Integrazione di fonti e modelli nell’analisi degli infortuni sul lavoro / Fact sheet Inail 2025
ID 24392 | 07.08.2025 / In allegato Fact sheet Inail
Integrazione di fonti e modelli nell’analisi degli infortuni sul lavoro: studio per l’evidenziazione delle criticità organizzative gestionali
La scheda presenta un approfondimento sui fattori organizzativo gestionali degli infortuni mortali e gravi.
Lo studio realizzato evidenzia le criticità dei processi aziendali collegati agli infortuni attraverso un modello che integra i dati conoscitivi dei sistemi di sorveglianza dei fattori di rischio con dati di derivazione normativo/giurisprudenziale (es. sentenze di cassazione) e fornisce una modalità di lettura del fenomeno infortunistico di tipo gestionale e organizzativo.
L’analisi di 300 sentenze di cassazione riferite ad infortuni sul lavoro mostra fattori di rischio organizzativo gestionali specifici per i principali settori di attività economica indagati.
Manuale Operativo per la gestione della piattaformaPatente a Crediti (PaC) - Vers. 1.0 2025
ID 24358 | 28.07.2025 / In allegato
Manuale Operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PaC) Guida completa, ad uso degli utenti esterni, per l'utilizzo della Piattaforma Patente a Crediti
Questo manuale ha lo scopo di fornire una guida completa e dettagliata per l'utilizzo della Piattaforma Patente a Crediti (PaC) dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Il documento illustra le procedure e le funzionalità disponibili per la gestione della Patente a Crediti, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi. _____________
FAQ OPERATIVE  - D1: Chi può usare la Piattaforma PaC per chiedere la Patente a Crediti? R1: La Piattaforma PaC può essere utilizzata da Legali Rappresentanti, Titolari di impresa individuale e Lavoratori autonomi che abbiano già effettuato la procedura di attestazione tramite l'applicazione "Attestazione Legale Rappresentante / Titolare". Possono operare anche i soggetti delegati da questi ultimi.
- D3: Cosa fare se non si riesce a fare l’attestazione automatica online? R3: Se le informazioni non risultano aggiornate presso la Camera di Commercio o se l'impresa non è iscritta alla CCIAA, è necessario contattare gli Uffici Territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per effettuare la procedura di attestazione con il loro aiuto. L'utente deve rivolgersi all'Ufficio Territoriale anche se: -- È un libero professionista (ad esempio, un archeologo o un restauratore). -- È Legale Rappresentante o Titolare di un'impresa iscritta alla Camera di Commercio ma i cui dati nell’archivio camerale non sono ancora aggiornate. -- È Legale Rappresentante o Titolare di un'impresa estera.
- D4: sono un delegato (nominato extra procedura INL) e voglio attestarmi. R4: la procedura di delega è riservata ai legali rappresentanti / titolari di impresa individuale. Per operare in delega è necessario che il Legale Rappresentante o Titolare prima si attestarsi e poi autorizzi il delegato ad operare tramite l’applicazione gestione deleghe.
- D5: sono un delegato (nominato extra procedura INL) ed ho provato ad attestarmi ricevendo un esito negativo, come devo fare? R5: contattare il legale rappresentante, chiedere di verificare se è già attestato e, in caso positivo, chiedere di conferire la delega tramite l’applicazione presente sul Portale dei Servizi
- D7: È possibile attestare più persone a operare sulla Piattaforma PaC? R7: Sì, tutti i legali rappresentanti presenti negli archivi della CCIAA con rappresentanza attiva possono attestarsi, operando autonomamente.
- D8: Posso delegare più persone? R8: Sì, è possibile delegare più persone. Inoltre, è possibile conferire  deleghe riferite solo ad alcune applicazioni del parco INL
- D10: Si può modificare una delega che è già attiva? R10: Sì, è possibile modificare il periodo di validità di una delega attiva. Si raccomanda di selezionare una data di fine validità successiva di almeno 72 ore dalla data di inserimento della modifica.
