi automatici di applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento liquidi infiammabili – Requisiti di sicurezza.

(7) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato la conformità alla richiesta delle norme EN 1953:2025, EN 12621:2025, EN 14373:2021/A1:2025 ed EN 50176:2025.

(8) Le norme EN 1953:2025, EN 12621:2025, EN 14373:2021/A1:2025 ed EN 50176:2025 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 1953:2025, EN 12621:2025, EN 14373:2021/A1:2025 ed EN 50176:2025 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.

(10) È necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 1953:2013, EN 12621:2006+A1:2010, EN 14373:2021 ed EN 50176:2009, dato che tali norme sono state riviste. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.

(11) Per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi per l’applicazione delle norme armonizzate EN 1953:2025, EN 12621:2025, EN 14373:2021/A1:2025 ed EN 50176:2025, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 1953:2013, EN 12621:2006+A1:2010, EN 14373:2021 ed EN 50176:2009.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.

(13) La conformità alle norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1) dell’allegato della presente decisione si applica a decorrere dal 12 marzo 2027.
_________

ALLEGATO

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è così modificato:

1) le righe 10, 12, 28 e 61 sono soppresse;

2) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:

10a.

EN 1953:2025
Attrezzature per l’applicazione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza.

12a.

EN 12621:2025
Macchine per l’alimentazione e la circolazione di prodotti vernicianti liquidi - Requisiti di sicurezza.

28a.

EN 14373:2021/A1:2025
Sistemi di soppressione dell’esplosione.

61a. EN 50176:2025 - Sistemi automatici di applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento liquidi infiammabili - Requisiti di sicurezza.

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