- D11: Cosa succede se si annulla una attestazione? R11: L'annullamento di una attestazione comporta la disattivazione automatica di tutte le deleghe associate.
- D12: La Patente a Crediti viene creata subito? R12: Sì, l'emissione della Patente a Crediti è immediata una volta completata la richiesta iniziale, e la patente sarà immediatamente visibile nelle applicazioni di visualizzazione dedicate.
- D13: L'aggiornamento del punteggio della Patente a Crediti, dopo l'inserimento di requisiti ulteriori, è immediato? R13: No, l'aggiornamento del punteggio relativo ai requisiti ulteriori sarà visibile solo al consolidamento degli stessi, che avviene entro il giorno successivo alla richiesta.
- D14: Si possono correggere gli errori nei requisiti ulteriori in autonomia? R14: È possibile la correzione autonoma di eventuali errori riguardanti i requisiti ulteriori entro le ore 24 della giornata di invio, prima che il punteggio sia aggiornato. Se l'utente si accorge di errori dopo questo orario, è necessario contattare un ufficio territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- D15: Un Legale Rappresentante può attestarsi per più imprese? R15: Sì, un Legale Rappresentante può attestarsi per più imprese.
- D16: Ho creato la Patente a Crediti con la vecchia procedura (prima del 10 luglio 2025) e ho inserito dati sbagliati. Come posso correggerli? R16: Se sono stati inseriti dati errati in una Patente a Crediti creata prima del 10 luglio 2025, si deve inviare una e-mail al 'Supporto Servizi Digitali' (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) indicando nell'oggetto: 'Verifica Patente a Crediti per modifica dati'. Se si possiede ancora la ricevuta di creazione della Patente a Crediti, la si deve allegare. Siccome il sistema non permette più di stampare questa ricevuta, se non la si possiede più, nella e-mail si devono fornire queste informazioni: il Codice Fiscale dell'impresa, il Codice Fiscale del Legale Rappresentante, il Codice Fiscale del delegato (se presente) e il Numero della Patente a Crediti. Se queste informazioni non sono disponibili, l'utente dovrà procedere a creare una nuova Patente a Crediti.
- D18: In un bando a cui intendo partecipare tra i requisiti è prevista la presentazione di documentazione attestante il possesso della PaC, ma il sistema non prevede il rilascio di ricevute: come posso fare? R18: Il sistema della Patente a Crediti non rilascia ricevute dirette per ragioni di sicurezza informatica e certezza giuridica del dato. Tuttavia, i committenti, le stazioni appaltanti o altri enti interessati hanno la possibilità di verificare autonomamente il tuo stato e la validità della PaC accedendo al portale INL. Questo significa che puoi presentare un'autocertificazione attestante il possesso della PaC, e l'ente preposto potrà poi effettuare le verifiche necessarie in modo indipendente, garantendo la trasparenza e la conformità ai requisiti del bando. ___________
Sommario
LA PATENTE A CREDITI (PaC) Â Â
Scopo di questo documento   Le regole della Patente a Crediti   Applicazioni della piattaforma Patente a Crediti   Come si accede al sistema PaC  Â
FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA PaC  Â
Attestazione di Titolare o Legale Rappresentante   Chi può attestarsi   Come si fa l’attestazione automatica   Come si controllano le proprie attestazioni   Gestione delle deleghe   Chi può dare e ricevere deleghe   Come si crea una nuova delega   Come si consultano e si cercano le deleghe   Come si modifica una delega esistente   Come si annullano le deleghe   Richiesta della Patente a Crediti e aggiunta di requisiti ulteriori   Chi può chiedere la Patente   Come si richiede la Patente a Crediti   Come si gestiscono i requisiti ulteriori   Visualizzazione della Patente a Crediti   Visualizzazione con finalità gestionali - Titolari, Legali Rappresentanti e Delegati Visualizzazione a fini informativi - Soggetti di cui all’art. 2 del DM 132/2024  Â
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1490 della Commissione, del 24 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 per quanto riguarda l’adeguamento delle tariffe all’inflazione
CEI IEC TR 60890:2025 / Verifica tramite calcolo della sovratemperatura quadri BT
ID 24327 | 23.07.2025 / Allegata preview
CEI IEC TR 60890:2025
Classificazione CEI:Â 17-43
Modalità di verifica tramite calcolo della sovratemperatura per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
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Il presente Rapporto Tecnico specifica un metodo di calcolo della sovratemperatura dell'aria all'interno di involucri per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), in conformità ai rispettivi standard. Il metodo si applica principalmente agli involucri o alle sezioni suddivise degli involucri senza ventilazione forzata.
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Tuttavia, in questo documento vengono fornite alcune indicazioni tecniche per adattarlo alla ventilazione forzata. I risultati ottenuti con questo metodo sono direttamente influenzati dall'accuratezza della valutazione delle perdite di potenza utilizzate come input per eseguire i calcoli termici. Il presente Rapporto Tecnico sostituisce completamente la Norma CEI IEC TR 60890:2017-11 (15863E:2017-11; 16048:2018-02).
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La presente Norma riporta la traduzione completa della CEI IEC TR 60890:2024; la versione inglese è riportata nel Fascicolo 20148.
Decreto 20 giugno 2025 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea.
(GU n.156 del 08.07.2025)
Entrata in vigore: 08 Agosto 2025 _______
Art. 1 Campo di applicazione
1. E' approvata la «regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea» di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea, cosi' come definita all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di nuova realizzazione e a quelle in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2 Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli utenti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio; d) assicurare la possibilita' che gli utenti lascino la galleria indenni o che gli stessi siano soccorsi; e) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3 Applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi
1. Le disposizioni tecniche di cui al Titolo I dell'allegato 1 si applicano alle gallerie stradali di nuova realizzazione, non appartenenti alla rete stradale transeuropea.
2. Le disposizioni tecniche di cui al Titolo II dell'allegato 1 si applicano alle gallerie stradali in esercizio, non appartenenti alla rete stradale transeuropea.
3. Il responsabile dell'attivita', qualora ravvisi particolari fattori di aggravio per la sicurezza dell'infrastruttura, deve implementare misure ulteriori rispetto a quelle gia' previste per la specifica categoria di cui al Titolo II, punto 3 dell'allegato 1.
Art. 4 Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del produttore, secondo le procedure applicabili; b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto; c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili; b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento; c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) 2019/515/UE del 19 marzo 2019, «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 marzo 2019, n. L91.
Art. 5 Deroghe alle norme di prevenzione incendi
1. Per le gallerie che hanno caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'allegato 1, gli interessati possono presentare al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio istanza di deroga ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 6 Raccordo con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto esistenti ed in esercizio sono adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dall'allegato 1, Titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:
a) alla data di entratain vigore del presente decreto, le misure gestionali di cui al punto 5.1; b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le misure volte a favorire l'intervento dei soccorsi di cui al punto 4.3, comma 1, e al punto 5.2; c) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure volte a favorire l'autosoccorso di cui al punto 4.2.1, comma 1, lettere a) e b); d) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le rimanenti misure.
2. Al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, e comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, e' presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2025 _______
(Allegato 1) Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropeaÂ
Titolo I - Norme di prevenzione incendi per le gallerie di nuova realizzazione non appartenenti alla rete stradale transeuropea
Titolo II - Norme di prevenzione incendi per le gallerie esistenti ed in esercizio non appartenenti alla rete stradale transeuropea ...
- Corretto un refuso all’art. 41, comma 2, lett. a); - Spostata l’ultima frase dal comma 3 al comma 3-bis dell’art. 3 e la relativa nota a piè pagina; - Modificata la nota all’art. 18, comma 3.2 sulla proroga al 31/12/2025 per l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici; - Inserita la nota INL del 23/01/2025, prot. n. 656 avente ad oggetto: “Legge n. 203/2024. Tesserini di riconoscimento”; - Inserita la nota INL del 29/01/2025, prot. n. 811 avente ad oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni”; - Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2025 del 13/02/2025 ad oggetto: “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi” che supera la circolare n. 23 del 2016; - Inserita la nota prot. 2668 del 18/03/2025 congiunta tra INL e Conferenza delle Regioni e della Province Autonome ad oggetto: “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”; - Inserito l’accordo Stato-Regioni rep- 59/CSR del 17/04/2025, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, pubblicato sulla GU Serie Generale n.119 del 24/05/2025; - Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2025 del 23/05/2025 ad oggetto: “Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nuove modalità di presentazione delle istanze di cui al punto 1.1 dell’Allegato III al D.M. 11.04.2011”; - Inserita la nota INL prot. 4867 del 29/05/2025 ad oggetto “Quesiti Nota DC Vigilanza prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 - Locali sotterranei o semi-sotterranei. Riscontro”; - Inserita la nota INL prot. 964 del 04/06/2025 ad oggetto “Patente a crediti – disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana - QUESITO[/panel]
UNI 11555:2025 / Posatori di sistemi a secco in lastre
ID 24215 | 03.07.2025 / In allegato Preview
UNI 11555:2025 Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità
La norma definisce i requisiti relativi al profilo professionale del posatore di sistemi a secco in lastre, per quanto concerne la posa di pareti divisorie (tramezzi), contropareti e controsoffitti piani o inclinati, anche con specifiche prestazioni acustiche, di resistenza al fuoco, sismiche, ecc., in edifici residenziali e non residenziali, di nuova costruzione ed esistenti, e la posa di pareti e rivestimenti di pareti con orditura a tutta altezza.
Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall'identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).
Tali requisiti sono inoltre espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità.
EN 17639:2025 / Cableway installations - General safety requirements
ID 24207 | 02.07.2025 / Preview attached
EN 17639:2025 Safety of machinery - Cableway installations designed for the transport of material and specially designated persons - General safety requirements
This Type C standard document applies to fixed cableways operating as single-cable or bi-cable aerial ropeways operating on a single-track or dual-track for the transport
- of goods to supply goods to and dispose of waste from mountain huts and shelters and - of specially designated persons.
This document does not apply to:
- cableways primarily designed, constructed or operated mainly for the transport of persons and subject to Regulation (EU) 2016/424; - portable cableways; - lifts; - funicular railways; - fixed and portable equipment used exclusively for leisure and pleasure purposes and not for the transport of persons; - water ski lifts; - agricultural and forestry installations; - rope crane installations and crane installations; - mining installations or other installations set up and used for industrial purposes; - drilling equipment.
This document deals with the significant hazards arising from the construction and operation of the aforementioned cableways and measures to eliminate or reduce these hazards, provided that these cableways are used in accordance with their intended purpose and that the remaining residual risk has been anticipated and accepted by the manufacturer. A full list of all risks considered under EN ISO 12100:2010 is shown at Appendix A.
The requirements under this document do not apply to equipment and systems manufactured or placed on the market before the date that this document is published.
In the event that there are changes to the existing cableways, these changes must be assessed in terms of their impact on safety in accordance with EN ISO 12100:2010. If this assessment shows that the intended changes do not constitute a significant change pursuant to the Machinery Directive, the requirements under this document must in all cases be fulfilled by the assemblies/components concerned.
In the following sections, for reasons of simplification, the term cableway is used on its own to cover the types of equipment covered by this standard.
This document does not cover:
- hazards caused by noise; - hazards caused by vibration; - hazards caused by explosion; - hazards caused by electromagnetic influences (EMC).
NOTE Directive 2014/30/EU regarding electromagnetic compatibility may be used for machinery or components in accordance with this standard. This standard is not intended as a means of proving compliance with the basic health and safety requirements of the aforementioned directive or the aforementioned hazards.
Politics is a set of activities associated with the governance of a country or an area. It involves making decisions that apply to group of members. I would have realized that technology is an accessible field at a younger age. I really got interested in technology when I took a role on President Obama’s Technology, Innovation, and Government Reform transition team in 2008 to make recommendations.
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